Ultimo aggiornamento 09/04/2021
A partire dal 2012 i datori di lavoro devono includere, nella retribuzione imponibile fiscale del lavoratore, la percentuale di contributo “Cassa Edile” destinato sia alle prestazioni di carattere sanitario che non sanitario (decreto del Ministero della Salute del 27 ottobre 2009).
A tal fine la Cassa Edile provvede a fine anno a comunicare alle Imprese l’incidenza percentuale delle prestazioni erogate nell’anno calcolata sul monte salari dello stesso periodo.
Il valore viene utilizzato per il conguaglio fiscale dell’anno concluso e per l’acconto mensile del successivo esercizio.
Negli ultimi anni i valori sono stati i seguenti:
Anno | Aliquota |
---|---|
2016 | 0.0062 |
2017 | 0.0062 |
2018 | 0.0055 |
2019 | 0.0064 |
2020 | 0.002527 |