Ultimo aggiornamento 04/02/2021
Riferimenti normativi
L’art. 3 del D. Lgs. 72/2000 (attuativo della normativa comunitaria) che al rapporto di lavoro tra imprese distaccanti e lavoratori distaccati “, le condizioni di lavoro previste da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, nonché dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali applicabili ai lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe nel luogo in cui i lavoratori distaccati svolgono la propria attività in posizione di distacco “.
Presupposti
Perché si possa parlare di distacco occorre che esista un concreto collegamento tra l’impresa straniera e lo stato di provenienza, cioè un’abituale e significativa attività imprenditoriale della stessa sul territorio dello stato comunitario.
Inoltre deve sussistere la presenza di un rapporto giuridico trilaterale tra:
- il datore di lavoro distaccante con sede in un altro paese;
- il lavoratore distaccato, che mantiene un legame organico con l’impresa di staccante;
- l’imprenditore terzo che beneficia concretamente della prestazione lavorativa.
Imprese italiane all’estero
Imprese straniere in Italia
La regolarità delle imprese straniere
Qualora l’Impresa straniera non abbia aperto posizioni INAIL e INPS, il Durc non potrà essere rilasciato.
Il Committente dovrà egualmente richiedere all’Impresa per il tramite della Cassa Edile competente presso il luogo di svolgimento dei lavori una documentazione attestante la sua regolarità contributiva e, cioè, la sua regolarità presso la medesima Cassa Edile e presso gli Organi competenti del Paese di origine. Ai sensi del Protocollo di Intesa del 9/4/2013 sottoscritto dal Ministero del Lavoro, le Associazioni Imprenditori e le Associazioni sindacali, la Cassa Edile rilascerà la certificazione ad esito positivo di una istruttoria eseguita dopo avere ricevuto dalla Impresa:
- Il contratto di appalto o subappalto che giustifica il distacco
- la visura camerale dell’Impresa rilasciata secondo la normativa del Paese ove ha sede legale la società
- le certificazioni di regolarità contributiva rilasciate dagli Enti competenti Comunitari all’Impresa distaccante attestanti gli adempimenti di natura assicurativi
e con riferimento a tutti gli operai operanti in distacco:
- i cosiddetti modelli portatili: formario modello A1 (certificato alla legislazione di sicurezza sociale) ed altre certificazioni che le istituzioni pubbliche del Paese di origine devono rilasciare alle imprese che distaccano lavoratori all’estero