Cassa Edile – Art. 11 C.C.P.L.

Fermi restando i distinti livelli retributivi rispettivamente previsti dai CCNL dell’Industria e dell’Artigianato, ai soli fini delle contribuzioni dovute alla Cassa Edile, si assumono i valori convenzionali riportati nella tabella pubblicata dalla Cassa Edile di Savona.

Il contributo in favore della Cassa Edile della Provincia di Savona è stabilito nella misura del 2,25% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 24 del C.C.N.L. compreso l’E.D.R., di cui 1,88% a carico dei datori di lavoro e 0,38% a carico dei lavoratori.

La quota di contribuzione a carico dell’operaio deve essergli trattenuta sulle sue spettanze ad ogni periodo di paga da parte del datore di lavoro, il quale deve provvedere a versarla, insieme ai contributi a proprio carico, con le stesse modalità e negli stessi termini stabiliti al successivo articolo.

La liquidazione anticipata delle somme accantonate può avere luogo nei soli casi in cui viene a cessare il rapporto di iscrizione degli operai presso la Cassa.

Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza delle somme come sopra accantonate o sulla mancata liquidazione, in tutto o in parte, delle somme medesime, deve essere presentato alla Cassa sotto pena di decadenza entro cinque anni dalla data in cui dette somme si sono rese liquide ed esigibili.

Le prestazioni e le assistenze in favore dei lavoratori, nonché gli adempimenti per le Imprese e le relative sanzioni, contenuti nel Regolamento della Cassa Edile di Savona fanno parte integrante del presente contratto.

Si da’ mandato alla Cassa Edile di pubblicare tempestivamente on-line tutte le variazioni al Regolamento.

Fermi restando i distinti livelli retributivi rispettivamente previsti dai CCNL dell’Industria e dell’Artigianato, ai soli fini delle contribuzioni dovute alla Cassa Edile, si assumono i valori convenzionali riportati nella tabella pubblicata dalla Cassa Edile di Savona.

Il contributo in favore della Cassa Edile della Provincia di Savona è stabilito nella misura del 2,50% 2,25% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 24 del CCNL compreso l’EDR, di cui 2,08% 1,875% a carico dei datori di lavoro e 0,42% 0,375% a carico dei lavoratori.(*)

(*) Valori modificati da Accordo sindacale nazionale di rinnovo del CCNL Industria del 18/07/2018

La quota di contribuzione a carico dell’operaio deve essergli trattenuta sulle sue spettanze ad ogni periodo di paga da parte del datore di lavoro, il quale deve provvedere a versarla, insieme ai contributi a proprio carico, con le stesse modalità e negli stessi termini stabiliti al successivo articolo.

La liquidazione anticipata delle somme accantonate può avere luogo nei soli casi in cui viene a cessare il rapporto di iscrizione degli operai presso la Cassa.

Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza delle somme viene sopra accantonato o sulla mancata liquidazione, in tutto o in parte, delle somme medesime, deve essere presentato alla Cassa sotto pena di decadenza entro cinque anni dalla data in cui dette somme si sono rese liquide ed esigibili.

Le prestazioni e le assistenze in favore dei lavoratori, nonché gli adempimenti per le Imprese e le relative sanzioni, contenuti nel Regolamento della Cassa Edile di Savona fanno parte integrante del presente contratto.

Si da mandato alla Cassa Edile di pubblicare tempestivamente on-line tutte le variazioni al Regolamento.