2022/03/03 – Allegato 14 – Art. 93 Contratto a termine

(Allegato a Accordo Nazionale di rinnovo del CCNL Edilizia industria)

Il contratto a tempo determinato è stipulato in conformità alle disposizioni del D.lgs. n. 81/2015 e della L. n. 96/2018.

Le proroghe e i rinnovi sono ammessi nei limiti ed alle condizioni previste dall’art. 21 del suddetto decreto legislativo e dal comma successivo.

Ai sensi dell’art.19, comma 1, lettera b-bis, al contratto a tempo determinato potrà essere, inoltre, apposta una durata superiore a 12 mesi, ma comunque non eccedente i 24 mesi, dalle imprese edili che siano in possesso dei requisiti per accedere ai benefici previsti dall’art. 29 L. n. 341/95, anche per le seguenti specifiche condizioni:

  • avvio di un nuovo cantiere;
  • avvio di una specifica fase lavorativa, non programmata, nel corso di un lavoro edile;
  • proroga dei termini di un appalto;
  • assunzione di giovani fino a 29 anni e soggetti di età superiore ai 45 anni;
  • assunzione di cassaintegrati;
  • assunzioni di disoccupati e inoccupati da almeno sei mesi;
  • assunzione di donne, di qualsiasi età, prive di impiego retribuito da almeno sei mesi, residenti in aree geografiche il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 19, comma 1.1. del D.lgs. n. 81/2015, il contratto a tempo determinato con durata superiore a 12 mesi, comunque non eccedente i 24 mesi, potrà essere stipulato, per le specifiche condizioni di cui al comma precedente, fino al 30 settembre 2022, fatte salve eventuali modifiche del citato comma 1.1..

E’ riconosciuto, ai sensi dell’art. 24, comma 1, del D.lgs. n. 81/2015, il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione di rapporti a termine, ai lavoratori che, nell’esecuzione di uno o più dei suddetti contratti a termine presso la stessa azienda, abbiano prestato attività lavorativa per un periodo complessivo di 24 mesi più i 12 previsti dall’eventuale applicazione dell’art. 19, co. 3, del D.lgs. n. 81/2015.

Il diritto di precedenza deve essere formulato per iscritto ai sensi dell’art. 24, comma 4, del D.lgs. n. 81/2015.

(omissis)