(norma comune a operai e impiegati)
Le Associazioni nazionali sottoscritte ribadiscono il carattere prioritario del tema della sicurezza sul lavoro, per le implicazioni sociali e produttive da esso prospettate.
Ritengono pertanto necessaria una politica attiva della sicurezza, mediante lo sviluppo ed il potenziamento delle iniziative finora assunte e l’apprestamento di una pluralità di interventi, tra loro connessi, con l’obiettivo del miglioramento della sicurezza e dell’igiene del lavoro nei cantieri e delle condizioni lavorative ambientali.
I piani di sicurezza e coordinamento redatti a cura del committente devono essere rispondenti ai requisiti tecnici definiti nell’apposito regolamento, anche con riferimento alla corretta valutazione dei costi di sicurezza che, in quanto tali, non sono soggetti a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.
Riguardo agli obblighi di trasmissione e di consultazione, le parti richiamano le previsioni degli artt. 101 e 102 del D.lgs. n. 81/2008, in particolare per quanto concerne l’obbligo dell’impresa affidataria o aggiudicataria di trasmettere il piano di sicurezza e coordinamento alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi, nonché l’obbligo da parte dei singoli datori di lavoro delle imprese esecutrici di consultare i Rappresentanti della sicurezza per eventuali proposte, ferme restando le autonome scelte dell’impresa. Prima dell’inizio delle varie fasi di lavoro e secondo le procedure organizzative adottate dall’impresa, i preposti della stessa sono edotti delle disposizioni del piano concernenti le relative lavorazioni.
Nell’ambito delle loro attribuzioni i preposti di cui sopra rendono edotti i lavoratori, prima dell’inizio delle fasi lavorative cui sono addetti, dei rischi specifici cui sono esposti e delle correlative misure di sicurezza, previste dalle norme di legge e contenute nel piano di sicurezza.
In merito ai contenuti dei piani di sicurezza le parti riconoscono che quanto definito dal D.P.R. n. 222/2003 corrisponde a quanto suggerito dalle parti stesse.
Le parti rilevano che sull’industria delle costruzioni gravano pesanti oneri impropri anche connessi alla struttura della tariffa dei premi dovuti all’INAIL e concordano di assumere nelle sedi competenti le iniziative necessarie per il superamento di tale situazione.
Constatato che la specifica disciplina legislativa sulla normativa tecnica per la prevenzione infortuni in edilizia risale al 1956, le parti concordano sulla esigenza che venga predisposta una nuova regolamentazione che tenga conto delle modifiche intervenute nell’organizzazione produttiva e nell’assetto tecnologico dell’industria delle costruzioni.
A tal fine si rende necessario che il Parlamento conceda una specifica delega al Governo che vedrà le parti impegnate per una soluzione positiva.