Il passaggio dell’operaio alla categoria impiegatizia nella stessa impresa non costituisce di per sé motivo per la risoluzione del rapporto di lavoro.
L’anzianità di servizio maturata nella categoria operaia è utile ai soli effetti del preavviso e del trattamento economico di cui all’art. 72, a norma del 2° comma della lett. B) dello stesso articolo.