Accantonamento della maggiorazione per GNF – Allegato D a C.C.N.L.

A norma del 3° comma dell’art. 18 del presente contratto, il criterio convenzionale per l’accantonamento presso la Cassa edile, al netto delle ritenute di legge, della maggiorazione per ferie e gratifica natalizia è il seguente:

L’impresa provvede a calcolare l’ammontare dei contributi e delle ritenute fiscali vigenti a carico dell’operaio sull’intera retribuzione lorda afferente ciascun mese, costituita dalla somma della retribuzione diretta e dalla maggiorazione di cui all’art. 18 del C.C.N.L.

Per i casi di malattia e di infortunio o di malattia professionale la maggiorazione è computata ai fini di cui sopra, nel modo seguente:

Casistica
Trattenuta per GNF
giornate di carenza INPS e INAIL
18,50 %
dal 4° giorno di malattia in poi
18,50 %
dal 4° al 90° giorno di infortunio o malattia professionale
7,40 %
dal 91° giorno d’infortunio o malattia professionale in poi
4,60 %

L’importo che deve essere accantonato presso la Cassa edile è pari al 14,2%, computato sulla stessa retribuzione lorda su cui si calcola la maggiorazione di cui all’art. 18.

Nei casi di assenza per malattia, infortunio o malattia professionale le percentuali da accantonare sono le seguenti:

Casistica
Accantonamento per GNF
giornate di carenza INPS e INAIL
14,20 %
dal 4° giorno di malattia in poi
14,20 %
dal 4° al 90° giorno di infortunio o malattia professionale
5,70 %
dal 91° giorno d’infortunio o malattia professionale in poi
3,60 %

La retribuzione netta erogata direttamente all’operaio da parte dell’impresa è costituita dalla retribuzione lorda di cui al 1° comma del punto 1, detratti i contributi e le ritenute fiscali complessivi nonché l’accantonamento nell’importo di cui al punto 2.

Il sistema convenzionale previsto dai punti precedenti non si applica per i periodi di paga nei quali non vi sia retribuzione diretta a carico del datore di lavoro per lavoro prestato per l’intero periodo (malattia e infortunio).

Pertanto in tali casi le imposte ed i contributi effettivi sugli accantonamenti sono detratti dall’impresa dagli accantonamenti stessi.

Inoltre la Cassa edile accrediterà sul conto del singolo lavoratore le percentuali di cui al punto 1) al lordo dei contributi e delle ritenute fiscali nei casi di mutualizzazione di cui all’11° comma dell’art. 18 del c.c.n.l.