A decorrere dal 1° ottobre 2018 le parti concordano che le imprese verseranno presso le Casse Edili un contributo, pari alio 0,10% della retribuzione calcolato sui seguenti elementi della retribuzione :
- minimi in vigore alla data del 1° luglio 2018;
- contingenza;
- edr;
- its.
Detto contributo sarà destinato ad un Fondo finalizzato ad incentivare l’occupazione giovanile ed il ricambio generazionale del settore.
Le parti concordano che entro 30 giorni dalla firma del presente accordo, venga istituita una Commissione paritetica che entro 6 mesi definirà il regolamento del presente Fondo.
Le parti sociali sottoscritte si danno reciprocamente atto che il versamento della contribuzione, stabilita dal presente articolo, e obbligatorio per tutte le imprese iscritte alle Casse Edili costituite dalle parti sociali medesime, indipendentemente dal contratto collettivo nazionale applicato ai propri dipendenti.
Le Organizzazioni sindacali si impegnano ad uniformare le medesime aliquote negli altri contratti collettivi di settore.
Laddove sorgessero criticità a livello territoriale nelle more dell’uniformazione, le Parti sociali nazionali, su richiesta del territorio, si incontreranno per gli opportuni approfondimenti.