Accantonamenti presso la Cassa Edile – Art. 12 C.C.P.L.

Con riferimento all’articolo 18 del C.C.N.L. la percentuale per ferie e gratifica natalizia è confermata nella misura del 18,50% da calcolarsi nei limiti e con le modalità di cui al citato articolo 18, compreso l’E.D.R.

La percentuale risulta così composta:

  • 8,50% – trattamento economico per ferie;
  • 10% – trattamento economico per gratifica natalizia.

In forza dell’allegato D del C.C.N.L. 20 maggio 2004 l’importo della percentuale che deve essere accantonata presso la Cassa Edile di Savona è pari, secondo il criterio convenzionale previsto dal richiamato allegato, al 14,20% computato sulla stessa retribuzione lorda presa a base per il calcolo della maggiorazione di cui all’articolo 18 del C.C.N.L., compreso l’E.D.R.

L’importo della percentuale suddetta, spettante all’operaio è accantonato, mediante versamenti mensili da parte di ciascuna impresa, presso la Cassa Edile di Savona.

In caso di mancato versamento parziale o totale dell’accantonamento spettante, la Cassa Edile provvederà ad informare il lavoratore dell’inadempienza, decorsi infruttuosamente novanta giorni dal relativo sollecito.

Prestazioni aggiuntive riconosciute in favore degli operai occupati presso le aziende di lavoro interinale

I lavoratori occupati presso le aziende di lavoro interinale possono beneficiare, in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi meteorologici, del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni (CIGO).

Tale prestazione è erogata dalla Cassa Edile per un massimo di 150 ore/anno di interruzione dell’attività lavorativa dovuta ai suddetti eventi ed è pari all’80% della retribuzione persa dal lavoratore per gli stessi eventi, nei limiti dei massimali di legge.

L’azienda di lavoro interinale è tenuta al versamento, per i lavoratori in forza, di un contributo pari allo 0,30% della retribuzione percepita dal lavoratore.

Le condizioni per l’erogazione della prestazione sono le seguenti:

  • la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa dovrà essere riferita ad un periodo non inferiore ad una giornata di lavoro;
  • l’iscrizione del lavoratore, all’atto dell’evento, presso la Cassa Edile;
  • aver debitamente esposto nella denuncia mensile dei lavoratori le ore C.I.G.;
  • la regolarità dell’azienda con il versamento degli accantonamenti e delle contribuzioni alla Cassa Edile all’atto di liquidazione della domanda di prestazione;

Tale prestazione verrà anticipata al lavoratore dall’azienda che ne chiederà poi il rimborso, tramite apposita domanda alla Cassa Edile.

La domanda, per essere accolta, dovrà pervenire alla Cassa Edile entro i 30 giorni successivi al rilascio, da parte dell’INPS, dell’autorizzazione dell’intervento C.I.G. per eventi meteorologici relativi al cantiere in cui era occupato il personale.

Nell’ipotesi in cui nel cantiere abbia operato solo il personale dell’Azienda interinale, la richiesta dovrà pervenire alla Cassa Edile entro il termine previsto per la presentazione della denuncia mensile dei lavoratori occupati (m.u.t.) relativa al periodo in cui si è verificato l’evento. In questo caso l’azienda dovrà corredare la domanda di prestazione con una relazione tecnica dettagliata comprovante l’evento, allegando i bollettini meteo rilasciati dall’ ARPAL.

La relazione tecnica dovrà essere presentata sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio e firmata dal titolare o legale rappresentante dell’Impresa.