Addì 10 settembre 2003, in Roma
Tra
ANCE, ANAEPA-Confartigianato,ANSE-CNA,Assoedili-CNA, FIAE-Casartigiani, CLAAI
e
la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL e la FILLEA-CGIL
Si conviene quanto segue:
Lavoro temporaneo
1. Contributo per la formazione professionale
- Le parti confermano che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 95 del vigente c.c.n.l. 29 gennaio 2000 per i dipendenti delle imprese industriali edili ed affini e dal successivo accordo 29 gennaio 2002 e dall’art. 94 del vigente c.c.n.l. 15 giugno 2000 per i dipendenti delle imprese edili artigiane e dal successivo accordo 24 aprile 2002, il contributo di legge del 4% per la formazione professionale, obbligatorio per le imprese di fornitura di lavoro temporaneo, deve essere versato alle Casse edili di competenza. Il contributo del 4% è accantonato al netto del 3,32% di tale misura, che le imprese di lavoro temporaneo sono tenute a versare direttamente al Fondo FORMATEMP a titolo di costi di gestione. Pertanto il contributo versato alle Casse edili, pari al 3,868% delle retribuzioni imponibili, sarà da queste versato alle Scuole edili.
- Le imprese di fornitura di lavoro temporaneo saranno tenute, prima della missione di propri operai presso le imprese edili, a far svolgere ai propri lavoratori un corso di formazione di 8 ore in materia di sicurezza e salute, presso l’Organismo paritetico territoriale di settore (Scuola edile e/o Comitato territoriale per la prevenzione infortuni) competente per territorio.
- La Scuola edile del luogo ove si svolge la missione fornisce alle imprese di fornitura di lavoro temporaneo tutte le informazioni sui predetti corsi.
- Le parti si danno atto che in tal modo le imprese di fornitura di lavoro temporaneo ottemperano all’obbligo formativo di cui alla legge n. 196/1997 e s.m., nonché a quanto previsto dall’art. 88 del citato c.c.n.l. 29 gennaio 2000 e dall’art. 83 del citato c.c.n.l. 15 giugno 2000.
- Le parti concordano che il versamento del contributo di che trattasi assorbe il contributo stabilito localmente ai sensi di quanto disposto dall’art. 92 del citato c.c.n.l. 29 gennaio 2000 e dall’art. 41 del citato c.c.n.l. 15 giugno 2000.
2. Contributo per le sospensioni di lavoro
Le parti concordano le seguenti modalità operative per il riconoscimento ai lavoratori temporanei della prestazione a copertura delle sospensioni infrasettimanali di lavoro per eventi meteorologici di cui ai citati accordi 29 gennaio 2002 e 24 aprile 2002.
- Le parti confermano il versamento, ai sensi del predetto accordo, di un contributo dello 0,30%, a carico delle imprese di fornitura di lavoro temporaneo, all’apposito Fondo autonomo costituito presso le Casse edili.
- Gli eventi coperti da detta prestazione sono esclusivamente le interruzioni infrasettimanali per cause metereologiche che determinino una parziale riduzione dell’orario settimanale e per le quali sia stata approvata l’istanza di Cassa integrazione guadagni ordinaria inoltrata dall’impresa utilizzatrice edile.
- La prestazione sarà anticipata dalle imprese di fornitura di lavoro temporaneo ai propri lavoratori e sarà successivamente rimborsata a dette imprese dalla locale Cassa edile solo a seguito dell’avvenuta approvazione dell’istanza di Cassa integrazione guadagni ordinaria.
- A tal fine, le imprese di fornitura di lavoro temporaneo presenteranno apposita domanda alle Casse edili e le imprese edili utilizzatrici comunicheranno tempestivamente alla Cassa stessa l’avvenuta autorizzazione dell’INPS.
- La prestazione sarà rimborsata alle imprese di fornitura di lavoro temporaneo nella stessa misura e con gli stessi criteri previsti dalle disposizioni di legge in materia di C.i.g. della retribuzione spettante ai lavoratori temporanei nel periodo di sospensione.
- Le parti concordano che, in caso di esaurimento del Fondo relativo a detta gestione o di sua insufficienza per le prestazioni pendenti, la Cassa edile provvederà al rimborso solo a seguito della ricostituzione delle risorse con le somme derivanti dai successivi contributi dello 0,30%, sulla base del criterio cronologico di presentazione delle domande da parte delle imprese di fornitura di lavoro temporaneo.
- Le parti concordano che il riconoscimento del rimborso di che trattasi decorre dalla data del presente accordo.
- La presente disciplina ha carattere sperimentale e le parti procederanno a verifiche annuali.
Previdenza complementare
- Fermo restando il principio di volontarietà di adesione da parte del lavoratore al Fondo nazionale di previdenza complementare — Prevedi — le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori possono prevedere la mutualizzazione degli oneri a carico del datore di lavoro relativi all’1% calcolato sulla retribuzione mediante rimborso degli importi contributivi versati dall’impresa a tale titolo. La presente disciplina non modifica i rapporti tra le imprese e il Fondo Prevedi anche per quanto riguarda gli obblighi di denuncia e versamento al Fondo medesimo, che sono regolati esclusivamente dalla vigente disciplina di legge, dallo Statuto di Prevedi e dalle delibere degli Organi del Fondo stesso.
- La contribuzione di cui al punto precedente, nella misura fissata localmente non superiore allo 0,30%, è calcolata sulla retribuzione imponibile per i versamenti alla Cassa edile e affluisce ad un apposito fondo autonomo destinato ai rimborsi alle imprese degli importi contributivi da essa versati al Fondo Prevedi e relativi all’1% della retribuzione del lavoratore. L’eventuale contributo fissato localmente sarà sottoposto a verifica semestrale in correlazione alle iscrizioni al Prevedi e comunque non può determinare riserve e non può essere destinato ad altre gestioni della Cassa edile.
- L’obbligo della contribuzione di che trattasi decorre dalla data individuata dall’accordo locale.
- Alla data del 31 dicembre 2003 o da quella antecedente fissata localmente cessano di aver vigore le contribuzioni relative al contributo per l’APE straordinaria.
- Resta confermato che le riserve dell’APE straordinaria possono essere destinate dalle parti territoriali alla copertura dell’onere di cui sopra e alle gestioni delle Casse edili, sulla base delle esigenze individuate dalle parti stesse.
- Le parti sottoscritte si danno atto che il contributo di cui alla lett. b) non è destinato al finanziamento di prestazioni in favore dei lavoratori e pertanto non rientra nella base imponibile dei contributi previdenziali di legge.