Esclusività di stampa – Art. 121 C.C.N.L.

Il presente contratto, conforme all’originale, è edito a cura delle parti stipulanti le quali ne hanno la esclusiva a tutti gli effetti.

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Le parti impegnano le imprese ed i lavoratori a fare riferimento esclusivamente al testo a stampa del contratto collettivo nazionale di lavoro edito a cura delle parti stesse evitando di utilizzare eventuali testi non predisposti e diffusi dalle parti sottoscritte.

Il verbale di accordo e il presente contratto sono depositati presso il Ministero del lavoro.