Apprendistato – Allegato D

Regolamento nazionale per la disciplina dell’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere

[tabby title=”Premesse”]

Considerate che il D.lgs. n.167/2011 (Testo Unico sull’Apprendistato), ha abrogate le norme del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 relative all’apprendistato, introducendo nuove disposizioni in materia, che prevedono tre distinte tipologie:

  1. Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale
  2. Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
  3. Apprendistato per alta formazione e ricerca

II contratto di apprendistato è un contratto di lavoro di natura subordinata a tempo indeterminato.

Le parti concordano la seguente regolamentazione dell’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere (d’ora in avanti apprendistato professionalizzante), finalizzato all’acquisizione di una qualifica professionale ai fini contrattuali, al fine di consentire il tempestivo utilizzo dell’istituto da parte delle imprese edili che applicano il presente contratto.

L’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale e quello per alta formazione e ricerca, saranno oggetto di ulteriori accordi.

In relazione ai limiti previsti per l’assunzione di nuovi apprendisti in ragione del consolidamento o meno dei rapporti di lavoro degli apprendisti assunti in precedenza nella stessa impresa, si rinvia alle disposizioni di legge vigenti alla data di stipula del presente accordo.

[tabby title=”Art. 1 (Norme generali)”]

La disciplina dell’apprendistato professionalizzante nell’artigianato e nelle piccole e medie imprese del settore edile ed affini è regolata dalle vigenti norme legislative, dalle disposizioni del presente regolamento e da eventuali ulteriori disposizioni stabilite dalla
contrattazione territoriale in conformità con il presente CCNL.

Per il trattamento economico degli apprendisti nei casi di assenza per malattia, infortunio e malattia professionale, si fa rinvio agli artt. 27, 28, 66 e 67 del presente CCNL.

L’orario di lavoro degli apprendisti è disciplinato dall’art.6 e dall’art.47 del vigente CCNL.

Agli apprendisti operai e impiegati si applica la normativa sui riposi annui rispettivamente negli artt. 7 e 47, lettera B).

[tabby title=”Art. 2 (Età dell’apprendista)”]

II contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulate con soggetti di età compresa tra i diciotto anni ed i ventinove anni.

II contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulate a partire dai diciassettesimo anno di età, ai sensi dell’art. 4, c. 1, del D. L.g.s. 167/2011, per i soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2006.

[tabby title=”Art. 3 (Periodo di prova)”]

II periodo di prova avrà la durata massima di 6 settimane.

Per l’assunzione in prova dell’apprendista è richiesto l’atto scritto.

Durante tale periodo ciascuna delle parti contraenti potrà risolvere il rapporta di lavoro senza obbligo di preavviso o di indennità, con il solo pagamento all’apprendista delle ore di lavoro effettivamente prestate.

Superato il periodo di prova, l’assunzione in qualità di apprendista sarà comunicata direttamente all’interessato.

[tabby title=”Art. 4 (Forma e contenuto del contratto)”]

Per instaurare un rapporta di apprendistato professionalizzante è necessario un contratto in forma scritta tra azienda e lavoratore nel quale devano essere indicati:

  • la qualifica che sarà acquisita al termine del periodo di formazione,
  • la durata del periodo di apprendistato,
  • la retribuzione,
  • la durata del periodo di prova,
  • il rinvio al piano formativo individuale (PFI) ai fini della definizione del percorso formativo ed ogni altra indicazione contrattuale utile.

II piano formativo individuale (PFI) dovrà essere allegato al contratto come parte integrante dello stesso.

È prevista la possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali di cui all’art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all’articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni anche attraverso accordi con le regioni;

[tabby title=”Art. 5 (Apprendistato presso aziende diverse)”]

I periodi di servizio effettivamente prestati in qualità di apprendista presso altre imprese si cumulano ai fini della durata prevista dalla presente regolamentazione, purché detti periodi non siano separati da interruzioni superiori a un anno e sempre che si riferiscano alle stesse qualifiche.

Per ottenere il riconoscimento del cumulo di periodi di apprendistato precedentemente prestati pressa altre imprese, l’apprendista deve documentare, all’atto dell’assunzione, i periodi già compiuti tramite i dati registrati sul “libretto di formazione professionale edile” altra documentazione, altre all’eventuale frequenza di corsi di formazione esterna.

Nel caso di cumulabilità di più rapporti, le ore di formazione saranno riproporzionate in relazione al restante periodo di apprendistato da svolgere

A quest’ultimo fine l’apprendista deve documentare l’avvenuta partecipazione all’attività formativa con l’attestazione del tutore o referente aziendale nel libretto di formazione o/e con l’attestato di frequenza rilasciato dalla Scuola edile o dall’Ente riconosciuto pressa cui si è svolta la formazione; il computo dei periodi accumulati sarà evidenziato nel PFI.

Al termine del periodo di apprendistato, le imprese rilasceranno all’apprendista, oltre alle normali registrazioni nella scheda professionale, un documento che attesti i periodi di apprendistato già compiuti e le mansioni per le quali sono stati effettuati i periodi medesimi.

La retribuzione iniziale dell’apprendista che abbia già prestato periodi di apprendistato presso altre imprese per le medesime qualifiche, è quella relativa al semestre nel quale il precedente periodo è stato interrotto.

[tabby title=”Art. 6 (Durata del contratto)”]

La durata del contratto di apprendistato professionalizzante è determinata nelle seguenti misure massime, in relazione alla qualifica da conseguire ed ai gruppi di lavorazioni, come di seguito indicati:

[su_spoiler title=”1° Gruppo” style=”modern-light”]

Rientrano in questo gruppo i lavoratori riconducibili ai profili professionali caratterizzanti la figura dell’artigiano ed aventi le competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tecniche e legislative relative all’impresa artigiana, che le parti si impegnano ad individuare nel dettaglio entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.

Durata: 60 mesi.

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”2° Gruppo” style=”modern-light”]

Lavorazioni polivalenti che richiedono l’acquisizione di conoscenze specifiche sulle tecniche di muratura e di carpenteria con capacità di interpretare il disegno e di eseguire, con continuità ed autonomia, lavorazioni di elevata specializzazione sia di muratura che di
carpenteria non rientranti nel primo gruppo.

Lavorazioni artistiche e ad elevate contenuto tecnico e professionale, quali ad esempio ferraiolo, cementista-formatore, scalpellino-ornatore, decoratore-pittore (stuccatore, ornatista, tappezziere, mosaicista, colorista e modellista).

Durata: 51 mesi.

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”3° Gruppo” style=”modern-light”]

Lavorazioni di carattere tradizionale ed a medio contenuto professionale, quali ad esempio muratore, verniciatore, imbianchino, pavimentatore, palchettista, piastrellista, linoleista, moquettista, selciatore, lastricatore.

Durata: 48 mesi.

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”4° Gruppo” style=”modern-light”]

Lavorazioni di carattere tradizionale ed a basso contenuto professionale, quali ad asfaltista, stuccatore (scaliolista), montatore di prefabbricati, quali ad esempio asfaltista, stuccatore (scaliolista), montatore di prefabbricati.

Durata: 36 mesi.

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Impiegati” style=”modern-light”]

Per gli impiegati con qualifiche finali del secondo e terzo livello, l’apprendistato ha la stessa durata del 3° gruppo.

Per gli impiegati con qualifiche finali del quarto e quinto livello, l’apprendistato ha la stessa durata e progressione retributiva del 2° gruppo.

Per gli impiegati con qualifiche finali del sesto e settimo livello, l’apprendistato ha la stessa durata e progressione retributiva del 1° gruppo.

[/su_spoiler]

[tabby title=”Art. 7 (Retribuzione)”]

A decorrere dai 1° giugno 2013, la retribuzione dell’apprendista è determinata mediante l’applicazione delle percentuali sotto indicate sul minimo di paga, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, percentuale per i riposi annui spettante al lavoratore inquadrato al 2° livello, EVR.

Per i gruppi 1° e 2°  l’applicazione delle percentuali sotto indicate è effettuata sul lavoratore inquadrato nel 3° livello.

Le parti concordano che in nessun caso la retribuzione di fatto dell’apprendista potrà superare la retribuzione globale minima spettante al lavoratore con qualifica di 2° livello.

[tabby title=”Art. 8 (lnquadramento)”]

Fermo restando che il livello di inquadramento iniziale dell’apprendista non può essere inferiore per più di due livelli all’inquadramento previsto per i lavoratori assunti in azienda ed impiegati per le stesse qualifiche cui è finalizzato il contratto per il conseguimento della qualifica, al termine del periodo di apprendistato professionalizzante, il livello di inquadramento degli apprendisti è il seguente:

  • gli apprendisti operai del 1° gruppo saranno inquadrati nel 4° o 5° livello
  • gli apprendisti operai del 2° gruppo saranno inquadrati nel 3° livello,
  • gli apprendisti operai del 3° e 4° gruppo saranno inquadrati nel 1° livello.

Gli apprendisti impiegati, al conseguimento della qualifica, saranno inquadrati nel livello proprio della qualifica finale.

[tabby title=”Art. 9 (Piano formativo individuale)”]

II piano formativo individuale (PFI) sarà redatto in un documento distinto dai contratto individuale di lavoro ed allegato a questo.

II piano formativo individuale definisce il percorso formativo dell’apprendista in coerenza con la qualifica da raggiungere e con le conoscenze e competenze già possedute dallo stesso.

Esso inoltre indica i contenuti e le modalità di erogazione della formazione aziendale, nonché il nome del tutore o referente aziendale che potrà essere individuato anche nel titolare dell’impresa, in un socio o in un familiare coadiuvante.

II piano formativo individuale, di norma redatto sulla base di moduli e profili formativi standard forniti dai Formedil Nazionale, dovrà essere definito entro 30 giorni di calendario dalla stipula del contratto di lavoro e potrà essere modificato a seguito di concordi valutazioni dell’apprendista e dell’impresa anche su istanza del tutore o referente aziendale.

Per la compilazione del piano formativo individuale, compresa l’analisi delle competenze generali e professionali dell’apprendista, l’impresa potrà avvalersi delle scuole edili o degli enti formativi accreditati di emanazione o partecipati dalle Organizzazioni imprenditoriali e sindacali firmatarie il presente accordo.

II PFI dovrà contenere:

  • la descrizione del percorso formativo
  • le competenze da acquisire intese come di base e tecnico professionali
  • le eventuali competenze possedute al momento della stipula del contratto
  • l’indicazione del tutor.

Nel caso di non utilizzo della suddetta procedura l’impresa dovrà dare evidenza dei piani formativi individuali sottoscritti, alle Organizzazioni Sindacali tramite una delle Associazioni datoriali firmatarie, secando le modalità che verranno concordate a livello territoriale.

Nel caso di utilizzo da parte dell’impresa del sistema bilaterale formativo, alla Scuola Edile e/o all’Ente di formazione, possono essere affidati i seguenti compiti:

  • Supporto e consulenza all’impresa nella definizione del piano formativo individuale;
  • Raccolta e monitoraggio delle informazioni relative all’avvio dei rapporti di apprendistato;
  • Individuazione delle modalità di erogazione dell’attività formativa e supporta alla formazione professionalizzante interna con tutor propri;
  • Consulenza ed accompagnamento per l’impresa e per l’apprendista nel percorso di inserimento di quest’ultimo;
  • Verifica ed attestazione dell’avvenuta realizzazione formativa e registrazione della stessa nel libretto individuale formativo del lavoratore valevole ai fini della formazione continua.

[tabby title=”Art. 10 (Formazione dell’apprendista)”]

La durata della formazione di tipo professionalizzante, che il datore di lavoro deve impartire all’apprendista, è finalizzata all’acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali in conformità ai profili professionali definiti nel sistema di classificazione e inquadramento del presente CCNL.

Per garantire un’idonea formazione tecnico-professionale all’apprendista, le parti concordano che l’impresa dovrà erogare, durante il periodo di apprendistato, non meno di 80 ore medie annue di formazione (ivi compresa la formazione dei lavoratori in materia di
sicurezza prevista dai decreto legislativo8 aprile 2008, n.81 e dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011).

L’impresa potrà avvalersi anche di una struttura formativa esterna, accreditata dalla Regione, per l’assistenza e/o l’erogazione e/o l’attestazione della formazione di tipo professionalizzante e di mestiere.

Le ore di formazione eventualmente svolte all’esterno dell’azienda saranno effettuate, di norma, pressa le Scuole edili di cui all’art. 40 del c.c.n.l. cui partecipino le organizzazioni firmatarie del presente accordo o pressa altri enti accreditati, di emanazione o partecipati dalle Organizzazioni imprenditoriali e sindacali firmatarie il presente accorda e potranno essere effettuate in ore diverse da quelle destinate alla normale attività; in tal caso l’apprendista non dovrà superare gli orari contrattuali e di legge.

Detta formazione potrà essere erogata utilizzando modalità quali: affiancamento sul lavoro (on the job), aula, formazione a distanza (e-learning), seminari, esercitazioni di gruppo, testimonianze, apprendimento d’azione (action learning), visite aziendali.

La formazione potrà essere svolta all’interno dell’azienda in presenza dei requisiti previsti dalla legge in ordine al tutore o referente aziendale.

La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità dell’impresa, è integrata, laddove prevista, dall’offerta formativa pubblica, cosi come regolamentata dalla legislazione regionale, per un monte ore complessivo non superiore a 120, per la durata del triennio.

Le ore di formazione previste ai commi 2 e 7 del presente articolo, sono ridotti del 50% in caso di età dell’apprendista, all’atto dell’assunzione, pari o superiore ai 26 anni compiuti.

[tabby title=”Art. 11 (Tutore o Referente aziendale)”]

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, lett. d), D. Lgs. n. 167/2011, l’attuazione del programma formativo, nel rispetto dei parametri e delle previsioni contenute nella presente regolamentazione, è seguita dal Tutore o referente aziendale per l’apprendistato, che dovrà essere individuato nel PFI..

II tutor o referente aziendale interno per l’apprendistato, può essere svolto dal titolare dell’impresa stessa, dai socio ovvero da un familiare coadiuvante; nel caso in cui la persona designata sia diversa dai soggetti sopra indicati, la stessa dovrà:

  • possedere un livello di inquadramento pari o preferibilmente superiore a quello che l’apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato;
  • svolgere attività lavorative coerenti con quelle dell’apprendista;
  • possedere almeno tre anni di esperienza lavorativa nel settore.

In caso l’impresa intenda avvalersi, per l’erogazione della formazione, della Scuola Edile o dell’Ente formativo di emanazione o partecipato dalle Organizzazioni imprenditoriali e sindacali firmatarie il presente accordo, questi dovrà mettere a disposizione un referente per l’apprendistato provvisto di adeguate competenze.

[tabby title=”Art. 12 (Attribuzione della qualifica)”]

Al termine del rapporta di apprendistato il datore di lavoro attribuirà all’apprendista la qualifica professionale acquisita a fini contrattuali.

[tabby title=”Art. 13 (Registrazione della formazione e della qualifica)”]

La formazione effettuata dall’apprendista e la qualifica professionale acquisita a fini contrattuali, saranno registrate nel Libretto personale di formazione professionale edile o documento equipollente.

[tabby title=”Art. 14 (Disciplina del recesso)”]

Durante il periodo di apprendistato nessuna delle parti può recedere dal rapporto in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.

Al termine del periodo di apprendistato ciascuna delle parti può recedere dal contratto, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2118 del codice civile, con preavviso decorrente dai termine del suddetto periodo.

Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato.

Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di apprendistato, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

[tabby title=”Art. 15 (Computo dei periodi di sospensione nell’ambito del rapporto di apprendistato)”]

In tutti i casi di sospensione del rapporto di lavoro per il verificarsi di eventi per i quali il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto ai sensi della normativa vigente (es. malattia, infortunio, ecc.), ovvero nei casi di sospensione involontaria del rapporto, è possibile prolungare la durata del periodo di apprendistato per una durata pari al periodo dell’evento, a condizione che questo abbia avuto una durata pari ad almeno 60 giorni di calendario.

Ai fini del calcolo di tale periodo saranno presi in considerazione cumulativamente più periodi di sospensione, indipendentemente dalla causa, di durata superiore ai 15 giorni di calendario.

Prima della scadenza rapporto contrattualmente stabilita, il datore di lavoro deve comunicare all’apprendista la nuova scadenza del contratto di apprendistato e le ragioni della proroga.

I periodi di sospensione sono ritenuti utili ai fini della determinazione della progressione retributiva dell’apprendista.

[tabby title=”Art. 16 (Decorrenza)”]

La regolamentazione qui definita si applica ai rapporti di apprendistato sottoscritti a partire dai 1° giugno 2013.

I contratti di apprendistato stipulati anteriormente a tale data continueranno ad essere disciplinati dai trattamento economico e normativo precedentemente previsto.

[tabby title=”Art. 17 (Prestazioni aggiuntive in favore degli apprendisti)”]

Le Parti stabiliscono che con effetto dai 1° gennaio 2009, i lavoratori apprendisti dipendenti delle imprese artigiane e delle PMI che applicano il presente CCNL, potranno beneficiare, in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi meteorologici, del trattamento di Cassa lntegrazioni Guadagni(CIGO).

A tal fine, presso ogni Cassa Edile, sarà costituito un Fondo per l’assistenza dei lavoratori apprendisti artigiani per l’erogazione delle provvidenze di cui al comma 1.

Tale prestazione sarà erogata dalla cassa edile per un massimo di 150 ore/anno attraverso l’impresa, agli apprendisti applicando quanto previsto per gli operai all’art.12 del presente CCNL e sarà pari all’80% della retribuzione persa dall’apprendista per gli stessi eventi, nei limiti dei massimali di legge.

L’impresa che impiega lavoratori con contratto di apprendistato è tenuta al versamento, a decorrere dai 1° gennaio 2009, per gli apprendisti in forza, di un contributo che sarà stabilito territorialmente dalle Parti firmatarie il presente Accardo; la misura della percentuale di contribuzione non potrà essere inferiore all’1 % della retribuzione percepita dai lavoratore apprendista. Sono fatti salvi tutti gli accordi attivi nel territorio e siglati in ottemperanza all’Allegato”L” del Ccnl 1° ottobre 2004.

Condizioni per l’erogazione della prestazione sono:

  • la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa dovrà essere riferita ad un periodo non inferiore ad una giornata di lavoro;
  • l’iscrizione dell’apprendista, all’atto dell’evento, presso la Cassa Edile;
  • aver debitamente esposto nella denuncia mensile dei lavoratori le ore c.i.g. dell’apprendista;
  • la regolarità dell’impresa con il versamento degli accantonamenti e delle contribuzioni alla stessa cassa edile all’atto di liquidazione della domanda di prestazione.

Tale prestazione verrà anticipata all’apprendista dall’impresa che ne chiederà poi il rimborso, tramite apposita domanda alla stessa Cassa Edile.

La domanda per essere accolta dovrà pervenire alla Cassa Edile entro i 30 giorni successivi al rilascio, da parte dell’lnps, dell’autorizzazione all’intervento C.i.g. per eventi meteorologici per il cantiere in cui era occupato il personale apprendista.

Nell’ipotesi in cui l’impresa risulti avere alle dipendenze solo personale apprendista, la richiesta dovrà pervenire alla cassa edile entro il termine previsto per la presentazione della denuncia mensile dei lavoratori occupati relativa al periodo in cui si è verificato
l’evento. In questo caso l’impresa dovrà corredare la domanda di prestazione di idonea documentazione comprovante l’avvenuto verificarsi dell’evento atmosferico nel cantiere interessato.

Le Parti territoriali possono prevedere l’estensione per la copertura dei sospensione o riduzione dell’attività lavorativa anche per mancanza di lavoro.

[tabby title=”Nota a verbale:”]

  1. In considerazione della particolare legislazione vigente nella provincia autonoma di Bolzano, le parti concordano di demandare alle rispettive Organizzazioni locali la definizione di aspetti contrattuali del rapporto di apprendistato.
  2. Le parti concordano di istituire una commissione tecnica per l’aggiornamento dei profili formativi dell’apprendistato professionalizzante.

Per quanto non esplicitamente disciplinato dai presente regolamento si rinvia alle norme di legge ed agli accordi in materia stipulati dalle parti firmatarie.

Nel caso di variazioni normative sugli istituti regolamentati nel presente accordo le parti si incontreranno per valutare l’opportunità di apportare eventuali modifiche.

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