data 26 gennaio 2021
Il periodo di sperimentazione dell’APE Sociale è stato prorogato al 31 dicembre 2021
Può essere l’ape sociale il lavoratore dipendente in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 36 anni che, alla data della domanda, svolge da almeno sei anni in via continuativa una delle attività previste nell’Allegato A dello stesso decreto, tra cui rientra, al punto uno, l’attività di operaio edile.
Possono altresì presentare domanda tutti coloro che hanno perfezionato i requisiti negli anni precedenti al 2021, stante il permanere degli stessi, e che non hanno provveduto ad avanzare la relativa domanda.
Il lavoratore richiedente l’ape sociale deve presentare anche una dichiarazione del o dei datori di lavoro attestante i periodi di lavoro prestato alle sue/loro dipendenze ed ulteriori informazioni (contratto collettivo applicato, mansioni, livello di inquadramento, voci di tariffa INAIL).
Allo stato attuale, i lavoratori che maturano le condizioni per l’accesso all’ape sociale entro il 31 dicembre 2021, debbono presentare domanda entro il 31 marzo 2021, salvo ulteriore diversa indicazione dell’Istituto.
l’INPS, di concerto con lo stesso Ministero del Lavoro, ha chiarito che, in considerazione delle difficoltà di reperimento delle dichiarazioni dei datori di lavoro, il lavoratore edile possa presentare una dichiarazione rilasciata dalla propria Cassa Edile.
Nel compilare tale attestazione la Cassa Edile/Edilcassa, che riceve la richiesta da parte del lavoratore, indica, oltre ai dati anagrafici dell’operaio, i periodi di iscrizione dello stesso presso il proprio ente nei sette anni antecedenti l’ultimo mese di iscrizione del . . . . . . .
La stessa Cassa Edile/Edilcassa indica i periodi di iscrizione presso altra Cassa Edile/Edilcassa del sistema nazionale, sulla base delle ore denunciate ai fini Ape alla Banca Dati Nazionale presso la CNCE.
Per la consultazione della Banca Dati Ape la Cassa Edile, una volta inserito il codice fiscale del lavoratore e dopo aver aggiunto l’accesso alle ore, consulta il dettaglio mensile delle stesse, così come inviato annualmente dalle Casse Edili/Edilcasse del sistema nazionale.
Nel caso in cui non risulti, nel mese, qualunque ora utile ai fini A.P.E. e il lavoratore dichiari comunque di essere stato iscritto (ma in cassa integrazione, ferie etc…) la Cassa Edile/Edilcassa interrogata ne richiede conferma alla Cassa Edile/ Edilcassa competente, che dovrà inviare la relativa attestazione con riferimento a tale periodo.
L’attestazione rilasciata dalla Cassa Edile/Edilcassa, pur utilizzabile esclusivamente ai fini della domanda di ape sociale, non rappresenta un atto di valutazione sul possesso dei requisiti previsti dal DPCM 88/2017, valutazione che resta di esclusiva competenza dell’istituto previdenziale.
La Cassa Edile è a totale disposizione dei lavoratori.
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 08-01-2021
Messaggio n. 62
OGGETTO: Articolo 1, comma 339 e 340, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Proroga del termine di scadenza del periodo di sperimentazione APE sociale di cui all’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e ss.mm.ii.
Sulla Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2020, n. Pistola. 322 è stata pubblicata la legge il 30 dicembre 2020, n. 178 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (legge di bilancio 2021) – nella quale, all’articolo 1, comma 339, in materia di APE sociale, è stato previsto che “All’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modifiche:
- al comma 179, alinea, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»
- al comma 186, le parole: «323,4 milioni di euro per l’anno 2021, di 101,2 milioni di euro per l’anno 2022 e di 6,5 milioni di euro per l’anno 2023» sono sostituite dalle seguenti : «411,1 milioni di euro per l’anno 2021, di 285,1 milioni di euro per l’anno 2022, di 169,3 milioni di euro per l’anno 2023, di 119,9 milioni di euro per l’ anno 2024, di 71,5 milioni di euro per l’anno 2025 e di 8,9 milioni di euro per l’anno 2026».
Il successivo comma 340 del medesimo articolo che “Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 165 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si possono applicare anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicare nel corso dell’anno 2021.”
In virtù della suddetta modifica, il periodo di sperimentazione dell’APE sociale è posticipato fino al 31 dicembre 2021.
Al fine di dare attuazione alle previsioni di cui al citato articolo 1, commi 339 e 340, della legge di bilancio 2021, in attesa della pubblicazione della circolare illustrativa delle nuove disposizioni, con il presente messaggio si comunica la riapertura delle domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale.
pertanto, possono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio dell’APE sociale i soggetti che, nel corso dell’anno 2021, maturano tutti i requisiti e le condizioni previste dall’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge n . 232/2016 e ss.mm.ii.
Possono altresì presentare domanda tutti coloro che hanno perfezionato i requisiti negli anni precedenti al 2021, stante il permanere degli stessi, e che non hanno provveduto ad avanzare la relativa domanda.
Si ricorda infine che, per non perdere ratei di trattamento, i soggetti che al momento della domanda di verifica delle condizioni di accesso al beneficio in argomento già in possesso di tutti i requisiti e le condizioni possono presentare contestualmente anche la domanda di APE sociale .
Il Direttore Generale Vicario
Vincenzo Caridi
Direzione Centrale Pensioni
Roma, 11-07-2017
Messaggio n. 2884
OGGETTO: Precisazioni in merito al beneficio della riduzione del requisito contributivo di accesso al pensionamento anticipato per i lavoratori precoci e all’indennità di Ape sociale. Articolo 1, commi da 199 a 205 e commi da 179 a 186 della legge n 232 del 2016.
L’articolo, commi da 199 a 205, della legge n 232 del 2016 ha introdotto, con effetto dal 1° maggio 2017, il beneficio della riduzione del requisito contributivo di accesso al pensionamento anticipato, per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l ‘invalidità, la vecchiaia, ed i superstiti per i lavoratori dipendenti e autonomi e delle forme di essa sostitutiva ed esclusiva, che si trovino in particolari condizioni dettate dalla norma.
L’articolo 1 della predetta Legge di Bilancio 2017, ai commi da 179 a 186, ha previsto, invece, in via sperimentale – dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018 – per determinate categorie di soggetti che si trovino in particolari condizioni, la possibilità di beneficiare, a domanda, ed in presenza di determinati requisiti anagrafici e contributivi, di un’indennità (cd APE Sociale) fino al compimento dell’età anagrafica prevista per l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all’articolo 24, comma 6, decreto legge n. 201 del 2011, convertitori con modifiche dalla legge n. 214 del 2011.
Con le circolari n. 99 del 2017 e n.100 del 2017 sono state emanate le prime istruzioni applicative delle predette disposizioni.
Con il presente messaggio, condiviso con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ad integrazione delle suddetteri, di ulteriori chiarimenti.
Con riferimento al possesso della condizione di cui alle lettere a): “essere in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 ed aver concluso, da almeno tre mesi, di godere della prestazione per la disoccupazione spettante”, si chiarisce che non preclude l’accesso ai benefici in parola l’eventuale sospensione della prestazione per la disoccupazione fermo restando, in ogni caso, che al momento della domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso, il richiedente abbia concluso di fruire integralmente della prestazione per la disoccupazione spettante.
Potrà, invece, essere valutato in via prospettica, purché si perfezioni entro la fine dell’anno di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni, il requisito del trimestre di occupazione successiva alla conclusione del periodo di percezione della prestazione di disoccupazione.
Si può far riferimento, un titolo esemplificativo, ai casi in cui l’erogazione della prestazione di mobilità ordinaria viene sospesa per i giorni in cui il lavoratore svolge un’attività di lavoro subordinato a tempo parziale o a tempo determinato.
Resta fermo che il trimestre di occupazione successiva alla conclusione del periodo di percezione della prestazione di disoccupazione non può essere interrotto/sospeso da una eventuale rioccupazione anche solo per un giorno.
Conseguentemente, l’interessato dovrà mantenere lo stato di disoccupazione, non inferiore a tre mesi, per tutto il periodo compreso tra la conclusione dell’intera prestazione per la disoccupazione a lui spettante e l’accesso alla prestazione APE sociale/pensionamento anticipato.
Non potranno inoltre accedere alla prestazione di APE sociale/beneficio precoci i quali, pur trovandosi in stato di disoccupazione, per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o prestazione consensuale, non hanno goduto della prestazione per la prestazione per la richiesta dei requisiti richiesti o per non aver presentato la domanda entro i termini previsti.
Le domande, sia di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale/beneficio precoci, sia di accesso alla prestazione, devono essere presentate in modalità telematica.
Un conto fine è predisposta per una procedura dedicata che guida il cittadino nella dichiarazione delle dichiarazioni in funzione della tipologia di lavoratore. Al termine della procedura d’invio viene rilasciata all’utente una ricevuta di presentazione della domanda recante un numero di protocollo, la data e l’orario esatto di ricevimento.
Al si chiarisce che è consentita l’integrazione della domanda con la documentazione richiesta obbligatoriamente dal DPCM in un momento successivo alla presentazione della stessa senza modificare il n. di protocollo/data/ora di ricezione rilasciato al momento dell’invio.
Detta integrazione dovrà riguardare esclusivamente i documenti allegati e non i dati forniti al momento dell’invio della domanda e dovrà comunque essere effettuata dal richiedente entro e non oltre i termini tassativi fissati dal DPCM per la presentazione delle domande di riconoscimento delle condizioni relativi ai due benefici .
Sarà altresì necessario che la documentazione allegata presenti dati conformi e coerenti con quelli già inseriti nei campi di domanda al momento dell’invio.
Nel caso in cui le informazioni contenute nei documenti allegati ad integrazione della domanda siano difformi rispetto a quelli già indicati, la domanda presentata sarà, quindi, necessario, sempre nel rispetto dei termini i termini di presentazione delle domande di riconoscimento delle condizioni, presentare una nuova domanda alla quale sarà attribuito un nuovo numero di protocollo/data/orario di ricezione.
- Si chiarisce comunque che la priorità nell’accesso al beneficio è conferito, in primo luogo, per la prestazione di APE sociale, sulla base della maggiore prossimità al requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia secondo le disposizioni di cui all’art. 24, comma 6, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertitori, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- per il beneficio della riduzione del requisito contributivo di accesso alla pensione anticipata per i lavoratori cd precoci, sulla base della data di raggiungimento del requisito per l’accesso al trattamento pensionistico con il requisito ridotto di cui all’articolo 2 del DPCM
Si rammenta che per l’accesso ad entrambi i benefici la valutazione della data e dell’ora di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso interviene in via meramente suppletiva ed eventuale, soltanto una parità di dati di crescita dei requisiti.
Con riferimento alla categoria degli edili, in delle segnalate difficoltà di reperi considerato datore di lavoro per il lavoratore dichiarare della relativa attestazione (modello API 16), il richiedente rilasciare idonea dichiarazione, sotto dal quale presentatono i periodi durante i quali egli è stato iscritto alla Cassa.
Tale dichiarazione deve essere allegata alla domanda telematica e il richiedente può soddisfare nel campo note (presente scelta prodotto) che, stante l’impossibilità di reperire il datore di lavoro, è stata allegata la dichiarazione delle Casse dichiarare edili necessario, al fine di richiedere ai competenti uffici del Ministero del Lavoro, dell’INAIL e dell’INL le verifiche di competenza.