Malattia ed infortunio (Protocollo per il trattamento di) – Allegato E a C.C.N.L.

(norma per operai)

1. Il trattamento per malattia, infortunio e malattia professionale corrisposto dall’impresa all’operaio ai sensi degli artt. 26 e 27 del C.C.N.L. è portato in deduzione di quanto dovuto dall’impresa medesima alla Cassa edile secondo i criteri di cui ai commi seguenti.

Se nel trimestre solare scaduto prima dell’evento risultino denunciate per l’operaio interessato almeno 450 ore, computate con i criteri di cui al comma successivo, la deduzione spetta per il trattamento calcolato applicando le quote orarie di seguito indicate, proporzionalmente ridotte in caso di lavoro a tempo parziale.

Le quote orarie di cui al comma precedente sono calcolate applicando alla retribuzione oraria come specificata al 5° comma dell’art. 26 e al 6° comma dell’art. 27 i coefficienti seguenti:

Periodo
Casistica malattia
Coefficienti di rimborso
Per 1°, 2° e 3° giorno
nel caso la malattia superi i 6 giorni
0,5000
Per 1°, 2° e 3° giorno
nel caso la malattia superi i 12 giorni
1,0000
dal 4° al 20° giorno
per le giornate indennizzate dall’INPS
0,3300
dal 21° al 180° giorno
per le giornate indennizzate dall’INPS
0,5000
dal 181° al 365°
per le sole giornate non indennizzate dall’INPS
0,5000
Periodo
Coefficiente di rimborso dalla Cassa Edile
da 1′ a 90’giorno
0,234
da 91’giorno
0,045

Agli effetti del 2° comma si computano:

  • le ore ordinarie lavorate per le quali risultano versati i relativi contributi alla Cassa edile,
  • le ore comunque retribuite, nonché quelle per malattia o infortunio per le quali è corrisposto un trattamento economico integrativo o sostitutivo da parte dell’impresa
  • le ore di sosta con richiesta dell’intervento della Cassa integrazione guadagni.

Nel caso in cui le ore come sopra computate risultino inferiori al numero indicato, la deduzione è proporzionalmente ridotta.

Per gli operai assunti da meno di tre mesi o in aspettativa il trattamento, calcolato come indicato al 2° comma, è restituito o conguagliato all’impresa per intero.

La deduzione avviene mediante conguaglio con le somme dovute alla Cassa edile a qualsiasi titolo o rimborso da parte della Cassa stessa in tempi brevi, secondo le determinazioni assunte dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti, fatte salve le modalità eventualmente stabilite dalle parti sottoscritte.

Le parti riservano di verificare entro un anno dalla stipula del presente Protocollo le risultanze della disciplina di cui sopra e di adottare le decisioni conseguenti.

La normativa contenuta nell’Allegato N al C.C.N.L. 5 luglio 1995 cessa di avere efficacia alla data del 30 settembre 2000.