Il giorno 4 dicembre 2017, alle ore 12, presso la sede dell’Unione Industriali della Provincia di Savona, si sono riunite le Organizzazioni Sindacali sotto indicate:
- la Sezione Imprenditori Edili dell’Unione Industriali della Provincia di Savona – ANCE Savona, rappresentata dal Presidente Arch. Alberto Formento, e assistita dal Segretario dott. Massimiliano Amoretti,
- l’ANAEPA Confartigianato Costruzioni Savona, rappresentata dal Presidente geom. Renzo Siri, e assistita dal dott. Mariano Cerro,
- la CNA Costruzioni Savona, rappresentata dal Presidente geom. Giorgio Grillo, e assistita dal dott. Matteo Sacchetti,
- la Federazione Nazionale Edili, Affini e del Legno, FeNEAL-UIL, Sindacato Territoriale di Savona, rappresentata dalla Signora Samanta Mascia e dal Signor Francesco Balato,
- la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini, FILCA-CISL LIGURIA Territorio Imperia-Savona, rappresentata dal Signor Luca Vosilla,
- la Federazione Nazionale Lavoratori del Legno, dell’Edilizia e Industrie Affini FILLEA-CGIL, Sindacato Territoriale di Savona, rappresentata dal Signor Maurizio Buffa e dal Signor Andrea Luvarà,
LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:
La Commissione Vestiario è incaricata di sottoporre alle Parti Sociali una proposta volta a migliorare sensibilmente la qualità e la quantità delle forniture, attraverso una preventiva indagine di mercato, anche attraverso sinergie con altre Casse Edili della Liguria.
Al conseguente disavanzo del Fondo si provvederà utilizzando le rimanenze del Fondo di Mutualità, fino alla concorrenza massima di 100.000 euro.
L’ESE è incaricato di svolgere una indagine preventiva volta a meglio conoscere le caratteristiche dei DPI preferibilmente utilizzati in cantiere. A questo fine, oltre alla definizione di ulteriori sinergie fra gli Enti Paritetici, la Cassa Edile provvederà a fornire all’ESE un contributo di euro 100.000, utilizzandole giacenze del Fondo di Mutualità.
In caso di attuazione del Progetto a valere sull’Avviso Pubblico Regionale “Progetti per l’inserimento di nuove figure professionali e particolarmente di giovani nel settore delle costruzioni della provincia di Savona”, la Cassa Edile provvederà alla copertura dei costi relativi allo sgravio degli oneri e di sostegno all’inserimento lavorativo fino alla concorrenza massima di 42.000 € complessivi mediante l’utilizzo delle giacenze del Fondo di Mutualità.
I dettagli convenzionali saranno definiti con specifico Accordo sindacale, fermo restando che:
- il contributo sarà corrisposto solo per i lavoratori edili iscritti alla Cassa Edile di Savona nei mesi di contributo;
- l’impresa deve essere in regola con il versamento alla Cassa Edile di Savona in tutto il periodo del contributo e disporre del Durc per tutto il periodo del contributo;
- l’Impresa deve essere iscritta in maniera continuativa da almeno 36 mesi in Cassa Edile di Savona e avere posizione prevalente in termini di lavoratori presso la Cassa Edile di Savona;
- il contributo va proporzionato sulle ore denunciate alla Cassa Edile di Savona;
- il contributo sarà erogato a consuntivo al termine della permanenza in azienda dei 6 mesi.
La Cassa Edile è incaricata di:
- sostenere iniziative specifiche nell’interesse del Settore indicate volta per volta dalle Parti Sociali con specifico Accordo;
- implementare il proprio sistema informatico, anche prevedendo la eventuale condivisione con Istituti Pubblici aventi analoghe finalità, e dando mandato al Comitato di Presidenza della Cassa Edile di verificare la possibilità di condivisione da parte delle Parti Sociali dei dati in possesso degli Enti Paritetici;
- la costruzione di un Portale di Sistema con ESE; l’estensione della propria APP alle opportunità condivise con ESE. Alla copertura dei relativi costi si provvederà mediante le giacenze del Fondo di Mutualità.
Le Parti danno mandato alla Cassa Edile e all’ESE di intervenire presso gli Enti istituzionali di competenza per la stipula di accordi o convenzioni volti a generare reciproche sinergie.
Le Parti concordano, inoltre, di introdurre la seguente modifica al Regolamento della Cassa Edile:
- ai fini del riconoscimento delle prestazioni ai lavoratori, verranno calcolate anche le ore relative a CIG-meteo denunciate alla Cassa Edile di Savona e riconosciute dall’INPS.
Le Parti Sociali, in esito alle citate sinergie operative tra Cassa Edile e ESE, destinate tra l’altro a porre le condizioni per il massimo controllo da parte del Sistema del rispetto delle norme in materia di formazione obbligatoria sulla sicurezza, si impegnano in sede di prossima revisione del Contratto Integrativo, a inserire tale condizione tra i requisiti di accesso alla normativa premiale, previa verifica degli equilibri della norma.
Concordano inoltre le seguenti modifiche in sede di revisione del Contratto Integrativo provinciale ai CCNL Industria 1 luglio 2014 e Artigianato 24 gennaio 2014, con decorrenza dal 1 gennaio 2018 e a valere sulle retribuzioni del mese di gennaio 2018:
Vestiario
le consegne estive e invernali vengono anticipate rispettivamente a maggio e a novembre.
Le date di riferimento per i requisiti dei lavoratori vengono posticipate rispettivamente a marzo e a agosto. L’aliquota contributiva per l’anno 2018 è fissata a 0,30%, l’aliquota premiale è fissata a 0,10%.
L’aliquota contributiva premiale del FNAPE per l’anno 2018 viene fissata a 2,80%.
L’aliquota contributiva premiale ESE per l’anno 2018 è fissata a 0,25%.
L’aliquota contributiva Fondo di Mutualità per l’anno 2018 è fissata a 0,30%, l’aliquota premiale è fissata a 0,05%. Il contributo a carico del lavoratore è soppresso.
Il contributo RLST passa da 0,55% a 0,60%
Le QAC sono fissate a 1%
EVR: per quanto riguarda l’anno 2018 le Parti, eseguito il raffronto dei tre indicatori previsti dal Contratto Nazionale, tutti negativi, constatano che a livello territoriale non sussistono le condizioni per il riconoscimento dell’EVR e pertanto convengono di rinviare la determinazione del quarto indicatore alla verifica programmata per il mese di novembre relativa all’anno 2019.
Norma Premiale: l’articolo è sostituito come segue:
ART. 19 – NORMA PREMIALE – NUOVO TESTO
Premesso che il regolamento di attuazione del meccanismo premiale previsto dall’art. 108 del CCNL Industria deve essere ancora predisposto dalle parti firmatarie del CCNL, e che al fine di contrastare il lavoro sommerso ed irregolare si ritiene localmente necessario agire anche sul fronte della premialità delle aziende virtuose, si conviene di confermare un riconoscimento premiale a favore delle imprese che dimostrino il rispetto delle regole.
A questo fine, nell’interesse delle imprese regolari e dei lavoratori, le Parti ribadiscono i principi adottati da tempo in sede locale, basata su sgravi contributivi in favore delle imprese che dimostrino un rigoroso rispetto delle regole contrattuali e dei diritti dei lavoratori, impegnandosi ad incontrarsi entro il mese di novembre di ogni anno per verificare e rettificare, in funzione dell’andamento produttivo del settore in provincia di Savona, l’entità e la natura dei benefici previsti, allo scopo di garantire, da un lato, l’equilibrio dei Fondi contributivi interessati e, dall’altro, il mantenimento della massa salari ammessa a beneficio al di sotto di una soglia percentuale congrua e sostenibile.
Il dispositivo premiale consiste nella riduzione delle aliquote contributive ordinarie previste all’articolo precedente, come di seguito indicato:
- Il contributo A.P.E. è ridotto a
3,40%2,80% ferma restando la soglia minima di 35 euro stabilita dal C.C.N.L. - Il contributo ESE è ridotto a
0,60%0,25% - Il contributo al Fondo Vestiario è ridotto a
0,15%0,10%. - Il contributo al Fondo Mutualità a carico dell’Impresa è ridotto a 0,05%; quello a carico del lavoratore è ridotto a zero.
A titolo riepilogativo, si riporta di seguito la Tabella di raffronto della Premialità:
Aliquote base | Aliquote premiali | |
APE | 4,95 | |
ESE | 1,20 | |
VESTIARIO | ||
MUTUALITA’ | ||
TOTALE |
Il dispositivo premiale contributivo sarà reso accessibile su base mensile da parte del sistema informatico della Cassa Edile alle sole imprese in possesso dei requisiti sotto indicati:
- Essere iscritte alla Cassa Edile di Savona in via continuativa negli ultimi 36 mesi con continuità di versamenti, fatte salve le situazioni di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria per temporanea mancanza di lavoro e di Cassa Integrazione in deroga;
Verranno considerate valide le sole ore di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria per temporanea mancanza di lavoro e di Cassa Integrazione in deroga denunciate alla Cassa Edile e corredate della domanda presentata dall’Impresa all’INPS per il riconoscimento dell’evento.
Non avere ricevuto DURC negativi negli ultimi 12 mesi, fatti salvi comprovati errori di emissione;- Essere in possesso di un Durc on-line (INAIL-INPS-Cassa Edile) in corso di validità nel mese di paga di riferimento della denuncia, trasmesso per conoscenza alla Cassa Edile via e-mail PEC entro e non oltre la fine del medesimo mese;
- Avere ottemperato correttamente agli adempimenti contributivi negli ultimi quattro mesi, e cioè: avere versato e denunciato regolarmente la contribuzione contrattuale dovuta alla Cassa Edile, aver inviato entro il 20 del mese successivo al periodo di paga al denuncia telematica (MUT) completa di tutti i dati richiesti, nonché aver effettuato i relativi versamenti nei termini dovuti, a mezzo
bollettino frecciaRID. - Avere dichiarato nella denuncia MUT del mese precedente un imponibile contributivo Cassa Edile non inferiore a
4.0003.500 euro. - Non essere state oggetto nei dodici mesi precedenti a tre o più sanzioni pecuniarie da parte della Cassa Edile.
Le imprese sopra individuate beneficeranno della norma premiale per i soli lavoratori non apprendisti che nei 12 mesi precedenti a quello della denuncia possono vantare almeno 1.700 1.800 ore lavorate denunciate alla Cassa Edile di Savona nelle seguenti categorie: ore lavorate, di carenza, di malattia, di infortunio e di festività. Nel solo caso di part-time verticale il suddetto valore è inteso proporzionalmente riparametrato.
Si precisa che, ai soli fini della determinazione del requisito di cui al precedente punto 4, non rileva l’omesso o parziale pagamento dei versamenti dovuti (compresi i casi derivanti dalla irregolarità di cui al punto precedente) qualora il debito complessivo nei confronti della Cassa Edile (capitale+sanzioni+interessi) risulti essere inferiore a € 300, e a condizione che l’impresa provveda al pagamento del dovuto entro 30 giorni dalla data di contestazione della irregolarità da parte della Cassa Edile.
Ancorché ammessa dal sistema informatico della dalla Cassa Edile al beneficio della Norma premiale, in caso di difetti di corretto adempimento da parte della Impresa successivamente accertati, la Cassa Edile provvederà al recupero delle premialità impropriamente beneficiate applicando le aliquote base.
Con riferimento ad ogni trimestre, le Imprese potranno presentare una domanda alla Cassa Edile volta ad ammettere a consuntivo alla normativa premiale anche i lavoratori esclusi dal beneficio per mancato raggiungimento del numero di ore minimo.
Nella domanda potranno far valere, per il conseguimento delle 1.800 ore, anche le ore di CIG meteo in precedenza denunciate alla Cassa Edile e corredate della domanda di riconoscimento dell’evento, presentata dall’Impresa all’INPS, completa dei relativi allegati.
Alla richiesta di ammissione alla normativa premiale dovranno essere allegate le copie delle autorizzazioni di approvazione degli eventi Meteo rilasciate dall’INPS.
La Cassa Edile, operati i necessari controlli, provvederà ad effettuare il calcolo dell’ulteriore bonus premiale, che verrà rimborsato o imputato a credito dell’Impresa entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.
Si precisa, con espresso riferimento ai requisiti di regolarità per il rilascio del Durc, che il bonus premiale di cui al paragrafo precedente si riterrà maturato dall’Impresa solo al momento dell’approvazione della richiesta da parte della Cassa Edile.
Il dispositivo premiale può essere sospeso dalle Parti Sociali firmatarie nei casi di mancato adempimento degli obblighi retributivi per oltre tre mesi, previo accertamento delle cause eseguito in contraddittorio.
Resta inteso che qualora in futuro le Organizzazioni nazionali firmatarie del CCNL dovessero dare attuazione, con apposito accordo a livello nazionale, a quanto previsto dall’art. 108 del CCNL Industria – Norma premiale per i versamenti in Cassa Edile – il presente articolo si intenderà decaduto e troverà applicazione la disposizione nazionale.
Entro il termine del 31 gennaio 2018 le Imprese potranno presentare alla Cassa Edile di Savona la documentazione – da far valere per il requisito delle ore 1.800 dei lavoratori – comprovante le ore di ClG meteo approvate dall’INPS relativamente al periodo gennaio/dicembre 2017
Sempre entro lo stesso termine, le Imprese potranno presentare alla Cassa Edile di Savona la documentazione – da far valere per il requisito dei 36 mesi di iscrizione continuativa dell’Impresa comprovante i mesi con sole ore di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria per temporanea mancanza di lavoro e di Cassa Integrazione in deroga denunciate alla Cassa Edile.
Di tali ore verranno considerate valide ai fini della premiale solo quelle già dichiarate in denuncia.