Distacco – Art. 96 C.C.N.L.

Nell’ambito di quanto consentito dal sistema legislativo e dalla prassi giuridica, il lavoratore edile può essere temporaneamente distaccato, previo suo consenso e con mansioni equivalenti, da un’impresa edile ad un’altra, qualora esista l’interesse economico produttivo dell’impresa distaccante, anche con riguardo alla salvaguardia delle proprie professionalità, a che il lavoratore svolga la propria attività a favore dell’impresa distaccataria.

Durante il periodo di distacco il lavoratore adempie all’obbligazione di prestare la propria opera nei confronti dell’impresa distaccataria, conservando il rapporto contrattuale con l’impresa distaccante.

Al termine del periodo di distacco, il lavoratore rientra presso l’impresa distaccante.

L’impresa distaccante evidenzierà nelle denunce alla Cassa edile la posizione di lavoratori distaccati.

Resta fermo quanto previsto dall’art. 8, comma 3, della legge n. 236/1993 (*)

(*) Gli accordi sindacali, al fine di evitare le riduzioni di personale, possono regolare il comando o il distacco di uno o più lavoratori dall’impresa ad altra per una durata temporanea.