(Vedi accordo di rinnovo in nota)
- In ciascuna circoscrizione territoriale è istituita la Cassa edile. Essa è lo strumento per l’attuazione, per le materie di cui appresso, dei contratti e accordi collettivi stipulati fra l’ANCE, e la FENEAL-UIL la FILCA- CISL e la FILLEA-CGIL nonché fra le Organizzazioni territoriali ad esse rispettivamente aderenti.
I riferimenti alle Casse edili contenuti nel presente contratto riguardano esclusivamente le Casse edili costituite a norma del comma precedente.
Eventuali pattuizioni assunte da una o più delle Organizzazioni predette, al di fuori della contrattazione collettiva di cui al 1° comma, non determinano effetti nei confronti delle Casse edili previste dalla presente disciplina.
L’organizzazione, le funzioni, le contribuzioni e i versamenti alle Casse edili sono definiti dai contratti e dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni di cui al 1° comma e, nell’ambito di questi, dagli accordi stipulati tra le Organizzazioni territoriali aderenti a quelle nazionali di cui sopra.
Gli obblighi di contribuzione e di versamento alle Casse edili stabiliti per le imprese e per i lavoratori dai contratti e dagli accordi di cui al precedente comma sono correlativi ed inscindibili fra loro e pertanto non ne è ammesso il parziale adempimento.
Le Organizzazioni territoriali predette determinano la misura del contributo entro un massimo del 3%, sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 24.
Il contributo può essere stabilito in misura superiore al 3% nel caso di specifiche esigenze finanziarie di singole Casse edili accertate dalla Commissione nazionale paritetica per le Casse edili (CNCE).
Il contributo complessivo di cui sopra è ripartito per 5/6 a carico dei datori di lavoro e per 1/6 a carico dei lavoratori.
La quota di contribuzione a carico dell’operaio deve essere trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga per il successivo versamento alla Cassa edile.
- Con l’iscrizione alla Cassa edile i datori di lavoro e gli operai sono vincolati al rispetto del presente contratto collettivo nazionale di lavoro, degli accordi locali adottati a norma del contratto medesimo nonché dello Statuto e del regolamento della Cassa stessa, con l’impegno di osservare integralmente, anche in applicazione di quanto previsto dall’art. 118, gli obblighi ed oneri derivanti dai contratti, accordi ed atti normativi medesimi.
La Cassa edile raccoglierà, nelle occasioni e con modalità stabilite localmente dalle Organizzazioni di cui al 1° comma della lett. a), una dichiarazione scritta ricognitiva dei predetti obblighi.
b‑bis) Con l’iscrizione alla Cassa edile i lavoratori conferiscono alla Cassa stessa il mandato ad agire per il recupero delle somme a titolo di versamenti dovuti dall’impresa e non versati dando atto e convenendo che la Cassa edile non è tenuta, per esplicita volontà delle parti, ad effettuare il pagamento per i suddetti titoli in mancanza del relativo versamento da parte dell’azienda.
- Con l’iscrizione alla Cassa edile i lavoratori e le imprese sono vincolati al versamento delle quote di adesione contrattuale di cui ai commi seguenti.
Dal 1° ottobre 2000 a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori è posta una quota nazionale di adesione contrattuale in misura pari allo 0,18% degli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 24, maggiorati del 18,5% e del 4,95%, per i datori di lavoro ed in egual misura a carico degli operai.
L’importo della quota nazionale a carico degli operai è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga ed è versato – unitamente all’importo a proprio carico – alla Cassa edile con la periodicità e le altre modalità previste per il versamento del contributo di cui al 6° comma della lett. a) del presente articolo. Il gettito della quota nazionale di adesione contrattuale riscosso a carico dei datori di lavoro sarà attribuito all’ANCE; il gettito della quota nazionale di adesione contrattuale riscosso a carico dei lavoratori sarà attribuito alle Federazioni nazionali dei lavoratori.
La Cassa edile provvederà a rimettere direttamente alle Associazioni nazionali predette gli importi di rispettiva competenza.
In conformità a quanto stabilito per le quote nazionali di adesione contrattuale, le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali di cui al 1° comma della lett. a) possono prevedere l’istituzione di quote territoriali di adesione contrattuale a carico, in misura paritetica, dei datori di lavoro e degli operai.
L’importo della quota a carico degli operai è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga ed è versato, unitamente all’importo a carico del datore di lavoro stesso, alla Cassa edile secondo le modalità e alle condizioni da concordarsi localmente dalle Organizzazioni predette.
Il gettito della quota territoriale di adesione contrattuale riscosso a carico dei datori di lavoro sarà attribuito alla Associazione territoriale aderente all’ANCE; il gettito della quota territoriale di adesione contrattuale riscosso a carico dei lavoratori sarà attribuito alle Federazioni territoriali dei lavoratori.
———-
N.d.R.: L’accordo 31 marzo 2011 prevede quanto segue:
In attuazione di quanto previsto dall’art. 2, ultimo comma, del Protocollo di intesa 18 dicembre 1998, dal punto 2 dell’accordo nazionale 19 maggio 2000 e dall’art. 5 del Protocollo di intesa sugli Enti bilaterali 16 novembre 2010, in base ai quali spetta alle Organizzazioni nazionali sottoscritte di provvedere all’individuazione della base retributiva imponibile convenzionale per gli adempimenti contributivi nei confronti delle Casse edili;
Si concorda quanto segue:
- le retribuzioni convenzionali di cui al presente accordo relative ai livelli di inquadramento comuni a tutti i contratti nazionali sottoscritti dalle parti firmatarie del presente accordo sono costituite dai minimi tabellari nazionali, dall’indennità di contingenza, dall’Elemento distinto della retribuzione (E.d.r.), dall’indennità territoriale di settore (ITS) e dall’Elemento economico territoriale (E.E.T.);
- gli elementi retributivi nazionali sono stabiliti, agli effetti di cui al presente accordo, negli importi previsti dal
c.c.n.l. che riporta valori retributivi inferiori.
Le parti sottoscritte concordano pertanto che, a decorrere dal 1° marzo 2011, gli elementi retributivi nazionali su cui commisurare la contribuzione alle Casse edili sono quelli contenuti nella tabella allegata al presente accordo.
Per contribuzione alla Cassa edile si intendono tutti i contributi per il funzionamento ed il finanziamento delle prestazioni erogate dalle Casse edili, fermo restando quanto specificatamente previsto al successivo punto 4;
- nelle province ove sono stati stipulati dalle Associazioni territoriali aderenti a quelle nazionali sottoscritte sia il contratto territoriale integrativo del c.c.n.l. stipulato tra l’ANCE e i Sindacati nazionali sottoscritti sia il contratto territoriale integrativo del c.c.n.l. stipulato tra le Organizzazioni artigiane sottoscritte e i Sindacati nazionali sottoscritti sia il contratto territoriale integrativo del c.c.n.l. stipulato tra le Associazioni cooperative e i Sindacati nazionali sottoscritti, gli elementi retributivi territoriali imponibili convenzionali da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti alla Cassa edile saranno determinati dalle predette Associazioni territoriali con apposito accordo locale, secondo i criteri di cui al 1° comma del precedente punto 2. Fino alla stipula del predetto accordo locale, gli elementi retributivi territoriali imponibili convenzionali da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti alla Cassa edile restano quelli in vigore nella Cassa medesima;
- nelle province in cui è stipulato esclusivamente il contratto integrativo del c.c.n.l. sottoscritto dall’ANCE e dai Sindacati nazionali sottoscritti, gli elementi retributivi territoriali imponibili convenzionali da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti alla Cassa edile e per gli accantonamenti a titolo di ferie e di gratifica natalizia sono quelli stabiliti dal contratto territoriale integrativo del c.c.n.l. stipulato dall’ANCE e dai Sindacati nazionali sottoscritti;
- le retribuzioni imponibili convenzionali, come sopra determinate, restano in vigore fino alla determinazione di nuovi valori convenzionali che saranno stabiliti alle relative scadenze contrattuali con accordo nazionale per gli elementi retributivi nazionali o con accordo territoriale per gli elementi retributivi territoriali;
- i valori convenzionali valgono per tutte le Casse edili costituite in attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle parti sottoscritte.
I valori convenzionali sono comunicati dalle Organizzazioni nazionali sottoscritte alla Commissione nazionale paritetica per le Casse edili;
- i valori convenzionali stabiliti con accordo territoriale sono comunicati alle rispettive Organizzazioni nazionali sottoscritte ed alla Commissione nazionale paritetica per le Casse edili.
Tabella – Elementi retributivi nazionali (valori orari)
Operai | Totale |
a) Operai di produzione Operaio di 4° livello | 9,29 |
Operaio specializzato | 8,84 |
Operaio qualificato | 8,18 |
Operaio comune | 7,47 |