Le Parti condividono la necessità di attribuire reale ed effettiva consistenza ed incidenza economica e strutturale alle attività di formazione, verificandone costantemente l’effettiva finalizzazione al miglioramento della qualità professionale e della produttività del personale inserito e da inserire. Concordano pertanto di:
- intraprendere un percorso che permetta di rendere il sistema Formedil coerente e funzionale a seguenti obiettivi e priorità;
- fornire servizi con effettivo, evidente e misurabile valore aggiunto per il settore;
- strutturarsi in modo tale da essere strettamente funzionale e rispondente (in modo rapido e flessibile) alle esigenze degli utilizzatori (imprese/lavoratori);
- perseguire l’obiettivo di avere un impatto strutturale e verificabile sul tessuto produttivo;
- favorire l’occupazione qualificata e governare il mercato del lavoro;
- avviare a tale fine ad un complessivo progetto di riconversione del sistema Formedil che indichi condizioni, strumenti e procedure finalizzati all’attuazione in tempi certi degli obiettivi e priorità di cui sopra e di affidarne la redazione al Consiglio di amministrazione del Formedil. Tale progetto di riconversione, approvato dal C.d.A. Formedil entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente c.c.n.l., dovrà essere trasmesso alle parti sociali sottoscrittrici dello stesso per la definitiva approvazione.
Le Associazioni contraenti riconoscono nella formazione professionale la forma privilegiata di accesso al settore e una opportunità per l’insieme dei lavoratori dell’edilizia, per migliorare la qualità del lavoro e le capacità tecnico-produttive delle imprese.
Queste finalità sono attuate attraverso un unico sistema formativo nazionale paritetico di categoria.
l sistema nazionale è strutturato in:
- Organismi territoriali, denominati Scuole edili;
- Organismi regionali, denominati Formedil regionali
- Organismo nazionale di raccordo, coordinamento e indirizzo denominato Formedil.
E’ affidato al Formedil nazionale, così come previsto dal relativo Statuto, il compito di attuare, promuovere le iniziative di formazione professionale per i lavoratori dell’edilizia, anche nei confronti delle istituzioni pubbliche nazionali ed internazionali, di realizzare il coordinamento, il controllo quantitativo sulle attività e qualitativo sui contenuti formativi e il monitoraggio a livello nazionale dell’attività svolta dagli Enti territoriali, nonché di supportare gli stessi nella risoluzione di problemi di natura tecnica e amministrativa e legislativa per quanto concerne le materie della formazione.
Le competenze e le finalità del Formedil sono espressione delle linee politiche nazionali di pianificazione e programmazione espresse dalle parti stipulanti il presente c.c.n.l. in sede di contrattazione o in sede di accordi specifici in materia.
Sono attività del Formedil:
- le ricerche e gli studi di settore, l’evoluzione normativa, l’evoluzione di approcci pedagogici, lo studio di metodologie didattiche e di tecnologie educative;
- l’elaborazione di linee-guida e indirizzi operativi strategici sui differenti assi di intervento del sistema nazionale di formazione professionale di settore;
- la progettazione e il coordinamento di iniziative di formazione formatori, di dialogo sociale di settore e di aggiornamento del personale degli Enti bilaterali contrattuali;
- l’elaborazione di una metodologia per rilevare i fabbisogni formativi;
- l’analisi dei costi della formazione in funzione della tipologia e della durata delle singole azioni.
Per lo svolgimento delle suddette attività il Formedil nazionale si avvale di un contributo annuale le cui quantità e modalità di erogazione sono definite da quanto disposto nell’Allegato L.
Il suddetto contributo deve essere versato al Formedil nazionale entro il 31 marzo di ogni anno ed è calcolato sulla massa salariale di pertinenza dell’esercizio precedente.
I Formedil regionali, costituiti come articolazioni del Formedil nazionale in base allo Statuto tipo elaborato in sede nazionale, associano le Scuole edili territoriali di una singola regione e hanno il compito, secondo le linee- guida formulate in materia dal Formedil nazionale, di raccordarsi con le parti sociali a livello regionale, l’Ente regione e il Formedil nazionale.
I Formedil regionali hanno compiti di:
- coordinamento e indirizzo dell’attività degli Enti territoriali;
- rappresentanza nei confronti dell’Ente regione, anche ai fini della partecipazione alla programmazione regionale ed ai suoi collegamenti con quella nazionale, per attingere alle risorse regionali, nazionali e comunitarie;
- promozione di tutte quelle iniziative (studi di settore, analisi dei fabbisogni formativi, definizione di metodologie didattiche e programmi operativi unitari) ritenuti utili in ambito regionale per realizzare una omogeneità dell’offerta formativa del sistema delle Scuole edili, una maggiore qualità al fine di razionalizzare le risorse fisiche ed economiche.
Per lo svolgimento delle suddette funzioni il Formedil regionale potrà avvalersi del personale e delle strutture degli Enti territoriali. Le attività del Formedil regionale sono finanziate con contributo degli Enti scuola territoriali di riferimento, stabilito in sede regionale dalle parti sociali, sulla base delle esigenze individuate e degli obiettivi condivisi.
Le Scuole edili sono le agenzie formative di settore su cui si basa il sistema nazionale Formedil.
Esse operano su base territoriale, in armonia con gli indirizzi strategici dati dalle parti sociali e in attuazione delle linee-guida predisposte dal Formedil nazionale.
Gli Enti territoriali e le loro strutture esecutive, in relazione alle necessità e possibilità, potranno essere provinciali, interprovinciali e regionali.
In particolare, ciascuna Scuola edile, coordinandosi attraverso il Formedil regionale con gli altri Enti scuola della propria regione, costruisce una offerta formativa che tiene conto delle esigenze del mercato del lavoro e del settore rilevate dalle parti in sede locale.
Al finanziamento delle Scuole edili verrà provveduto con il contributo a carico delle imprese, da fissarsi localmente in misura compresa fra lo 0,20% e l’1% sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 25 e da versarsi con modalità stabilite dalle Organizzazioni territoriali (Protocollo Organismi bilaterali).
Tale contributo deve essere gestito dai Consigli di amministrazione con proprio bilancio.
Le Scuole edili, redigono annualmente un bilancio d’esercizio che coincide con l’esercizio finanziario della corrispondente Cassa edile.
I bilanci dovranno essere redatti secondo le normative vigenti e applicando i corretti principi contabili adeguati alle esigenze dell’Ente (bilancio riclassificato a sezioni contrapposte oppure bilancio riclassificato secondo la IV direttiva UE) e comunque evidenziando con contabilità a gestione separata le attività formative.
I bilanci, in ogni caso, dovranno essere corredati di una scheda di riclassificazione predisposta dal Formedil nazionale, con l’obiettivo di favorire la leggibilità dei dati contenuti e la trasferibilità dei singoli bilanci nelle attività di verifica e monitoraggio nazionale.
Gli Enti scuola, sono tenuti a trasmettere annualmente al Formedil nazionale il bilancio approvato e certificato, corredato della suddetta scheda di riclassificazione, entro un mese dalla sua approvazione (Protocollo sugli Enti bilaterali).
Le Scuole edili sono amministrate da un Consiglio di amministrazione paritetico nominato dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali stipulanti. Uno fra i membri nominati dall’Associazione territoriale dei datori di lavoro aderenti all’ANCE assumerà la funzione di Presidente, su designazione dell’Associazione territoriale medesima, uno fra i membri nominati dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori assumerà, su designazione di queste, la funzione di Vicepresidente.
Il Direttore, al di fuori del Consiglio stesso, è nominato esclusivamente sulla base di criteri informati al principio della professionalità.
Tali criteri saranno altresì seguiti per l’assunzione di tutto il personale tecnico ed amministrativo degli Enti territoriali e delle loro eventuali strutture esecutive della formazione professionale.
Con riferimento agli orientamenti nazionali e territoriali del mercato del lavoro e ai bisogni di formazione localmente rilevati, il Consiglio di amministrazione provvederà annualmente ad approvare un piano generale delle attività della Scuola edile che individua e programma le attività formative da svolgere, le specifica per singoli progetti e ne indica i costi.
Il piano formativo degli Enti scuola dovrà essere articolato sui seguenti assi di intervento:
- Formazione per l’impiegabilità
- Istruzione e formazione professionale.
- Formazione per l’inserimento di disoccupati adulti.
- Formazione professionalizzante integrativa.
- Formazione per la progressione professionale
- Formazione per l’apprendistato.
- Formazione continua.
- Formazione a catalogo per un percorso professionale.
- Formazione per la sicurezza
Su tali assi di intervento l’attività degli Enti territoriali dovrà essere orientata, in coerenza con i profili professionali effettivamente presenti nella organizzazione produttiva del settore e con i fabbisogni formativi determinati dall’innovazione tecnologica, normativa e di processo produttivo, secondo tipologie formative standard predisposte dal Formedil nazionale, tenendo presente la catalogazione delle esperienze già realizzate.
Il C.d.A. Formedil è tenuto ad elaborare un Piano biennale delle attività all’interno del quale siano indicate le attività prioritarie e gli obiettivi da raggiungere nel biennio. Il PBA, ratificato dalle parti sociali sottoscrittrici del C.C.N.L., verrà trasmesso formalmente alle Scuole edili. I Piani delle attività annuali delle Scuole edili territoriali dovranno indicare al proprio interno i punti collegati all’attuazione delle priorità e degli obiettivi di cui al Piano biennale delle attività Formedil e dovranno essere trasmessi annualmente a Formedil.
Il Piano generale delle attività sarà predisposto nei limiti della disponibilità finanziaria dell’esercizio, portato a conoscenza delle Organizzazioni territoriali prima della sua approvazione e successivamente trasmessa o al Formedil nazionale ed al Formedil regionale.
Le attività di formazione saranno rivolte di massima a:
- giovani inoccupati o disoccupati da avviare al lavoro nel settore, ivi compresi i lavoratori extracomunitari;
- giovani neo diplomati e neolaureati;
- giovani titolari di contratti di apprendistato (formazione esterna) o formazione-lavoro (formazione teorica);
- personale (operai, impiegati, tecnici e quadri) dipendente da imprese;
- manodopera femminile per facilitarne l’inserimento nel settore;
- lavoratori in mobilità;
- lavoratori in disoccupazione;
- lavoratori in C.i.g. giovani inoccupati o disoccupati da avviare al lavoro nel settore, ivi compresi i lavoratori extracomunitari;
- giovani neo diplomati e neolaureati;
- giovani titolari di contratti di apprendistato (formazione esterna) o formazione-lavoro (formazione teorica);
- personale (operai, impiegati, tecnici e quadri) dipendente da imprese;
- manodopera femminile per facilitarne l’inserimento nel settore;
- lavoratori in mobilità;
- lavoratori in disoccupazione;
- lavoratori in C.i.g.
Ai lavoratori che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di formazione professionale di cui al presente articolo, verrà rilasciato un apposito attestato con l’indicazione del corso frequentato e dell’avvenuto superamento degli esami finali, nonché il libretto personale di certificazione dei crediti formativi.
Tale sistema di certificazione delle competenze acquisite dal lavoratore attraverso la frequenza di cicli formativi confluirà all’interno del sistema anagrafico delle Casse edili.
I lavoratori muniti di tale attestato ed assunti non con contratto di apprendistato, per lo svolgimento delle mansioni oggetto della formazione, dovranno effettuare un periodo, non superiore a 30 giorni, di adattamento pratico al lavoro ed al termine di esso, se confermati in servizio, conseguiranno la qualifica inerente alle mansioni svolte.
Durante tale periodo di adattamento, i lavoratori avranno diritto ad un trattamento economico non inferiore a quello dei lavoratori di 1° livello e sarà loro applicabile, salvo che per la durata, la normativa relativa al periodo di prova.
La qualifica è attribuita, dopo il superamento dell’esame finale, direttamente dalle Scuole edili qualora il corso di formazione professionale sia articolato, anche attraverso la partecipazione a cantieri di formazione e lavoro realizzati presso centri di formazione in Paesi della Unione europea, secondo il sistema dell’alternanza scuola- lavoro, in congrui periodi di frequenza presso la Scuola edile ed in cantiere di produzione, secondo criteri proposti dal Consiglio di amministrazione della Scuola edile ed approvati dalle Organizzazioni territoriali di cui all’art. 39, in conformità agli indirizzi adottati dal Formedil nazionale.
Il libretto personale, predisposto e gestito in sede locale dalla Scuola edile territoriale sulla base di un modello nazionale creato da Formedil, registra la storia formativa del singolo lavoratore.
Certifica pertanto i corsi frequentati e i relativi apprendimenti finali (o competenze formative) verificati. In un quadro di necessaria e progressiva omogeneizzazione dell’offerta formativa del sistema Formedil, Formedil predisporrà il repertorio nazionale delle competenze cui le singole Scuole edili faranno riferimento per quanto riguarda le acquisizioni formative da prevedere al termine di ciascun corso e da certificare nel libretto personale.
Ogni Scuola edile riverserà i dati di ciascun libretto personale in un’anagrafica nazionale istituita presso Formedil.
Per la realizzazione dell’indagine annuale sull’attività formativa del settore, gli enti territoriali sono tenuti a un questionario, debitamente compilato, il questionario annuale predisposto di attività formativa ed inviato dal Formedil nazionale.
Le Associazioni nazionali contraenti, su proposta del Formedil nazionale approvano uno schema unico di statuto per gli enti territoriali che preveda la possibilità di dotarsi di un regolamento operativo capace di ricevere le specificità di ogni singolo ente, rileva dalle parti sociali in sede locale. Le clausole difformi degli Statuti esistenti debbono essere adeguate a tale schema nazionale che, una volta approvato dalle parti sociali nazionali, costituirà allegato al presente contratto.
Nei territori dove le parti sociali hanno provveduto o stannondo alla unificazione operativa di Ente scuola edile e CPT per migliorare l’assolvimento delle rispettive funzioni previste contrattualmente, l’Ente unico derivante dalla fusione è impegnato ad provvedere allo Statuto unificato tipo redatto da Formedil nazionale e CNCPT, fatto proprio dalle parti sociali, che costituisce allegato al presente contratto.
Il sistema nazionale Formedil di formazione professionale fa parte del sistema integrato degli Enti bilaterali di derivazione contrattuale.
Secondo gli indirizzi dati dalle parti sociali nazionali, il Formedil collabora con CNCE e CNCPT al fine di raccordare le banche dati in possesso dei tre Enti, di armonizzare le politiche formative di settore con le iniziative di promozione della cultura della sicurezza, di raccordare e qualificare l’offerta formativa con le prestazioni delle casse edili, anche attraverso la registrazione delle competenze acquisite dai lavoratori sulla base della frequenza di corsi di formazione all’interno dei sistemi di anagrafe predisposti dalle casse edili.
Le parti intendono sviluppo professionale, permanente per la durata a decorrere dal 1° gennaio 2009 un nuovo servizio di sostegno e accompagnamento al lavoro.
Al termine del biennio le parti valuteranno gli esiti del progetto e assumeranno le decisioni conseguenti:
- le imprese edili si impegnano a comunicare l’assunzione di ogni operaio che acceda per la prima volta al settore con congruo anticipo, comunque non inferiore a 3 giorni rispetto al giorno di effettivo ingresso in cantiere del lavoratore. Tale comunicazione dovrà essere effettuata alla Cassa edile territoriale che “in automatico” trasmetterà la comunicazione alla Scuola edile;
- la Scuola edile territoriale chiamerà in formazione il lavoratore per frequentare il corso di 16 ore attinente le basi professionali del lavoro in edilizia e la formazione alla sicurezza (in adempimento all’art. 37, comma 4, lett. a) del D.lgs. n. 81/2008). Il corso, che il lavoratore frequenterà di norma prima dell’assunzione, ricomprende il modulo formativo di 8 ore previsto dagli artt. 87, commi 13 e 14, per i singoli lavoratori, e dall’art. 110, comma 7, del C.C.N.L. vigente per la formazione alla sicurezza. La Scuola edile territoriale dovrà attrezzarsi a questo fine. Laddove per specifiche esigenze organizzative, nella fase di avvio, non fosse possibile istruire i corsi formativi, la Scuola edile è tenuta, in via transitoria, ad effettuare tali corsi entro 30 giorni dall’avvenuta comunicazione e a rimborsare all’
- la Cassa edile territoriale invierà a CNCE-Formedil i dati di ciascun nuovo lavoratore trasmesso in edilizia. A ciascuno di essi il Formedil invierà a domicilio una lettera personale e un invito a frequentare i corsi di formazione presso la locale Scuola edile;
- entro fine settembre di ogni anno, in coincidenza con la giornata nazionale della formazione nelle costruzioni, i lavoratori interessati si concorderanno con la Scuola edile territoriale un progetto di sviluppo professionale (PSP). Il PSP prevede un servizio di accompagnamento e sostegno da parte della Scuola edile e un minimo di 48 ore annuali di formazione collocate al di fuori dell’orario di lavoro.
(Paragrafo introdotto dall’Allegato 2 all’Accordo nazionale di rinnovo del CCNL Edilizia sottoscritto il 03/03/2022)
Agli operai che, su indicazione del datore di lavoro, frequentino con esito favorevole almeno un corso di formazione professionalizzante presso gli enti di settore, sarà assegnato:
- all’operaio comune, con almeno una anzianità certificata di 36 mesi presso il sistema delle Casse edili, di cui almeno 12 mesi con il medesimo datore di lavoro, l’inquadramento di operaio qualificato;
- agli operai già inquadrati nel livello qualificato, che vantino una anzianità presso il sistema Casse edili di almeno 48 mesi, di cui 12 mesi con il medesimo datore di lavoro, l’inquadramento di operaio specializzato.
Tutti i passaggi di cui sopra, avverranno entro 60 giorni dal recepimento dei suddetti attestati.
Nell’ipotesi di nuove assunzioni, gli operai qualificati e specializzati, con anzianità di 48 mesi presso il sistema delle Casse edili, in possesso di attestati formativi, rilasciati dal sistema bilaterale edile, che certifichino le specifiche competenze professionali, non potranno essere inquadrati come operai comuni.