2022/03/03 – Allegato 19 – Il codice etico degli Enti Bilaterali

(Allegato all’Accordo Nazionale di rinnovo del C.C.N.L. Edilizia Industria sottoscritto in data 1/3/2022)

Nella consapevolezza che l’etica nei comportamenti costituisce un valore importante e che i principi quali la trasparenza, l’affidabilità e il senso di responsabilità dovrebbero rappresentare la base fondamentale di tutte le attività, le Parti Sociali dell’Edilizia hanno ritenuto opportuno definire, con tale Codice Etico, i principi, i valori e le responsabilità comuni che dovranno orientare gli impegni e i comportamenti degli Enti Bilaterali, sia nelle relazioni interne che nei rapporti con l’esterno.

I principi etici e le regole di comportamento da rispettare nell’espletamento delle singole attività, indicati nel presente Codice, assumono una notevole importanza e costituiscono una condizione imprescindibile per affermare, in particolare nell’attuale situazione economica e finanziaria, la credibilità degli Enti nel contesto nel quale operano.

Nell’ottica, dunque, di favorire una maggiore trasparenza ed integrità dell’operato degli Enti Bilaterali saranno, altresì, rafforzate le disposizioni, introdotte dal C.C.N.L. 19 aprile 2010 e del C.C.N.L. 26 aprile 2010, relative alla gestione dei bilanci dei medesimi Enti.

Risulta, pertanto, fondamentale, la conoscenza e soprattutto l’osservanza di tale Codice Etico da parte di tutti i componenti al fine di garantire l’efficienza, l’affidabilità nonché l’eccellenza degli Enti stessi.

In linea con quanto premesso e, considerato l’intento delle Parti Sociali di procedere ad una razionalizzazione degli Enti Bilaterali del settore, attraverso un’azione orientata a garantire l’efficacia e la trasparenza dell’operato dei medesimi, le Parti si impegnano ad avviare un percorso finalizzato al rispetto delle seguenti disposizioni.

Nell’ottica di una ristrutturazione degli Enti, volta ad un incremento dell’efficienza ed ispirata al principio della responsabilità, si ribadisce che le cariche rivestite all’interno degli Enti Bilaterali siano esclusivamente a carattere gratuito.

In linea con quanto già stabilito all’interno dei rispettivi Statuti Tipo, non sarà consentita, dunque, alcuna forma di compenso per l’attività di rappresentanza svolta.

Nel rispetto di quanto sopra concordato e allo scopo di garantire trasparenza e parità di trattamento nelle procedure per il reclutamento del personale, risulta indispensabile che, ai fini dell’assunzione del personale stesso, vengano rispettate le seguenti disposizioni:

  • la valutazione e la scelta del personale da assumere dovrà essere effettuata in base a rigorosi criteri di professionalità e competenza e nel rispetto delle pari opportunità di tutti i candidati, anche mediante il ricorso a società esterne per la selezione del personale;
  • non saranno consentite le candidature di coniugi o parenti entro il secondo grado, dei soggetti che ricoprono responsabilità di controllo, di
  • amministrazione e di dirigenza all’interno degli Enti Bilaterali;
  • sarà necessario astenersi da eventuali raccomandazioni e/o segnalazioni esterne e/o interne agli Enti, volte ad influire sulla scelta del candidato o comunque ad assicurargli un privilegio;
  • l’assunzione del personale dovrà comunque essere effettuata dal competente Organo Statutario sulla base di un minimo di 5 curricula anche selezionati dalle predette società e che rispecchino i suddetti criteri di professionalità e competenza;
  • l’assunzione del personale nell’Ente Scuola e/o Ente Unico dovrà tenere conto delle pregresse esperienze lavorative in materia di formazione;
  • le retribuzioni non potranno superare gli importi previsti per la categoria dei quadri, come disciplinati dal C.C.N.L. del settore edile.

In considerazione del necessario mantenimento di una “sana” gestione economico-finanziaria e del relativo raggiungimento o stato di conservazione del pareggio di bilancio dei singoli Enti, il portafoglio economico degli stessi dovrà essere affidato Istituti di credito o Istituti finanziari, sulla base dì criteri oggettivi legati esclusivamente alla valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa per gli Enti medesimi.

La scelta degli Istituti non potrà essere in alcun modo condizionata da criteri o valutazioni che attengano alla sfera giuridica della persona ma esclusivamente ad un vantaggio economico dell’Ente.

Il competente Organo Statutario dovrà effettuare la scelta dell’istituto sulla base di un minimo di 5 offerte, selezionate sulla base dei predetti criteri oggettivi.

Al fine di garantire la massima trasparenza anche per quanto attiene la selezione dei fornitori, l’Organo deputato statutariamente dovrà effettuare la scelta sulla base di un minimo di 5 offerte aventi ad oggetto la medesima commessa.

Nell’ottica di una maggiore efficienza dei servizi resi nei confronti delle imprese e per favorire un ritorno al settore in termini di qualità e professionalità, le Parti auspicano che vengano avviati degli specifici interventi formativi diretti, in particolar modo, ai Presidenti e ai Vicepresidenti degli Enti Bilaterali, per agevolare il ruolo culturale degli stessi nonché per favorire una maggiore condivisione degli obiettivi perseguiti dagli Enti medesimi.

Considerato l’intento delle Parti Sociali di favorire una maggiore trasparenza ed integrità dell’operato degli Enti Bilaterali, si ritiene opportuno stabilire che, nell’espletamento delle singole attività quali, a mero titolo esemplificativo, il rilascio del Durc, l’asseverazione, derogazione di specifiche attività formative, gli Enti medesimi mantengano comportamenti trasparenti e lineari, nel rispetto del principio della correttezza, responsabilità ed assoluta imparzialità.

Tenuto conto della necessità di razionalizzare i costi e in considerazione della volontà delle Parti di favorire il mantenimento in equilibrio della situazione economico-finanziaria degli Enti, si ritiene opportuno che i regali o gli omaggi di rappresentanza siano commisurati alle possibilità economiche di ogni Ente.

Non sarà, altresì, consentito usufruire di viaggi premio o di qualsivoglia altro beneficio, tramite il ricorso ai fondi o alle riserve degli Enti medesimi.