Ad integrazione e specificazione di quanto previsto dall’accordo interconfederale 20 dicembre 1993 per la costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie sottoscritto da Confindustria, Intersind e CGIL, CISL e UIL, che viene interamente recepito, si conviene quanto segue per il settore edile.
1.a) Nei cantieri di durata superiore a sei mesi, qualora l’impresa principale o aggiudicataria o, in caso di associazione temporanea o consorzio, l’impresa mandataria o capofila, occupi nel cantiere meno di 16 dipendenti si procede alla elezione di un Rappresentante sindacale unitario dell’impresa medesima, allorché il numero complessivo dei lavoratori occupati nel cantiere raggiunga il numero di 25, sempreché non sia inferiore a 10 il numero dei lavoratori dipendenti dell’impresa principale e rispettivamente il numero complessivo dei dipendenti delle imprese subappaltatrici per lavorazioni rientranti nella sfera di applicazione del presente C.C.N.L.)
Sulla base dei requisiti numerici di cui alla lett. a), il Rappresentante sindacale unitario dell’impresa principale o aggiudicataria o mandataria o capofila è eletto al loro interno dai lavoratori occupati nel cantiere dipendenti dall’impresa stessa e svolge le proprie funzioni nei confronti di tale impresa per l’unità produttiva medesima.
c) Il Rappresentante sindacale unitario eletto a norma dei commi precedenti, decade automaticamente quando il numero complessivo dei dipendenti del cantiere, individuato secondo i criteri di cui alla lett. a), scende al di sotto di 20.
d) Nell’ipotesi di cui alla lett. a), in aggiunta al Rappresentante sindacale unitario è eletto il Rappresentante per la sicurezza dai lavoratori, al loro interno, dell’impresa principale o aggiudicataria o mandataria o capofila.