Premiale – norma per i versamenti in Cassa Edile – Art. 19 C.C.P.L.

Premesso che il regolamento di attuazione del meccanismo premiale previsto dall’art. 108 del CCNL Industria deve al momento essere ancora predisposto dalle parti firmatarie del CCNL, e che al fine di contrastare il lavoro sommerso ed irregolare si ritiene localmente necessario agire anche sul fronte della premialità delle aziende virtuose, si conviene di confermare un riconoscimento premiale a favore delle imprese che dimostrino il rispetto delle regole.

A questo fine, nell’interesse delle imprese regolari e dei lavoratori, le Parti ribadiscono i principi adottati da tempo in sede locale, basata su sgravi contributivi in favore delle imprese che dimostrino un rigoroso rispetto delle regole contrattuali e dei diritti dei lavoratori, impegnandosi ad incontrarsi entro il mese di novembre di ogni anno per verificare e rettificare, in funzione dell’andamento produttivo del settore in provincia di Savona, l’entità e la natura dei benefici previsti, allo scopo di garantire, da un lato, l’equilibrio dei Fondi contributivi interessati e, dall’altro, il mantenimento della massa salari ammessa a beneficio al di sotto di una soglia percentuale congrua e sostenibile.

Il dispositivo premiale consiste nella riduzione di alcune aliquote contributive ordinarie previste all’articolo precedente, come di seguito indicato:

  • Il contributo F.N.A.P.E. è ridotto a 1,80 % ferma restando la soglia minima di 50 euro stabilita dal C.C.N.L.
  • Il contributo al Fondo Vestiario è ridotto 0,10%.
  • Il contributo al Fondo Mutualità a carico dell’Impresa è ridotto a 0,05%.

Il dispositivo premiale contributivo sarà reso accessibile su base mensile da parte del sistema informatico della Cassa Edile alle sole imprese in possesso dei requisiti sotto indicati.

  • Essere iscritte alla Cassa Edile di Savona in via continuativa negli ultimi 36 mesi con continuità di versamenti, fatte salve le situazioni di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria per temporanea mancanza di lavoro e di Cassa Integrazione in deroga;
    Verranno considerate valide le sole ore di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria per temporanea mancanza di lavoro e di Cassa Integrazione in deroga denunciate alla Cassa Edile e corredate della domanda presentata dall’Impresa all’INPS per il riconoscimento dell’evento.
  • Essere in possesso di un Durc on-line (INAIL-INPS-Cassa Edile) in corso di validità nel mese di paga di riferimento della denuncia, trasmesso per conoscenza alla Cassa Edile via e-mail PEC entro e non oltre la fine del medesimo mese;
  • Avere ottemperato correttamente agli adempimenti contributivi negli ultimi quattro mesi, e cioè: avere versato e denunciato regolarmente la contribuzione contrattuale dovuta alla Cassa Edile, aver inviato entro il 20 del mese successivo al periodo di paga la denuncia per via telematica (MUT) completa di tutti i dati richiesti, nonché aver effettuato i relativi versamenti nei termini dovuti, a mezzo RID.
  • Avere dichiarato nella denuncia MUT del mese precedente un imponibile contributivo Cassa Edile non inferiore 3.500 euro
  • Non essere state oggetto nei dodici mesi precedenti a tre o più sanzioni pecuniarie da parte della Cassa Edile.

Le imprese sopra individuate beneficeranno della norma premiale per i soli lavoratori non apprendisti che nei 12 mesi precedenti a quello della denuncia possono vantare almeno 1.800 ore denunciate alla Cassa Edile di Savona nelle seguenti categorie:

  • ore lavorate, di carenza, di malattia, di infortunio e di festività. Nel solo caso di part-time verticale il suddetto valore è inteso proporzionalmente riparametrato.

Si precisa che, ai soli fini della determinazione del requisito di cui al precedente punto 4, non rileva l’omesso o parziale pagamento dei versamenti dovuti (compresi i casi derivanti dalla irregolarità di cui al punto precedente) qualora il debito complessivo nei confronti della Cassa Edile (capitale+sanzioni+interessi) risulti essere inferiore a € 300, e a condizione che l’impresa provveda al pagamento del dovuto entro 30 giorni dalla data di contestazione della irregolarità da parte della Cassa Edile.

Ancorché ammessa dal sistema informatico dalla Cassa Edile al beneficio della Norma premiale, in caso di difetti di corretto adempimento da parte della Impresa successivamente accertati, la Cassa Edile provvederà al recupero delle premialità impropriamente beneficiate applicando le aliquote base.

Con riferimento ad ogni trimestre, le Imprese potranno presentare una domanda alla Cassa Edile volta ad ammettere a consuntivo alla normativa premiale anche i lavoratori esclusi dal beneficio per mancato raggiungimento del numero di ore minimo.

Nella domanda potranno far valere, per il conseguimento delle 1.800 ore, anche le ore di CIG meteo in precedenza denunciate alla Cassa Edile e corredate della domanda di riconoscimento dell’evento, presentata dall’Impresa all’INPS, completa dei relativi allegati.

Alla richiesta di ammissione alla normativa premiale dovranno essere allegate le copie delle autorizzazioni di approvazione degli eventi Meteo rilasciate dall’INPS.

La Cassa Edile, operati i necessari controlli, provvederà ad effettuare il calcolo dell’ulteriore bonus premiale, che verrà rimborsato o imputato a credito dell’Impresa entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.

Si precisa, con espresso riferimento ai requisiti di regolarità per il rilascio del Durc, che il bonus premiale di cui al paragrafo precedente si riterrà maturato dall’Impresa solo al momento dell’approvazione della richiesta da parte della Cassa Edile.

Il dispositivo premiale può essere sospeso dalle Parti Sociali firmatarie nei casi di mancato adempimento degli obblighi retributivi per oltre tre mesi, previo accertamento delle cause eseguito in contraddittorio.

Con riferimento a quanto previsto nel precedente art 18, nonché dal presente articolo, le parti, per quanto di loro competenza effettueranno, con la collaborazione della Cassa edile, verifiche annuali dell’andamento del gettito contributivo e delle prestazioni, al fine di apportare i necessari correttivi per mantenere l’equilibrio delle gestioni e la sostenibilità delle prestazioni e della norma premiale.

Resta inteso che qualora in futuro le Organizzazioni nazionali firmatarie del CCNL dovessero modificare l’impianto normativo su cui si basa l’attuale Norma premiale le Parti si incontreranno per adeguare quanto qui previsto con le nuove regole.

Premesso che il regolamento di attuazione del meccanismo premiale previsto dall’art. 108 del CCNL Industria deve al momento essere ancora predisposto dalle parti firmatarie del CCNL, e che al fine di contrastare il lavoro sommerso ed irregolare si ritiene localmente necessario agire anche sul fronte della premialità delle aziende virtuose, si conviene di confermare un riconoscimento premiale a favore delle imprese che dimostrino il rispetto delle regole.

A questo fine, nell’interesse delle imprese regolari e dei lavoratori, le Parti ribadiscono i principi adottati da tempo in sede locale, basata su sgravi contributivi in favore delle imprese che dimostrino un rigoroso rispetto delle regole contrattuali e dei diritti dei lavoratori, impegnandosi ad incontrarsi entro il mese di novembre di ogni anno per verificare e rettificare, in funzione dell’andamento produttivo del settore in provincia di Savona, l’entità e la natura dei benefici previsti, allo scopo di garantire, da un lato, l’equilibrio dei Fondi contributivi interessati e, dall’altro, il mantenimento della massa salari ammessa a beneficio al di sotto di una soglia percentuale congrua e sostenibile.

Il dispositivo premiale consiste nella riduzione di alcune aliquote contributive ordinarie previste all’articolo precedente, come di seguito indicato:

  • Il contributo F.N.A.P.E. è ridotto a 1,80 % ferma restando la soglia minima di 50 euro stabilita dal C.C.N.L.
  • Il contributo al Fondo Vestiario è ridotto 0,10%.
  • Il contributo al Fondo Mutualità a carico dell’Impresa è ridotto a 0,05%.

Il dispositivo premiale contributivo sarà reso accessibile su base mensile da parte del sistema informatico della Cassa Edile alle sole imprese in possesso dei requisiti sotto indicati.

  • Essere iscritte alla Cassa Edile di Savona in via continuativa negli ultimi 36 mesi con continuità di versamenti, fatte salve le situazioni di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria per temporanea mancanza di lavoro e di Cassa Integrazione in deroga;
    Verranno considerate valide le sole ore di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria per temporanea mancanza di lavoro e di Cassa Integrazione in deroga denunciate alla Cassa Edile e corredate della domanda presentata dall’Impresa all’INPS per il riconoscimento dell’evento.
  • Essere in possesso di un Durc on-line (INAIL-INPS-Cassa Edile) in corso di validità nel mese di paga di riferimento della denuncia, trasmesso per conoscenza alla Cassa Edile via e-mail PEC entro e non oltre la fine del medesimo mese;
  • Avere ottemperato correttamente agli adempimenti contributivi negli ultimi quattro mesi, e cioè: avere versato e denunciato regolarmente la contribuzione contrattuale dovuta alla Cassa Edile, aver inviato entro il 20 del mese successivo al periodo di paga la denuncia per via telematica (MUT) completa di tutti i dati richiesti, nonché aver effettuato i relativi versamenti nei termini dovuti, a mezzo RID.
  • Avere dichiarato nella denuncia MUT del mese precedente un imponibile contributivo Cassa Edile non inferiore 3.500 euro
  • Non essere state oggetto nei dodici mesi precedenti a tre o più sanzioni pecuniarie da parte della Cassa Edile.

Le imprese sopra individuate beneficeranno della norma premiale per i soli lavoratori non apprendisti che nei 12 mesi precedenti a quello della denuncia possono vantare almeno 1.800 ore denunciate alla Cassa Edile di Savona nelle seguenti categorie:

  • ore lavorate, di carenza, di malattia, di infortunio e di festività. Nel solo caso di part-time verticale il suddetto valore è inteso proporzionalmente riparametrato.

Si precisa che, ai soli fini della determinazione del requisito di cui al precedente punto 4, non rileva l’omesso o parziale pagamento dei versamenti dovuti (compresi i casi derivanti dalla irregolarità di cui al punto precedente) qualora il debito complessivo nei confronti della Cassa Edile (capitale+sanzioni+interessi) risulti essere inferiore a € 300, e a condizione che l’impresa provveda al pagamento del dovuto entro 30 giorni dalla data di contestazione della irregolarità da parte della Cassa Edile.

Ancorché ammessa dal sistema informatico dalla Cassa Edile al beneficio della Norma premiale, in caso di difetti di corretto adempimento da parte della Impresa successivamente accertati, la Cassa Edile provvederà al recupero delle premialità impropriamente beneficiate applicando le aliquote base.

Con riferimento ad ogni trimestre, le Imprese potranno presentare una domanda alla Cassa Edile volta ad ammettere a consuntivo alla normativa premiale anche i lavoratori esclusi dal beneficio per mancato raggiungimento del numero di ore minimo.

Nella domanda potranno far valere, per il conseguimento delle 1.800 ore, anche le ore di CIG meteo in precedenza denunciate alla Cassa Edile e corredate della domanda di riconoscimento dell’evento, presentata dall’Impresa all’INPS, completa dei relativi allegati.

Alla richiesta di ammissione alla normativa premiale dovranno essere allegate le copie delle autorizzazioni di approvazione degli eventi Meteo rilasciate dall’INPS.

La Cassa Edile, operati i necessari controlli, provvederà ad effettuare il calcolo dell’ulteriore bonus premiale, che verrà rimborsato o imputato a credito dell’Impresa entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.

Si precisa, con espresso riferimento ai requisiti di regolarità per il rilascio del Durc, che il bonus premiale di cui al paragrafo precedente si riterrà maturato dall’Impresa solo al momento dell’approvazione della richiesta da parte della Cassa Edile.

Il dispositivo premiale può essere sospeso dalle Parti Sociali firmatarie nei casi di mancato adempimento degli obblighi retributivi per oltre tre mesi, previo accertamento delle cause eseguito in contraddittorio.

Con riferimento a quanto previsto nel precedente art 18, nonché dal presente articolo, le parti, per quanto di loro competenza effettueranno, con la collaborazione della Cassa edile, verifiche annuali dell’andamento del gettito contributivo e delle prestazioni, al fine di apportare i necessari correttivi per mantenere l’equilibrio delle gestioni e la sostenibilità delle prestazioni e della norma premiale.

Resta inteso che qualora in futuro le Organizzazioni nazionali firmatarie del CCNL dovessero modificare l’impianto normativo su cui si basa l’attuale Norma premiale le Parti si incontreranno per adeguare quanto qui previsto con le nuove regole.

Premesso che il regolamento di attuazione del meccanismo premiale previsto dall’art. 108 del CCNL Industria deve al momento essere ancora predisposto dalle parti firmatarie del CCNL, e che al fine di contrastare il lavoro sommerso ed irregolare si ritiene localmente necessario agire anche sul fronte della premialità delle aziende virtuose, si conviene di confermare un riconoscimento premiale a favore delle imprese che dimostrino il rispetto delle regole.

A questo fine, nell’interesse delle imprese regolari e dei lavoratori, le Parti ribadiscono i principi adottati da tempo in sede locale, basata su sgravi contributivi in favore delle imprese che dimostrino un rigoroso rispetto delle regole contrattuali e dei diritti dei lavoratori, impegnandosi ad incontrarsi entro il mese di novembre di ogni anno per verificare e rettificare, in funzione dell’andamento produttivo del settore in provincia di Savona, l’entità e la natura dei benefici previsti, allo scopo di garantire, da un lato, l’equilibrio dei Fondi contributivi interessati e, dall’altro, il mantenimento della massa salari ammessa a beneficio al di sotto di una soglia percentuale congrua e sostenibile.

Il dispositivo premiale consiste nella riduzione di alcune aliquote contributive ordinarie previste all’articolo precedente, come di seguito indicato:

  • Il contributo F.N.A.P.E. è ridotto a 2,05% ferma restando la soglia minima di 56 euro stabilita dal C.C.N.L.
  • Il contributo al Fondo Vestiario è ridotto 0,10%.
  • Il contributo al Fondo Mutualità a carico dell’Impresa è ridotto a 0,05%.

Il dispositivo premiale contributivo sarà reso accessibile su base mensile da parte del sistema informatico della Cassa Edile alle sole imprese in possesso dei requisiti sotto indicati.

  • Essere iscritte alla Cassa Edile di Savona in via continuativa negli ultimi 36 mesi con continuità di versamenti, fatte salve le situazioni di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria per temporanea mancanza di lavoro e di Cassa Integrazione in deroga;
    Verranno considerate valide le sole ore di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria per temporanea mancanza di lavoro e di Cassa Integrazione in deroga denunciate alla Cassa Edile e corredate della domanda presentata dall’Impresa all’INPS per il riconoscimento dell’evento.
  • Essere in possesso di un Durc on-line (INAIL-INPS-Cassa Edile) in corso di validità nel mese di paga di riferimento della denuncia, trasmesso per conoscenza alla Cassa Edile via e-mail PEC entro e non oltre la fine del medesimo mese;
  • Avere ottemperato correttamente agli adempimenti contributivi negli ultimi quattro mesi, e cioè: avere versato e denunciato regolarmente la contribuzione contrattuale dovuta alla Cassa Edile, aver inviato entro il 20 del mese successivo al periodo di paga la denuncia per via telematica (MUT) completa di tutti i dati richiesti, nonché aver effettuato i relativi versamenti nei termini dovuti, a mezzo RID.
  • Avere dichiarato nella denuncia MUT del mese precedente un imponibile contributivo Cassa Edile non inferiore 3.500 euro
  • Non essere state oggetto nei dodici mesi precedenti a tre o più sanzioni pecuniarie da parte della Cassa Edile.

Le imprese sopra individuate beneficeranno della norma premiale per i soli lavoratori non apprendisti che nei 12 mesi precedenti a quello della denuncia possono vantare almeno 1.800 ore denunciate alla Cassa Edile di Savona nelle seguenti categorie:

  • ore lavorate, di carenza, di malattia, di infortunio e di festività. Nel solo caso di part-time verticale il suddetto valore è inteso proporzionalmente riparametrato.

Si precisa che, ai soli fini della determinazione del requisito di cui al precedente punto 4, non rileva l’omesso o parziale pagamento dei versamenti dovuti (compresi i casi derivanti dalla irregolarità di cui al punto precedente) qualora il debito complessivo nei confronti della Cassa Edile (capitale+sanzioni+interessi) risulti essere inferiore a € 300, e a condizione che l’impresa provveda al pagamento del dovuto entro 30 giorni dalla data di contestazione della irregolarità da parte della Cassa Edile.

Ancorché ammessa dal sistema informatico dalla Cassa Edile al beneficio della Norma premiale, in caso di difetti di corretto adempimento da parte della Impresa successivamente accertati, la Cassa Edile provvederà al recupero delle premialità impropriamente beneficiate applicando le aliquote base.

Con riferimento ad ogni trimestre, le Imprese potranno presentare una domanda alla Cassa Edile volta ad ammettere a consuntivo alla normativa premiale anche i lavoratori esclusi dal beneficio per mancato raggiungimento del numero di ore minimo.

Nella domanda potranno far valere, per il conseguimento delle 1.800 ore, anche le ore di CIG meteo in precedenza denunciate alla Cassa Edile e corredate della domanda di riconoscimento dell’evento, presentata dall’Impresa all’INPS, completa dei relativi allegati.

Alla richiesta di ammissione alla normativa premiale dovranno essere allegate le copie delle autorizzazioni di approvazione degli eventi Meteo rilasciate dall’INPS.

La Cassa Edile, operati i necessari controlli, provvederà ad effettuare il calcolo dell’ulteriore bonus premiale, che verrà rimborsato o imputato a credito dell’Impresa entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.

Si precisa, con espresso riferimento ai requisiti di regolarità per il rilascio del Durc, che il bonus premiale di cui al paragrafo precedente si riterrà maturato dall’Impresa solo al momento dell’approvazione della richiesta da parte della Cassa Edile.

Il dispositivo premiale può essere sospeso dalle Parti Sociali firmatarie nei casi di mancato adempimento degli obblighi retributivi per oltre tre mesi, previo accertamento delle cause eseguito in contraddittorio.

Con riferimento a quanto previsto nel precedente art 18, nonché dal presente articolo, le parti, per quanto di loro competenza effettueranno, con la collaborazione della Cassa edile, verifiche annuali dell’andamento del gettito contributivo e delle prestazioni, al fine di apportare i necessari correttivi per mantenere l’equilibrio delle gestioni e la sostenibilità delle prestazioni e della norma premiale.

Resta inteso che qualora in futuro le Organizzazioni nazionali firmatarie del CCNL dovessero modificare l’impianto normativo su cui si basa l’attuale Norma premiale le Parti si incontreranno per adeguare quanto qui previsto con le nuove regole.

Premesso che il regolamento di attuazione del meccanismo premiale previsto dall’art. 108 del CCNL Industria deve al momento essere ancora predisposto dalle parti firmatarie del CCNL, e che al fine di contrastare il lavoro sommerso ed irregolare si ritiene localmente necessario agire anche sul fronte della primalità delle aziende virtuose, si conviene di confermare un riconoscimento premiale a favore delle imprese che dimostrino il rispetto delle regole.

A questo fine, nell’interesse delle imprese regolari e dei lavoratori, le Parti ribadiscono i principi adottati da tempo in sede locale, basata su sgravi contributivi in favore delle imprese che dimostrino un rigoroso rispetto delle regole contrattuali e dei diritti dei lavoratori, impegnandosi ad incontrarsi entro il mese di novembre di ogni anno per verificare e rettificare, in funzione dell’andamento produttivo del settore in provincia di Savona, l’entità e la natura dei benefici previsti, allo scopo di garantire, da un lato, l’equilibrio dei Fondi contributivi interessati e, dall’altro, il mantenimento della massa salari ammessa a beneficio al di sotto di una soglia percentuale congrua e sostenibile.

Il dispositivo premiale consiste nella riduzione delle aliquote contributive ordinarie previste all’articolo precedente, come di seguito indicato:

Il contributo A.P.E. è ridotto a 2,80%, ferma restando la soglia minima di 56 euro stabilita dal C.C.N.L.

Il contributo ESE è ridotto a 0,25%.

Il contributo al Fondo Vestiario è ridotto a 0,10%.

Il contributo al Fondo Mutualità a carico dell’Impresa è ridotto a 0,05%; quello a carico del lavoratore è ridotto a zero.

Il dispositivo premiale contributivo sarà reso accessibile su base mensile da parte del sistema informatico della Cassa Edile alle sole imprese in possesso dei requisiti sotto indicati.

  1. Essere iscritte alla Cassa Edile di Savona in via continuativa negli ultimi 36 mesi con continuità di versamenti, fatte salve le situazioni di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria per temporanea mancanza di lavoro e di Cassa Integrazione in deroga;
  2. Essere in possesso di un Durc on-line (INAIL-INPS-Cassa Edile) in corso di validità nel mese di paga di riferimento della denuncia, trasmesso per conoscenza alla Cassa Edile via e-mail PEC entro e non oltre la fine del medesimo mese;
  3. Avere ottemperato correttamente agli adempimenti contributivi negli ultimi quattro mesi, e cioè: avere versato e denunciato regolarmente la contribuzione contrattuale dovuta alla Cassa Edile, aver inviato entro il 20 del mese successivo al periodo di paga la denuncia per via telematica (MUT) completa di tutti i dati richiesti, nonché aver effettuato i relativi versamenti nei termini dovuti, a mezzo di versamento tramite bollettino-freccia.
  4. Avere dichiarato nella denuncia MUT del mese precedente un imponibile contributivo Cassa Edile non inferiore a 3.500 euro.
  5. Non essere state oggetto nei dodici mesi precedenti a tre o più sanzioni pecuniarie da parte della Cassa Edile.

Le imprese sopra individuate beneficeranno della norma premiale per i soli lavoratori non apprendisti che nei 12 mesi precedenti a quello della denuncia possono vantare almeno 1.800 ore denunciate alla Cassa Edile di Savona nelle seguenti categorie:

  • ore lavorate
  • carenza
  • malattia,
  • infortunio
  • festività.

Lavoratori Part-time

Nel solo caso di part-time verticale il suddetto valore è inteso proporzionalmente riparametrato.

Si precisa che, ai soli fini della determinazione del requisito di cui al precedente punto 4, non rileva l’omesso o parziale pagamento dei versamenti dovuti (compresi i casi derivanti dalla irregolarità di cui al punto precedente) qualora il debito complessivo nei confronti della Cassa Edile (capitale+sanzioni+interessi) risulti essere inferiore a € 300, e a condizione che l’impresa provveda al pagamento del dovuto entro 30 giorni dalla data di contestazione della irregolarità da parte della Cassa Edile.

Ancorché ammessa dal sistema informatico della dalla Cassa Edile al beneficio della Norma premiale, in caso di difetti di corretto adempimento da parte della Impresa successivamente accertati, la Cassa Edile provvederà al recupero delle premialità impropriamente beneficiate applicando le aliquote base.

Ore CIG meteo

Con riferimento ad ogni trimestre, le Imprese potranno presentare una domanda alla Cassa Edile volta ad ammettere a consuntivo alla normativa premiale anche i lavoratori esclusi dal beneficio per mancato raggiungimento del numero di ore minimo.

Nella domanda potranno far valere, per il conseguimento delle 1.800 ore, anche le ore di CIG meteo in precedenza denunciate alla Cassa Edile e corredate della domanda di riconoscimento dell’evento, presentata dall’Impresa all’INPS, completa dei relativi allegati.

Alla richiesta di ammissione alla normativa premiale dovranno essere allegate le copie delle autorizzazioni di approvazione degli eventi Meteo rilasciate dall’INPS.

La Cassa Edile, operati i necessari controlli, provvederà ad effettuare il calcolo dell’ulteriore bonus premiale, che verrà rimborsato o imputato a credito dell’Impresa entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.

Si precisa, con espresso riferimento ai requisiti di regolarità per il rilascio del Durc, che il bonus premiale di cui al paragrafo precedente si riterrà maturato dall’Impresa solo al momento dell’approvazione della richiesta da parte della Cassa Edile.

Il dispositivo premiale può essere sospeso dalle Parti Sociali firmatarie nei casi di mancato adempimento degli obblighi retributivi per oltre tre mesi, previo accertamento delle cause eseguito in contraddittorio.

Resta inteso che qualora in futuro le Organizzazioni nazionali firmatarie del CCNL dovessero dare attuazione, con apposito accordo a livello nazionale, a quanto previsto dall’art. 108 del CCNL Industria – Norma premiale per i versamenti in Cassa Edile – il presente articolo si intenderà decaduto e troverà applicazione la disposizione nazionale.

Premesso che il regolamento di attuazione del meccanismo premiale previsto dall’art. 108 del CCNL Industria deve al momento essere ancora predisposto dalle parti firmatarie del CCNL, e che al fine di contrastare il lavoro sommerso ed irregolare si ritiene localmente necessario agire anche sul fronte della primalità delle aziende virtuose, si conviene di confermare un riconoscimento premiale a favore delle imprese che dimostrino il rispetto delle regole.

A questo fine, nell’interesse delle imprese regolari e dei lavoratori, le Parti ribadiscono i principi adottati da tempo in sede locale, basata su sgravi contributivi in favore delle imprese che dimostrino un rigoroso rispetto delle regole contrattuali e dei diritti dei lavoratori, impegnandosi ad incontrarsi entro il mese di novembre di ogni anno per verificare e rettificare, in funzione dell’andamento produttivo del settore in provincia di Savona, l’entità e la natura dei benefici previsti, allo scopo di garantire, da un lato, l’equilibrio dei Fondi contributivi interessati e, dall’altro, il mantenimento della massa salari ammessa a beneficio al di sotto di una soglia percentuale congrua e sostenibile.

Il dispositivo premiale consiste nella riduzione delle aliquote contributive ordinarie previste all’articolo precedente, come di seguito indicato:

Il contributo A.P.E. è ridotto a 3,40%, ferma restando la soglia minima di 35 euro stabilita dal C.C.N.L.

Il contributo ESE è ridotto a 0,60%.

Il contributo al Fondo Vestiario è ridotto a 0,15%.

Il contributo al Fondo Mutualità a carico dell’Impresa è ridotto a 0,10%; quello a carico del lavoratore è ridotto a zero.

Il dispositivo premiale contributivo sarà reso accessibile su base mensile da parte del sistema informatico della Cassa Edile alle sole imprese in possesso dei requisiti sotto indicati.

  1. Essere iscritte alla Cassa Edile di Savona in via continuativa negli ultimi 36 mesi con continuità di versamenti, fatte salve le situazioni di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria per temporanea mancanza di lavoro e di Cassa Integrazione in deroga;
  2. Non avere ricevuto DURC negativi negli ultimi 12 mesi, fatti salvi comprovati errori di emissione;
  3. Essere in possesso di un Durc on-line (INAIL-INPS-Cassa Edile) in corso di validità nel mese di paga di riferimento della denuncia, trasmesso per conoscenza alla Cassa Edile via e-mail PEC entro e non oltre la fine del medesimo mese;
  4. Avere ottemperato correttamente agli adempimenti contributivi negli ultimi quattro mesi, e cioè: avere versato e denunciato regolarmente la contribuzione contrattuale dovuta alla Cassa Edile, aver inviato entro il 20 del mese successivo al periodo di paga la denuncia per via telematica (MUT) completa di tutti i dati richiesti, nonché aver effettuato i relativi versamenti nei termini dovuti, a mezzo di versamento tramite bollettino-freccia.
  5. Avere dichiarato nella denuncia MUT del mese precedente un imponibile contributivo Cassa Edile non inferiore a 4.000 euro.
  6. Non essere state oggetto nei dodici mesi precedenti a tre o più sanzioni pecuniarie da parte della Cassa Edile.

Le imprese sopra individuate beneficeranno della norma premiale per i soli lavoratori non apprendisti che nei 12 mesi precedenti a quello della denuncia possono vantare almeno 1.700 ore lavorate denunciate alla Cassa Edile di Savona, comprese quelle di carenza, malattia e infortunio.

Nel solo caso di part-time verticale il suddetto valore è inteso proporzionalmente riparametrato.

Si precisa che, ai soli fini della determinazione del requisito di cui al precedente punto 4, non rileva l’omesso o parziale pagamento dei versamenti dovuti (compresi i casi derivanti dalla irregolarità di cui al punto precedente) qualora il debito complessivo nei confronti della Cassa Edile (capitale+sanzioni+interessi) risulti essere inferiore a €.300, e a condizione che l’impresa provveda al pagamento del dovuto entro 30 giorni dalla data di contestazione della irregolarità da parte della Cassa Edile.

Ancorché ammessa dal sistema informatico della Cassa Edile al beneficio della Norma premiale, in caso di difetti di corretto adempimento da parte della Impresa successivamente accertati, la Cassa Edile provvederà al recupero delle
premialità impropriamente beneficiate applicando le aliquote base.

Il dispositivo premiale può essere sospeso dalle Parti Sociali firmatarie nei casi di mancato adempimento degli obblighi retributivi per oltre tre mesi, previo accertamento delle cause eseguito in contraddittorio.

Resta inteso che qualora in futuro le Organizzazioni nazionali firmatarie del CCNL dovessero dare attuazione, con apposito accordo a livello nazionale, a quanto previsto dall’art. 108 del CCNL Industria – Norma premiale per i versamenti in Cassa Edile -, il presente articolo si intenderà decaduto e troverà applicazione la disposizione nazionale.