Lavoro straordinario, notturno e festivo – Art. 19 C.C.N.L.
(norma per operai)
Agli effetti dell’applicazione delle percentuali di aumento di cui appresso, viene considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre gli orari di cui all’art. 5 del presente contratto.
Fermo restando il carattere di ordinarietà del relativo lavoro, le maggiorazioni per lavoro straordinario diurno sono inoltre dovute nei casi previsti dagli artt. 8 e 10 del R.D. 10 settembre 1923, n. 1955 e dal R.D. 10 settembre 1923, n. 1957.
Il lavoro straordinario è ammesso, con il consenso del lavoratore, nei limiti di 250 ore annuali.
La richiesta dell’impresa è effettuata con preavviso all’operaio di 72 ore, salvo i casi di necessità urgenti, indifferibili od occasionali.
Ove l’impresa per obiettive esigenze tecnico-produttive disponga lavoro straordinario per la giornata del sabato, ne darà preventiva comunicazione alla Rappresentanza sindacale unitaria ai fini di eventuali verifiche.
A scopo informativo, con periodicità bimestrale, l’impresa fornirà alla Rappresentanza sindacale unitaria indicazioni sul lavoro straordinario effettuato nel bimestre.
Per periodo notturno si considera quello intercorrente dalle ore 22 alle 6 del mattino.
Per lavoro festivo si intende quello prestato nei giorni festivi di cui all’art. 17, escluso il lavoro domenicale con riposo compensativo.
Le percentuali per lavoro straordinario, notturno e festivo sono le seguenti:
Cod.
Situazione di lavoro
% magg.
1
Straordinario diurno
35
2
Festivo
45
3
festivo straordinario
55
4
notturno non compreso in turni regolari
25
5
Diurno compreso in turni regolari avvicendanti
9
6
Notturno compreso in turni regolari avvicendanti
11
7
Notturno del guardiano
8
8
Notturno a carattere continuativo di operai che compiono lavori di costruzione o riparazione che possono eseguirsi esclusivamente di notte
16
9
Notturno straordinario
40
10
Festivo notturno
50
11
Festivo notturno straordinario
70
12
Domenicale con riposo compensativo, esclusi turnisti
8
Le suddette percentuali vengono calcolate, per gli operai che lavorano ad economia, sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 24; per i cottimisti, va tenuto conto anche dell’utile effettivo di cottimo.
Le percentuali corrispondenti alle voci nn. 1, 2, 3, 9 e 11 devono essere applicate anche in caso di lavoro in turni regolari avvicendati assorbendo la percentuale di cui alle voci nn. 5 e 6.
In ragione delle peculiarità delle attività svolte nell’ambito del cantiere edile, la media delle 48 ore settimanali viene calcolata nell’arco di un periodo di riferimento di 12 mesi.
Ai fini degli adempimenti relativi alla comunicazione dello straordinario, per unità produttiva deve intendersi il cantiere.