Malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale operai – Art. 17 C.C.P.L.

(norma per operai)

In caso di malattia di durata non superiore a sette giorni la Cassa Edile di Savona corrisponde una prestazione in misura fissa denominata “indennizzo per carenza malattia“.

Tale prestazione è pari a 60 euro nette complessivi per i soli primi tre giorni ed è riconosciuta direttamente dalla Cassa Edile su domanda del lavoratore, da presentarsi entro sei mesi dall’inizio dell’evento, corredata da copia del certificato medico, per tre soli eventi di malattia all’anno relativi a giornate non contigue a giorni festivi e festività.

Nel caso in cui la malattia abbia una durata di un solo giorno, la prestazione è ridotta a 30 euro.

Il diritto all’indennizzo per carenza matura per i lavoratori in possesso degli stessi requisiti riferiti alle ore lavorate, indicati al precedente articolo 16.

Le Parti si impegnano ad intervenire presso l’INAIL per rendere più solleciti possibile i tempi di erogazione dell’indennità giornaliera di inabilità temporanea conseguente ad infortunio sul lavoro.