2022/12/14 Accordo territoriale E.V.R. 2023

Addi, 14 dicembre 2021

Tra

  • ANCE Savona – Sezioni Imprenditori Edili dell’Unione Industriali della Provincia di Savona, rappresentata dal Presidente Massimo Baccino, assistita dal Segretario Mattia Minuto;
  • ANAEPA -CONFARTIGIANATO Costruzioni Savona, rappresentata dal Presidente Renzo Siri, assistito dal Direttore Mariano Cerro;
  • CNA Costruzioni Savona, rappresentata dal Presidente Giorgio Grillo, assistito dal Direttore Matteo Sacchetti.

e

  • la Federazione Nazionale Edili Affini del Legno FeNEAL-UIL, Sindacato territoriale di Savona, rappresentata dal Segretario Marco De Andreis
  • la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini FILCA-CISL Liguria, rappresentata dal Segretario Luca Vosilla
  • La Federazione Italiana del Legno dell’Edilizia e Industria Affini FILLEA-CGIL, Sindacato territoriale di Savona, rappresentata dal Segretario Michele Bello

é stato raggiunto il presente accordo avente ad oggetto l’E.V.R. valevole per l’anno 2023 ai sensi dell’art. 3 del vigente Contratto integrativo della Provincia di Savona

Premesso che:

  1. l’art. 3 del contratto integrativo provinciale disciplina il meccanismo di determinazione dell’E.V.R. e i limiti massimi della stessa;
  2. conformemente a quanto previsto le parti hanno esaminato gli indicatori individuati;
  3. a fronte di tale analisi le parti hanno raggiunto una intesa di seguito riportata;

Tutto ciò premesso le Parti concordano quanto segue:

  1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo;

2) Per l’anno 2023 il valore dell’E.V.R. è confermato nei valori mensili che seguono, corrispondenti al 3% calcolato sui minimi di paga in vigore alla data del 1′ luglio 2014, sarà riconosciuto a consuntivo e erogato su quote mensili decorrenti dal mese di paga di ogni anno:

Livello
Importo in euro
7
48,90
6
44,00
5
36,70
4
34,25
3
31,80
2
28,62
1
24,45

3) Con riferimento all’applicazione del regime fiscale agevolato per gli elementi di produttività, Le parti, avendo riscontrato l’andamento incrementale nel periodo di riferimento di piú di 2 indicatori territoriali, confermano sussistere le condizioni per l’applicazione di tale regime sugli importi che saranno erogati nel corso del prossimo anno 2023 sulla base dei risultati verificatesi nel 2022, nell’ovvio rispetto degli ulteriori limiti normativi.

4) Viene confermato anche per il 2023 il quarto indicatore consistente nel numero medio di operai occupati per impresa, secondo le regole già valide per il 2022.

5) Il presente accordo, applicativo del Contratto integrativo provinciale 15 dicembre 2021 già depositato, sarà depositato presso l’ITL competente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151, ai fini delle seguenti disposizioni:

  • art. 3, comma 2 del Decreto-Legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 1996, n. 402, in considerazione dell’onnicomprensività delle somme concordate nel presente accordo, che non saranno computate ai fini del calcolo degli istituti contrattuali e di legge, diretti, indiretti e differiti, ivi compreso il T.F.R., ai sensi dell’art. 2120 cod. civ.;
  • art. I, commi 67 e 68, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247, in conformità ai quali le parti si danno atto che gli importi di cui al presente Accordo sono totalmente variabili e correlati ai miglioramenti di competitività dell’impresa;
  • art. 1, commi 182-190, legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016 e s.m.i.)