(norma per operai)
(Testo aggiornato in base a allegato all’Accordo nazionale di rinnovo del CCNL Edilizia Industria sottoscritto in data 03/03/2020)
Il licenziamento o le dimissioni, non determinati da giusta causa, dell’operaio che abbia superato il periodo di prova possono aver luogo in qualunque giorno con un preavviso che, in considerazione delle particolari caratteristiche dell’industria edilizia, è stabilito in sette giorni lavorativi, per gli operai con anzianità ininterrotta fino a tre anni, e in giorni dieci lavorativi, per gli operai con anzianità ininterrotta di oltre tre anni.
In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto a versare all’altra parte una indennità calcolata ai sensi dell’art. 2118 del codice civile, equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.
Per gli operai retribuiti a cottimo deve essere computato anche l’utile medio di cottimo realizzato nelle ultime due quindicine o quattro settimane.
Tanto il licenziamento quanto le dimissioni devono essere comunicati per iscritto, nel rispetto della normativa vigente.
Il licenziamento o le dimissioni, non determinati da giusta causa, dell’operaio che abbia superato il periodo di prova possono aver luogo in qualunque giorno con un preavviso che, in considerazione delle particolari caratteristiche dell’industria edilizia, è stabilito in una settimana, per gli operai con anzianità ininterrotta fino a tre anni, e in giorni dieci di calendario, per gli operai con anzianità ininterrotta di oltre tre anni.
In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto a versare all’altra parte una indennità calcolata ai sensi dell’art. 2118 del codice civile, equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso. Per gli operai retribuiti a cottimo deve essere computato anche l’utile medio di cottimo realizzato nelle ultime due quindicine o quattro settimane.
Tanto il licenziamento quanto le dimissioni devono essere comunicati per iscritto.
Le dimissioni del lavoratore dovranno essere effettuate secondo quanto previsto dalla legislazione vigente. Nei casi in cui il lavoratore receda dal rapporto di lavoro in modo informale e non sia rintracciabile ovvero appositamente convocato dal datore di lavoro per iscritto non si presenti sul posto di lavoro, decorsi 5 giorni di assenza, tale comportamento potrà essere valutato dal datore di lavoro come volontà di dimettersi.
Da tale data decorrerà l’ulteriore termine di 5 giorni previsto per legge entro il quale il datore di lavoro è tenuto ad effettuare la comunicazione obbligatoria di cessazione del rapporto di lavoro alle competenti autorità amministrative.