Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. Di tale nomina viene data comunicazione al CPT.
Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di 15 dipendenti, il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. Di tale nomina viene data comunicazione al CPT.
Nei casi in cui siano ancora operanti le R.S.A. di cui all’articolo 19 della legge n. 300 del 1970, il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori tra i dirigenti delle R.S.A..
In assenza delle suddette rappresentanze, il rappresentante per la sicurezza è eletto dai lavoratori al loro interno nell’azienda o nell’unità produttiva. Di tale nomina viene data comunicazione al CPT.
Nelle opere nelle quali siano coinvolte più imprese, ad eccezione di quelle indicate all’ultimo comma del presente articolo, il ruolo di coordinatore dei R.L.S. compete al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza dell’impresa affidataria o appaltatrice, o viene individuato nell’ambito dei R.L.S. aziendali operanti nel sito produttivo.
Il rappresentante per la sicurezza di cui al comma precedente assolve i suoi compiti anche con riferimento al piano di sicurezza e coordinamento, alla relativa rispondenza dei piani operativi di sicurezza specifici e delle misure di protezione e prevenzione adottate. In proposito il rappresentante è informato e consultato entro 30 giorni dall’inizio dei lavori. È inoltre informato ai sensi dell’art. 25 D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i..
Nelle suddette opere il coordinatore dei R.L.S. può avvalersi anche della collaborazione e del supporto di un R.L.S.T.
Il rappresentante per la sicurezza esercita le attribuzioni di cui all’art. 50 del D.Lgs. n. 81/08 e sm.i.; in particolare:
- accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
- è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.;
- riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
- riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’articolo 37 del D.Lgs n. 81/08 e s.m.i.;
- promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
- formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
- partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 35 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.;
- fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
- avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
Il datore di lavoro è tenuto a consegnare al rappresentante per la sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del registro degli infortuni, nonché del documento contenente:
- una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- l’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate in conseguenza della valutazione di cui alla lettera a), nonché delle attrezzature di protezione utilizzate;
- il programma di attuazione delle misure di cui alla lettera b).
Il rappresentante per la sicurezza ha il diritto di ricevere i necessari chiarimenti sui contenuti dei piani citati e di formulare le proprie proposte a riguardo, nonché su quanto previsto al punto i) del citato art. 25.
Il rappresentante per la sicurezza nei casi in cui la durata del cantiere sia inferiore ad un anno, con apposita motivazione può richiedere la riunione di cui all’art. 35 D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i..
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto a permessi retribuiti pari a:
- 8 ore annue nelle aziende o unità produttive fino a 15 dipendenti;
- 20 ore annue nelle aziende o unità produttive da 16 a 50 dipendenti;
- 32 ore annue nelle aziende o unità produttive con oltre 50 dipendenti.
Il rappresentante per la sicurezza ai fini dell’esercizio dei compiti a lui assegnati dalle normative di legge e dal presente c.c.n.l. utilizza anche i permessi previsti per la R.S.U. o R.S.A. ove esistenti.
I lavoratori dell’azienda o dell’unità produttiva hanno diritto ad essere formati ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/08 s.m.i. in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento alle mansioni svolte, in occasione:
- del primo ingresso nel settore;
- del cambiamento di mansioni;
- dell’introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, nuove sostanze e preparati pericolosi.
In applicazione di quanto previsto dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e dall’accordo interconfederale 22 giugno 1995, alla formazione del Rappresentante della sicurezza e dei lavoratori provvede durante l’orario di lavoro l’impresa o l’organismo paritetico territoriale di settore mediante programmi di 32 ore per i rappresentanti per la sicurezza e di 8 ore per i singoli lavoratori.
Ai rappresentanti per la sicurezza ed ai lavoratori sarà rilasciata una certificazione dell’avvenuta formazione e l’Organismo paritetico territoriale terrà un’anagrafe in merito.
Alla formazione del rappresentante per la sicurezza e a quella dei lavoratori provvede l’Organismo paritetico di cui al comma precedente per le imprese che intendano avvalersi di tale attività, le quali saranno tenute al versamento del contributo aggiuntivo eventualmente necessario in relazione agli specifici maggiori costi.
La presente disciplina è stabilita in attuazione del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i..
In mancanza di elezione diretta da parte dei lavoratori al loro interno, il rappresentante per la sicurezza viene individuato, per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo; gli Accordi locali tra le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti ne stabiliranno criteri e modalità.
Le parti nazionali provvedono ad effettuare entro il 31 dicembre 2012 una ricognizione delle soluzioni adottate con gli accordi locali al fine di individuare criteri uniformi.
Il R.L.S.T. è designato congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali territoriali dei lavoratori. Tale designazione sarà ratificata in apposite riunioni dedicate esclusivamente alla funzione elettiva. Successivamente le OO.SS. territoriali invieranno il nominativo del lavoratore, tramite comunicazione scritta, all’Associazione Costruttori Edili della provincia, al Comitato Paritetico Territoriale ed all’impresa dalla quale dovesse provenire il lavoratore.
Il R.L.S.T. esercita le attribuzioni di cui al precedente comma 8, esclusivamente nelle aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale.
Prima di procedere ai sensi della lettera m) di cui al precedente comma 8, il R.L.S.T. informa il Comitato Paritetico Territoriale per l’adozione delle necessarie misure.
Il R.L.S.T., su sua richiesta e per l’espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all’art. 17. co. 1 lett. a) del T.U. sulla sicurezza, anche su supporto informatico come previsto dall’art. 53. co. 5 del D.lgs. n. 81/08 e s.m.i, nonché, su richiesta, accede ai dati di cui all’art. 18. co. 1 leu. r) del medesimo D.lgs. n. 81/08 e s.m.i.
Entrambi i documenti possono essere consultati esclusivamente in azienda.
Per la durata dell’incarico, durante l’esercizio delle sue funzioni, il R.L.S.T. non può compiere attività di proselitismo, così come non può promuovere assemblee sindacali o proporre rivendicazioni di natura sindacale ed è incompatibile con le funzioni sindacali operative ex art. 48, comma 8 del D.lgs. n. 81/08 e s.m.i.
Il ruolo di R.L.S.T. è, altresì, incompatibile con le funzioni di gestione o tecniche svolte dai Comitati Paritetici Territoriali.
Per l’esercizio delle proprie attribuzioni, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale:
- segnala preventivamente al datore di lavoro e al Comitato paritetico competente territorialmente la visita che ha programmato di effettuare, concordandola con il datore di lavoro stesso. Il diritto di accesso ai cantieri sarà esercitato nel rispetto delle esigenze organizzative e/o produttive dell’azienda;
- è munito di apposita tessera di riconoscimento da esibirsi prima dell’accesso al cantiere;
- riceve, previa richiesta, copia della documentazione aziendale, di cui al D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. consultabile, anche su supporto informatico, esclusivamente in azienda, allo scopo di acquisire informazioni in merito a quanto attiene alla sicurezza ed all’ambiente di lavoro;
- è tenuto alla massima riservatezza in merito a quanto acquisito in sede di visita che potrà essere utilizzato esclusivamente in relazione alle funzioni che la legge loro attribuisce, fermo restando il rispetto del segreto industriale.
L’impresa, nel rispetto delle modalità della lett. a) del precedente comma, si impegna a garantire l’accesso al cantiere e la presenza del proprio Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P.) o di un addetto da questi incaricato.
Delle visite aziendali e degli altri interventi di consultazione viene redatto un resoconto, copia del quale viene contestualmente consegnata all’impresa. In tale documento vengono riportate le indicazioni e le raccomandazioni in tema di sicurezza avanzate dal R.L.S.T., il quale conferma l’avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sullo stesso.
Le visite del R.L.S.T. oltre che sulla base del programma di lavoro possono avvenire su richiesta aziendale, anche per il tramite e con l’assistenza dell’Associazione imprenditoriale di settore e/o dei dipendenti.
Degli esiti dell’esercizio delle proprie funzioni viene redatta una relazione trimestrale, da inoltrarsi ai Comitati paritetici competenti territorialmente, contenente gli elementi più significativi delle visite effettuate.
Ogni divergenza sorta tra il R.L.S.T. e l’impresa sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle normative vigenti, che non sia componibile tra le parti stesse è verbalizzata e, prima di qualsiasi ulteriore azione, deve essere sottoposta al Comitato Paritetico Territoriale come previsto dal comma 2 dell’art. 51 del D.lgs. n. 81/08 e s.m.i.
La Commissione Nazionale Paritetica per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro è incaricata di effettuare una ricognizione delle pattuizioni territoriali di cui al successivo comma, da portare a conoscenza delle parti nazionali.
Salvo diverse determinazioni al livello territoriale, in ogni provincia è designato dalle Organizzazioni Sindacali territoriali un R.L.S.T..
Numero, modalità e costi per il finanziamento delle attività, anche con riferimento alla formazione del R.L.S.T., saranno regolate dalle Parti Sociali territoriali.
Fermo restando quanto pattuito a livello territoriale in merito alla mutualizzazione degli oneri, i costi del R.L.S.T. non potranno essere addebitati alle imprese che hanno eletto o designato il R.L.S. aziendale e l’attività dello stesso R.L.S.T. potrà essere esercitata esclusivamente nelle realtà produttive in cui non vi sia stata elezione diretta del R.L.S. in ambito aziendale.
Il numero delle ore di permesso spettanti al rappresentante medesimo è determinato con riferimento all’occupazione complessiva interessata dell’ambito territoriale.
Avuto l’incarico, il R.L.S.T. ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
Le modalità e i contenuti specifici della formazione sono affidati ai Comitati Paritetici Territoriali, in collaborazione con l’Ente Scuola, secondo un percorso formativo di 120 ore iniziali in materia di sicurezza e salute sia di natura teorica che pratica, da effettuarsi entro 2 mesi dalla data di elezione o designazione, con verifica finale di apprendimento e 8 ore di aggiornamento annuale.
Il R.L.S.T. viene designato o eletto nell’ambito di soggetti che siano in possesso di adeguate e specifiche cognizioni tecnico/pratiche/operative in materia di sicurezza, prevenzione ed igiene del lavoro nel settore edile o che abbiano maturato un’adeguata esperienza lavorativa nel settore edile.
Nelle grandi opere e/o nei contesti di cui all’art. 49 del D.lgs. n. 81/08 e s.m.i. l’attività di coordinatore dei R.L.S. aziendali, presenti nei cantieri in cui siano coinvolte più imprese, è esercitata dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo, che è individuato, su loro iniziativa, tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle aziende operanti nei cantieri del sito produttivo. Le attribuzioni sono quelle previste dall’art. 50 del D.lgs. n. 81/08 e s.m.i.
Per quanto non disciplinato dal presente articolo, si fa riferimento all’accordo interconfederale in data 22 giugno 1995.
Le parti sociali ritengono necessario avviare al livello nazionale un tavolo congiunto di confronto del settore per dare concreta attuazione ai rinvii operati alla contrattazione collettiva dal Testo Unico della sicurezza di cui al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
La presenza contemporanea, infatti, nel medesimo cantiere di più imprese anche con diversa qualificazione giuridica, rende opportuna la definizione di regole omogenee e coordinate al fine di garantire la più efficace tutela della sicurezza dei lavoratori.
In particolare andranno definite regole che pur nel rispetto dell’autonomia delle diverse imprese presenti nel cantiere, consentano alle diverse forme di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, previste dal Testo Unico, di svolgere efficacemente le proprie funzioni e di realizzare adeguate forme di coordinamento informativo e coordinativo.
Il confronto dovrà concludersi entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente contratto.