(norma comune a operai e impiegati)
La cessione, il trapasso e la trasformazione in qualsiasi modo dell’azienda non risolvono di per sé il rapporto di lavoro ed il personale ad essa addetto conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare.
In caso di fallimento o di cessazione dell’azienda, seguiti dal licenziamento del lavoratore, questi avrà diritto al trattamento economico di cui agli artt. 33 e 72 ed a quant’altro gli compete in base al presente contratto.