Decorrenza e durata – Art. 120 C.C.N.L.

Salvo le diverse decorrenze espressamente indicate, il presente contratto si applica dal 1° marzo 2022 ai rapporti di lavoro in corso a tale data o instaurati successivamente e avrà durata fino al 30 giugno 2024.

Qualora non sia disdettato da una delle parti, con lettera raccomandata A.R., almeno sei mesi prima della scadenza, s’intenderà rinnovato per tre anni e così di seguito.

Salvo le diverse decorrenze espressamente indicate, il presente contratto si applica dal 1° luglio 2018 al 30 settembre 2020 ai rapporti di lavoro in corso alla data del 1° luglio 2018 o instaurati successivamente.

Qualora non sia disdetto da una delle parti, con lettera raccomandata A.R., almeno sei mesi prima della scadenza, s’intenderà rinnovato per tre anni e cosi di seguito.

Le Parti concordano, inoltre, che la contrattazione territoriale di cui all’art. 38 del Ccnl industria e dell’art del Ccnl cooperative avrà decorrenza non anteriore al 1° luglio 2019.

Salvo diverse decorrenze espressamente indicate, il presente contratto si applica dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2016 ai rapporti di lavoro in corso alla data del 1° luglio 2014 o instaurati successivamente.

Qualora non sia disdetto da una delle parti, con lettera raccomandata A.R., almeno sei mesi prima della scadenza, s’intenderà rinnovato per tre anni e cosi di seguito.

Salvo diverse decorrenze espressamente indicate, il presente contratto si applica dal 1° aprile 2010 al 31 dicembre 2012 ai rapporti di lavoro in corso alla data del 19 aprile 2010 o instaurati successivamente.

Qualora non sia disdetto da una delle parti, con lettera raccomandata A.R., almeno sei mesi prima della scadenza, s’intenderà rinnovato per tre anni e cosi di seguito.