Accordi interconfederali – Art. 115 C.C.N.L.

Gli accordi stipulati dalla Confederazione Generale dell’Industria Italiana con le Confederazioni dei lavoratori, anche se non esplicitamente richiamati nel presente contratto, si considerano parte integrante del contratto medesimo, nei limiti della rispettiva rappresentanza.

Per l’accordo interconfederale 5 maggio 1965 sui licenziamenti per riduzione di personale resta fermo quanto stabilito dall’art. 6 e dal relativo “Chiarimento a verbale” dell’accordo medesimo.