(Comunicazione n. 169 della Cnce)
In relazione anche ai quesiti prospettati da talune Casse Edili, si reputa opportuno di fare il punto sulla vigente normativa relativa al distacco di lavoratori stranieri sul territorio nazionale.
La materia è stata regolata con il decreto legislativo 25 febbraio 2000 n.72, con il quale è stata recepita nel nostro Paese la direttiva europea 96/7 1/CE relativa al distacco dei lavoratori all’interno dell’Unione nell’ambito di una prestazione di servizi.
Il citato decreto n. 72, come precisato nell’art. 1, commi 1 e 3, si applica alle imprese, stabilite in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia o stabilite in uno Stato non membro, le quali distaccano lavoratori in territorio italiano:
- nell’ambito di un contratto concluso con un’impresa che opera in territorio italiano;
- presso un’unità produttiva dell’impresa straniera distaccante o di altra impresa che fa parte dello stesso gruppo.
In base al decreto è lavoratore distaccato colui che – mantenendo il rapporto di lavoro con l’impresa straniera distaccante – svolge la propria attività sul territorio italiano per un periodo predeterminato o predeterminabile.
L’aspetto che preme qui sottolineare è quello disciplinato dall’alt. 3, nel senso che al rapporto tra impresa straniera distaccante e lavoratori distaccati debbono essere applicate, durante il periodo di distacco, le stesse disposizioni contenute nelle leggi, regolamenti e contratti collettivi applicabili a lavoratori subordinati occupati sul luogo in cui operano i lavoratori distaccati.
Pertanto, in coerenza con l’applicazione dei contratti collettivi, l’impresa distaccante straniera ha l’obbligo di iscrivere i lavoratori distaccati alla Cassa Edile.
Da rilevare, per completezza, che il decreto stabilisce anche che per il settore edile la normativa sulla durata delle ferie, sul trattamento minimo e le maggiorazioni per straordinario deve essere applicata qualunque sia la durata del distacco, mentre per gli altri settori è richiesto un distacco di durata superiore a otto giorni.
Nei commi 3 e 4 dell’art. 3 è stabilita la responsabilità solidale, verso i lavoratori distaccati, a carico degli imprenditori che appaltano servizi da eseguire all’interno delle aziende con organizzazione e gestione propria dell’appaltatore straniero.
La responsabilità solidale, che può essere fatta valere nei confronti della impresa appaltante fino ad un armo dopo la cessazione dell’appalto, concerne il trattamento minimo retributivo e quello normativo da applicare ai lavoratori distaccati, che non possono essere inferiori a quelli spettanti ai lavoratori dipendenti dall’impresa appaltante medesima.
Come rilevato nel paragrafo 1 della presente Comunicazione, il decreto n° 72 si applica anche nel caso in cui il distacco di lavoratori stranieri sia effettuato in territorio italiano da imprese extra comunitarie.
L’argomento è stato oggetto di una recente circolare n°82, in data 23 novembre 2000, con la quale il Ministero del Lavoro ha ribadito che anche in tale caso ai lavoratori stranieri debbono essere garantite le condizioni normative e contrattuali, sopra illustrate, previste dall’ art. 3 del decreto legislativo n. 72/2000.
Nella stessa circolare il Ministero del lavoro consente alle Direzioni competenti – nel caso, si ripete, di imprese extra comunitarie – l’autorizzazione al lavoro per lavoratori stranieri residenti all’estero alle seguenti condizioni principali:
- le richieste di autorizzazione devono riguardare lavoratori stranieri con qualifiche specializzate, tranne diversa regolamentazione di accordi bilaterali;
- deve essere verificata la corrispondenza tra la qualifica del lavoratore straniero e l’attività oggetto del contratto d’appalto con l’impresa extracomunitaria.