Festività – Art. 17 C.C.N.L.

Sono considerati giorni festivi:

  1. tutte le domeniche;
  2. i giorni di riposo compensativo di lavoro domenicale;
  3. le seguenti festività nazionali ed infrasettimanali:
Data
Festività
1′ gennaio
Capodanno
6 gennaio
Epifania
18 marzo
Festa Patronale
lunedì successivo a Pasqua
25 aprile
Anniversario della liberazione
1′ maggio
Festa del lavoro
2 giugno
Festa della Repubblica
15 agosto
Assunzione
1′ novembre
Ognissanti
8 dicembre
Immacolata Concezione
25 dicembre
Santo Natale
26 dicembre
S. Stefano
  • ricorrenza del Santo Patrono del luogo ove ha sede il cantiere o, in alternativa, ha sede l’impresa. Qualora la festività del Santo Patrono coincida con una delle festività infrasettimanali di cui al precedente elenco, sarà concordato dalle Organizzazioni territoriali un giorno sostitutivo.

Per le festività di cui al punto 3, il trattamento economico è corrisposto dall’impresa all’operaio nella misura di otto ore degli elementi della retribuzione di cui al punto 4 dell’art. 24.

Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, il trattamento economico per le festività è pari a 9,6 ore.

Il trattamento economico per le festività di cui al punto 3 è dovuto anche nel caso in cui tali festività coincidano con il sabato o la domenica.

Il trattamento economico per le festività di cui al punto 3 deve essere corrisposto per intero anche nel caso di sospensione del lavoro indipendente dalla volontà del lavoratore purché, nell’ipotesi di festività religiose, la sospensione non sia in atto da oltre due settimane.

Per la festività soppressa del 4 novembre, agli operai è corrisposto dall’impresa un trattamento economico nella misura di otto ore della retribuzione calcolata sugli elementi di cui al punto 4 dell’art. 24. Per gli addetti ai lavori discontinui sono corrisposte 9,6 ore di retribuzione.