(Allegato all’Accordo nazionale di rinnovo del CCNL Edilizia Industria sottoscritto in data 03/03/2022)
Salva l’ipotesi di cui al n. 3 dell’art.100, il contratto d’impiego a tempo indeterminato non può essere risolto da alcuna delle parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue:
L’impresa ha diritto di ritenere su quanto dovuto all’impiegato l’importo dell’indennità sostitutiva del preavviso da questo eventualmente non dato.
La parte che riceve il preavviso può troncare il rapporto, sia all’inizio sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
Durante il periodo di preavviso l’impresa concederà all’impiegato dei permessi per la ricerca di una nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi sono stabilite dall’impresa in rapporto alle proprie esigenze.
Il licenziamento e le dimissioni devono essere comunicati in forma scritta, nel rispetto della normativa vigente.
L’impiegato già in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto mantiene “ad personam” l’eventuale maggiore termine di preavviso di licenziamento cui avesse diritto in base a consuetudine o contratto individuale vigente a tale data.