Tra
l’ANCE, l’Associazione sindacale Intersind (1)
e
la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL, la FILLEA-CGIL
Considerato quando disposto nell’art. 25, comma 2, della legge n. 223/1991, il quale demanda ai contratti collettivi di categoria l’individuazione delle qualifiche del personale che non rientrano nella base di calcolo della quota di riserva stabilita dal comma 1 del medesimo articolo.
Concordano sull’opportunità che l’individuazione di tali qualifiche sia operata in armonia con le finalità della legge n. 223/1991;
Si conviene che:
- ai fini del calcolo della percentuale del 12% di cui all’art. 25, comma 1, della predetta legge, non sono computabili le assunzioni dei lavoratori appartenenti dal livello 4° in poi per gli impiegati e dal livello 3° in poi per gli operai.
Sono comunque esclusi i lavoratori da adibire a mansioni di custodia e sicurezza o che comunque comportino un rapporto di particolare fiducia.
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(1) L’Associazione sindacale Intersind è cessata il 31 dicembre 1997.
(Riforma delle procedure di avviamento al lavoro)
1. A decorrere dal 1 gennaio 1989, i datori di lavoro privati, che, ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti ad assumere i lavoratori facendone richiesta ai competenti organi di collocamento, hanno facolta’ di assumere tutti i lavoratori mediante richiesta nominativa.
Tali datori di lavoro sono tenuti, quando occupino più di dieci dipendenti e qualora effettuino assunzioni, ad eccezione di quelle di cui alla disciplina del collocamento obbligazionario, a riserve il dodici per cento di tali assunzioni, ad eccezione di quelle di cui alla disciplina del collocamento obbligatorio, a riservare il dodici per cento di tali assunzioni ai lavoratori appartenenti alle categorie di cui al comma 5, anche quando siano assunzioni a termine ai sensi dell’articolo 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, purche’ rapportate al tempo annuale di lavoro.
2. Tra le suddette assunzioni non rientrano quelle delle personale appartenente alle qualifiche appositamente individuate nei contratti collettivi di categoria, quelle relative alle categorie dei dirigenti, dei lavoratori destinati a svolgere mansioni di guardia giurata, quando questi siano in possesso di attestazione di idoneita’ rilasciata dalle competenti autorita’ di pubblica sicurezza, quelle relative al personale da destinare ad attivita’ di pubblica sicurezza, nonche’ quelle relative al personale da destinare ad attivita’ di produzione ovvero a servizi essenziali ai fini dell’integrita’ e dell’affidabilita’ di strutture rilevanti per la sicurezza dello Stato, determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti il Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza, istituito ai sensi dell’articolo 2 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e le associazioni sindacali di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
3. Ai fini del calcolo della percentuale di cui al comma 1 non si tiene conto delle assunzioni di lavoratori di cui al comma 2. Il datore di lavoro puo’ differire l’adempimento dell’obbligo previsto nel comma 1 nel caso in cui, nell’ambito della regione e delle circoscrizioni con termini rispetto a quella nella quale va effettuata l’assunzione, i lavoratori appartenenti alle categorie di cui al comma 5 in possesso della professionalita’ richiesta siano meno di tre. Con decreto del Ministro del lavoro della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale per l’impiego, vengono determinate le modalita’ di applicazione delle disposizioni contenute
nel presente articolo.
4. Il lavoratore non puo’ essere adibito a mansioni non equivalenti a quelle risultanti dalla richiesta di avviamento.
5. I lavoratori di cui al secondo periodo del comma 1 sono:
a) i lavoratori iscritti da piu’ di due anni nella prima classe delle liste di collocamento e che risultino non iscritti da almeno tre anni negli elenchi ed albi degli esercenti attivita’ commerciali, degli artigiani e dei coltivatori diretti e agli albi dei liberi professionisti;
b) i lavoratori iscritti nella lista di cui all’articolo 6;
c) le categorie di lavoratori determinate, anche per specifiche aree territoriali, mediante delibera della Commissione regionale per l’impiego, approvata dal Ministro del Lavoro e della previdenza sociale ai sensi del comma 7.
6. Per le circoscrizioni in cui sussiste un rapporto, tra iscritti alla prima classe della lista di collocamento e popolazione residente in eta’ di lavoro, superiore alla media nazionale, le Commissioni regionali per l’impiego possono, con delibera motivata da assumere a maggioranza dei loro componenti, proporre di riservare una quota delle assunzioni di cui al comma 1 a beneficio esclusivo dei lavoratori delle categorie previste alla lettera b) del comma 5.
Nella medesima deliberazione possono proporre una elevazione della percentuale di assunzioni di cui al comma 1 ad una misura non superiore al venti per cento.
7. Le delibere di cui al comma 5, lettera c), ed al comma 6, possono essere assunte anche limitatamente a territori subregionali; esse vengono sottoposte dal direttore dell’Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione all’approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale adotta le sue determinazioni entro trenta giorni dal ricevimento della delibera.
8. Le Commissioni regionali per l’impiego emanano disposizioni alle Commissioni circoscrizionali dirette ed agevolare gli avviamenti delle lavoratrici in rapporto all’iscrizione alle liste di mobilita’ e agli indici di disoccupazione nel territorio.
9. Per ciascun lavoratore iscritto nella lista di mobilita’ assunto a tempo indeterminato, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro, e’ per i primi diciotto mesi, quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni.
10. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, e’ determinata annualmente la quota del Fondo di rotazione, di cui all’articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, da finalizzare al finanziamento di azioni formative riservate ai lavoratori appartenenti alle comma 5. Tale quota e’ ripartita tra le Regioni in proporzione al numero dei lavoratori appartenenti alle predette categorie, presenti in ciascuna Regione.
11. Il lavoratore che abbia rifiutato una proposta formativa offertagli dalle sezioni circoscrizionali secondo le modalita’ determinate dalla Commissione regionale per l’impiego, perde, per un periodo di dodici mesi, l’iscrizione nelle liste di mobilita’, di cui all’articolo 6, comma 1.
12. L’iscrizione nelle liste ordinarie di collocamento produce effetti solo ai fini dell’avviamento al lavoro o della corresponsione di prestazioni previdenziali. E’ abrogata ogni disposizione contraria.