In relazione a quanto disposto dal decreto legislativo n. 276/2003, che mantengono in vigore le clausole contrattuali dell’edilizia in materia di lavoro temporaneo, le parti confermano i contenuti degli accordi 29 gennaio 2002 e 10 settembre 2003, le cui pattuizioni sono automaticamente applicabili per i lavoratori in somministrazione.
La somministrazione a tempo determinato è consentita per gli operai nelle seguenti ipotesi:
- punte di attività connesse ad esigenze di mercato derivanti dall’acquisizione di nuovi lavori;
- esecuzione di un’opera e di lavorazioni definite e predeterminate nel tempo che non possano essere attuate ricorrendo al normale livello occupazionale;
- impiego di professionalità diverse o che rivestano carattere di eccezionalità rispetto a quelle normalmente occupate, in relazione alla specializzazione dell’impresa;
- impiego di professionalità carenti sul mercato del lavoro locale;
- sostituzione di lavoratori assenti, comprese le ipotesi di assenza per periodi di ferie non programmati, per lavoratori in aspettativa, congedo o temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate o che partecipino a corsi di formazione;
- per fronteggiare punte di più intensa attività riguardanti servizi o uffici, indotte da eventi specifici e definiti. Per gli impiegati dell’edilizia la somministrazione a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.
Il ricorso alla somministrazione è vietato:
- per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
- presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n.. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione;
- da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche;
- per l’esecuzione di lavori che espongono ad agenti cancerogeni di cui al Titolo VII del decreto legislativo n. 626/1994 e successive modificazioni;
- per lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti;
- per costruzioni di pozzi a profondità superiori a 10 metri;
- per lavori subacquei con respiratori;
- per lavori in cassoni ad aria compressa;
- per lavori comportanti l’impiego di esplosivi.
Nei casi in cui ai numeri da 4 a 9 la somministrazione di lavoro sarà consentita soltanto nei confronti delle agenzie che siano state specificamente abilitate, a norma di legge, allo svolgimento delle attività sopra indicate.
Il ricorso alla somministrazione a tempo determinato nelle ipotesi di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 per gli operai non può superare, mediamente nell’anno, cumulativamente con i contratti a termine di cui all’art. 93, il 25% dei rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato dell’impresa.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 10, commi 7 e 8 del decreto legislativo n. 368 del 6 settembre 2001, tale percentuale è comprensiva anche dei contratti di somministrazione a tempo determinato per gli impiegati. Resta ferma in ogni caso la possibilità di utilizzare almeno sette rapporti di somministrazione a tempo determinato e/o di contratti a termine, comunque non eccedenti la misura di un terzo del numero di lavoratori a tempo indeterminato dell’impresa.
Le frazioni eventualmente risultanti da tali conteggi verranno arrotondate all’unità superiore.
La media è computata con riferimento alla media annua dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente.
Le parti confermano che agli operai occupati con lo strumento della somministrazione nelle imprese edili sia applicata la contrattazione collettiva in vigore per le imprese medesime, compresi gli obblighi di contribuzione ed accantonamento nei confronti della Cassa edile e degli altri Organismi paritetici di settore.
E’ abolito l’art. 14 del C.C.N.L. 29 gennaio 2000.