I lavoratori iscritti alla gestione separata ex art. 2, comma 26, legge n. 335/95, non iscritti ad altre forme previdenziali, disciplinati dall’art. 2222 del codice civile e che rispondono ai criteri previsti dall’art. 2 del decreto legislative n. 81/2015, possono iscriversi alla Cassa edile versando un contributo annuo non inferiore all’1% della retribuzione prevista dall’articolo 24 comma 3 per i lavoratori inquadrati al 3° livello.
Si dà mandato all’ente nazionale di predisporre entro il 1/01/19 le modalità tecniche di adesione.
L’iscrizione alla Cassa edile darà diritto:
- a partecipare gratuitamente ai corsi di formazione tecnica e sui nuovi materiali o sulla sicurezza effettuati dal sistema bilaterale formativo di settore;
- ad accedere alia fornitura dei DPI ove previsto dalla contrattazione vigente;
- all’assistenza dei CPT e degli enti unificati sulla formazione, la prevenzione e la sicurezza.
I lavoratori autonomi potranno altresì utilizzare la Cassa Edile per iscriversi al fondo per la pensione integrativa ed al fondo sanitario nazionale versando i previsti contributi aggiuntivi
II rapporto di prestazione d’opera o servizio tra il lavoratore autonomo ed il committente deve avere forma scritta. A tale fine le parti formuleranno entro tre mesi un contratto tipo da utilizzare nel settore
II compenso di questi lavoratori non può essere inferiore, a parità di estensione temporale dell’attività oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime previste dai Ccnl comprensive delle maggiorazioni per il cottimo
In caso di contenzioso tra l’impresa committente ed il lavoratore autonomo, lo stesso può ricorrere, senza oneri, prima di effettuare il tentativo conciliativo presso le sedi abilitate, ad una commissione paritetica costituita dalle parti firmatarie del presente Ccnl presso le Casse Edili.