Indennità di trasporto – Art. 10 C.C.P.L.

E’ dovuta all’operaio una indennità di trasporto per recarsi sul posto di lavoro o nel luogo di raccolta stabilito dall’impresa.

La misura dell’indennità è stabilita in euro 3,25 lordi per ogni giornata di presenza in cantiere.

L’indennità non è dovuta nel caso in cui l’impresa provveda al trasporto degli operai con mezzi propri nel raggio di metri 1.000 circa dall’abitazione.

L’indennità è dovuta solo per i giorni di presenza effettiva in cantiere.

Per giornata di presenza in cantiere si intende anche quella in cui il lavoratore si sia presentato e non abbia potuto prestare la sua opera per qualsiasi causa a lui non imputabile.

L’indennità è elevata a euro 3,50 lordi a decorrere dal 1 gennaio 2024.

Si precisa che, il tempo di percorrenza dal luogo di imbarco al posto assegnato a ciascun lavoratore (anche se comandato alla guida ai sensi dell’art 7) per l’esecuzione dell’effettivo lavoro non è computabile ai fini dell’orario di lavoro da retribuire.

E’ dovuta all’operaio una indennità di trasporto per recarsi sul posto di lavoro o nel luogo di raccolta stabilito dall’impresa.

La misura dell’indennità è stabilita in euro 3 per ogni giornata di presenza in cantiere.

L’indennità non è dovuta nel caso in cui l’impresa provveda al trasporto degli operai con mezzi propri nel raggio di metri 1.000 circa dall’abitazione.

L’indennità è dovuta solo per i giorni di presenza effettiva in cantiere.

Per giornata di presenza in cantiere si intende anche quella in cui il lavoratore si sia presentato e non abbia potuto prestare la sua opera per qualsiasi causa a lui non imputabile.

Si precisa che nel caso in cui l’impresa provveda al trasporto degli operai con mezzi propri, il tempo di percorrenza dal luogo di imbarco al posto assegnato a ciascun lavoratore per l’esecuzione dell’effettivo lavoro non è computabile ai fini dell’orario di lavoro da retribuire.