Ferma la preventiva contestazione e le procedure previste dall’art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le infrazioni del lavoratore possono essere punite, a seconda della loro gravità, con i seguenti provvedimenti disciplinari:
rimprovero verbale;
rimprovero scritto;
multa non superiore all’importo di tre ore di retribuzione, costituita per gli impiegati dagli elementi di cui ai punti da 1 a 8 dell’art. 44 e, per gli operai, dagli elementi di cui al punto 3 dell’art. 24;
sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a tre giorni.
L’impresa ha facoltà di applicare la multa quando il lavoratore:
ritardi l’inizio del lavoro o la sospenda o ne anticipi la cessazione;
non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute;
abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo;
sia assente dal lavoro senza giustificato motivo;
introduca bevande alcoliche senza averne avuta preventiva autorizzazione;
si trovi in stato di ubriachezza all’inizio o durante il lavoro;
violi le norme di comportamento e le procedure contenute nel modello di organizzazione e gestione adottato dall’impresa ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.lgs. n. 231/2001 sempreché non siano in contrasto con le norme di legge e le disposizioni contrattuali, nonché le norme contenute nel disciplinare interno di cui al provvedimento del garante per la protezione dei dati personali del 1° marzo 2007, attuativo del decreto legislativo n. 196/2003;
trasgredisca in qualche modo alle disposizioni del presente contratto o commetta mancanze che pregiudichino la disciplina del cantiere.
In caso di maggiore gravità o di recidiva nelle mancanze di cui sopra, tale da non concretizzare gli estremi del licenziamento, l’impresa può procedere all’applicazione della sospensione mentre nei casi di minore gravità può procedere al rimprovero verbale o scritto.
E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 98 per il licenziamento senza preavviso.
Agli effetti della recidiva si tiene conto dei provvedimenti disciplinari non anteriori a due anni.
I proventi delle multe devono essere versati alla Cassa edile.