Agli operai il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal presente contratto sono applicati, senza distinzione di sesso, i minimi di paga base oraria (comprensivi dell’indennità di caropane per lavori pesanti) di cui alla tabella, Allegato A, che forma parte integrante del presente articolo.
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In relazione agli orari contrattuali di lavoro di cui ai precedenti artt. 5 e 6 resta convenuto che il valore orario dell’ex indennità di contingenza, di cui ai relativi accordi interconfederali e alla legge 26 febbraio 1986, n. 38, è ragguagliato:
- per gli operai di produzione a 1/173 dell’ex indennità di contingenza mensile;
- per gli operai addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, per i guardiani, portieri e custodi, con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in carovane, baracche o simili a 1/208 dell’ex indennità di contingenza mensile;
- per gli operai discontinui retribuiti con il minimo di paga base oraria di cui alla lett. a) della tabella Allegato A del presente contratto, il valore orario dell’ex indennità di contingenza è ragguagliato a 1/173 dell’ex indennità di contingenza mensile.