2022/03/03 – Allegato 1 – Accordo sulle istanze del settore delle costruzioni e dichiarazione a verbale

(Allegato 1 a Accordo Nazionale di rinnovo del CCNL Edilizia Industria del 3/03/2022)

  • ANCE
  • AGCI Produzione e Lavoro, CONFCOOPERATIVE Lavoro e Servizi, LEGACOOP
  • FENEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL

Premesso che:

  • le Parti Sociali hanno in data odierna sottoscritto un rinnovo contrattuale strategico, alla luce dell’attuale fase che vede il settore edile al centro del sistema produttivo, garantendo ulteriori tutele per la qualificazione delle proprie risorse umane e incrementando le misure per la sicurezza nei cantieri;
  • si rende necessario sostenere le imprese virtuose in termini di regolarità e qualità del lavoro e favorire la tempestiva e adeguata esecuzione dei lavori in corso legati anche al programma infrastrutturale del PNRR;
  • si ritiene indispensabile promuovere, presso le istituzioni competenti, ogni intervento normativo finalizzato a supportare le misure introdotte con il rinnovo contrattuale, inclusa l’individuazione di forme di premialità per le imprese virtuose in materia di formazione e sicurezza sul lavoro;

le parti concordano di intervenire urgentemente presso ogni organo istituzionale, anche attraverso le richieste di appositi incontri congiunti, al fine di:

  • introdurre, a fronte dell’aumento vertiginoso dei costi dei materiali e alla luce della scarsità di reperimento delle attrezzature, norme specifiche per l’immediato aggiornamento dei prezzari e per una revisione prezzi efficiente, al fine di assicurare che la determinazione degli importi a base di gara siano in linea con i reali prezzi di mercato, nonché per adeguare nel tempo le relative condizioni contrattuali;
  • sollecitare l’introduzione di soluzioni immediate per adeguare i prezzi dei contratti in corso, al fine di assicurare la tempestiva e regolare esecuzione dei contratti di appalto, nonché il rispetto degli adeguati standard in termini di qualità delle lavorazioni e delle necessarie tutele in materia di formazione e sicurezza sul lavoro;
  • introdurre per le stazioni appaltanti l’obbligo di indicare nei bandi di gara di settore la necessaria applicazione della contrattazione collettiva nazionale e territoriale dell’edilizia sottoscritta dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative;
  • emanare una norma in base alla quale il costo della manodopera non sia soggetto, in analogia con quanto previsto per i costi della sicurezza, a ribasso d’asta;
  • adeguare periodicamente I prezzari regionali e le tabelle ministeriali sui costi della manodopera con gli aumenti derivanti dai rinnovi contrattuali di settore;
  • introdurre un sistema di qualificazione delle imprese per lo svolgimento di lavori finanziati dagli incentivi fiscali, al fine di garantire trasparenza, qualità e sicurezza dei lavori, oltre che un uso efficiente delle risorse pubbliche;
  • destinare al sistema bilaterale il contributo dello 0,30%, versato dalle imprese edili all’lnps e non destinato a Fondimpresa, al fine di sostenere finanziariamente il sistema bilaterale dell’edilizia;
  • prevedere l’emanazione di bandi specifici rivolti agli Enti formativi bilaterali di settore;
  • ridurre l’aliquota CIGO per gli operai edili, attualmente prevista nella misura del 4,70%, al fine di riallinearla alle aliquote dei settore industria, in considerazione dei notevoli avanzi di gestione maturati nel corso degli anni per il settore edile tra le entrate contributive per cassa integrazione ordinaria e le uscite per i relativi trattamenti;
  • ripristinare e rendere strutturale, con riferimento ai premi Inail, l’agevolazione contributiva specificamente prevista per il settore edile dall’alt. 29 del D.L. n. 244/95, convertito con modificazioni dalla legge n. 341/95, consistente in una riduzione annuale in misura pari all’11,50% (abrogata dalla Legge di bilancio 2019 nell’ambito della riforma delle tariffe Inail). Nell’ottica di promuovere il lavoro di qualità, infatti, una delle condizioni previste per l’accesso a questa agevolazione – destinata alle imprese del settore regolarmente iscritte in Cassa Edile, per gli operai occupati con orario di lavoro di 40 ore settimanali – è che il datore di lavoro non abbia riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione stessa;
  • destinare ulteriori risorse dell’lnail alla riduzione dei costi per quelle imprese del settore che si distinguono per il particolare impegno in tema di salute e sicurezza sul lavoro, anche adottando le specifiche misure previste in materia dal rinnovo contrattuale.

Le parti si impegnano ad inviare l’accordo dell’allegato 1 a tutte le istituzioni competenti, con richiesta di urgente incontro, al fine di porre in essere ogni iniziativa utile per il raggiungimento degli obiettivi ivi previsti.

Le parti sì impegnano, altresì, laddove necessario, a ricorrere congiuntamente a forme di mobilitazione generale.