Ferie – Art. 13 C.C.P.L.

Nel periodo tra il 1′ agosto e il 30 settembre agli operai verrà, di norma, concesso di godere di un periodo di ferie collettive di due settimane.

Il godimento di una terza settimana di ferie collettive avverrà di norma nel periodo delle festività natalizie e di fine anno.

Le ferie residue spettanti al singolo operaio saranno godute, in periodi diversi, su richiesta di quest’ultimo da avanzare con un preavviso di almeno quarantotto ore e concordate tra il datore di lavoro e lavoratore.

In caso di ferie per azienda, per cantiere o per squadra, l’operaio che non ha maturato un anno di anzianità presso l’impresa è dispensato dal prestare attività lavorativa per l’intero periodo di godimento delle ferie collettive, fermo restando che per il trattamento economico per ferie valgono le norme di cui al contratto nazionale.

Ai lavoratori è erogato, entro il 31 luglio di ogni anno, dalla Cassa Edile, l’importo singolarmente accantonato alla Cassa stessa a titolo di ferie e gratifica natalizia, nei primi sei mesi dell’esercizio finanziario (ottobre – marzo).

Entro il 10 dicembre, la Cassa Edile provvede a liquidare a tutti gli operai iscritti il residuo dell’importo singolarmente accantonato a titolo di gratifica natalizia e ferie, nel periodo 1° aprile – 30 settembre di ogni anno.

Nel mese di agosto e settembre agli operai verrà di norma concesso di godere di un periodo di ferie collettive di due settimane.

Il godimento di una terza settimana di ferie collettive avverrà di norma nel periodo delle festività natalizie e di fine anno.

Le ferie residue spettanti al singolo operaio saranno godute, in periodi diversi, su richiesta di quest’ultimo da avanzare con un preavviso di almeno quarantotto ore e concordate tra il datore di lavoro e lavoratore.

In caso di ferie per azienda, per cantiere o per squadra, l’operaio che non ha maturato un anno di anzianità presso l’impresa è dispensato dal prestare attività lavorativa per l’intero periodo di godimento delle ferie collettive, fermo restando che per il trattamento economico per ferie valgono le norme di cui al contratto nazionale.

Ai lavoratori è erogato, entro il 31 luglio di ogni anno, dalla Cassa Edile, l’importo singolarmente accantonato alla Cassa stessa a titolo di ferie e gratifica natalizia, nei primi sei mesi dell’esercizio finanziario (ottobre – marzo).

Entro il 10 dicembre, la Cassa Edile provvede a liquidare a tutti gli operai iscritti il residuo dell’importo singolarmente accantonato a titolo di gratifica natalizia e ferie, nel periodo 1° aprile – 30 settembre di ogni anno.