Le disposizioni del presente contratto sono correlative ed inscindibili fra di loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.
La previdenza e il trattamento economico di cui agli artt. 33 e 72, anche quando siano disgiunti, si considerano costituenti un unico istituto.
Ferma restando l’inscindibilità di cui ai commi precedenti, restano immutate le condizioni più favorevoli eventualmente praticate ai lavoratori in servizio presso le singole imprese alla data di entrata in vigore del presente contratto.