2022/03/03 – Allegato 12 – Art. 32) Preavviso di licenziamento e di dimissioni – operai

(Allegato all’Accordo nazionale di rinnovo del CCNL Edilizia Industria sottoscritto in data 03/03/2020)

Il licenziamento o le dimissioni, non determinati da giusta causa, dell’operaio che abbia superato il periodo di prova possono aver luogo in qualunque giorno con un preavviso che, in considerazione delle particolari caratteristiche dell’industria edilizia, è stabilito in sette giorni lavorativi, per gli operai con anzianità ininterrotta fino a tre anni, e in giorni dieci lavorativi, per gli operai con anzianità ininterrotta di oltre tre anni.

In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto a versare all’altra parte una indennità calcolata ai sensi dell’art. 2118 del codice civile, equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.

Per gli operai retribuiti a cottimo deve essere computato anche l’utile medio di cottimo realizzato nelle ultime due quindicine o quattro settimane.

Tanto il licenziamento quanto le dimissioni devono essere comunicati per iscritto, nel rispetto della normativa vigente.