(norma per operai)
(Allegato 9 all’Accordo Nazionale di rinnovo del CCNL Edilizia Industria sottoscritto in data 03/03/2022)
L’assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore:
Qualifica | n. giorni prova |
---|---|
O4 | 30 |
O3 | 30 |
O2 | 25 |
Altri operai | 15 |
Il periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione.
Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può risolvere il rapporto senza obbligo di preavviso né diritto ad indennità sostitutiva.
Sono esenti dal periodo di prova di cui ai commi precedenti gli operai che abbiano già prestato servizio presso la stessa impresa e con le stesse mansioni relative alla qualifica del precedente rapporto di lavoro, sempreché quest’ultimo non sia stato risolto da oltre 3 anni.
Il periodo di prova sarà utilmente considerato agli effetti del computo dell’anzianità dell’operaio confermato.
La malattia sospende il periodo di prova e l’operaio sarà ammesso a continuare il periodo di prova medesimo qualora la malattia non abbia durata superiore al periodo di prova stesso.
Nel caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, il periodo di prova resta sospeso sino alla ripresa del lavoro, purché la ripresa intervenga entro 30 giorni dalla data di comunicazione della malattia professionale o dell’infortunio.
L’assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a:
Qualifica | n. giorni prova |
---|---|
O4 | 25 |
O3 | 20 |
O2 | 15 |
Altri operai | 5 |
Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può risolvere il rapporto senza obbligo di preavviso né diritto ad indennità sostitutiva.
Il periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione.
Sono esenti dal periodo di prova di cui ai commi precedenti gli operai che abbiano già prestato servizio presso la stessa impresa e con le stesse mansioni relative alla qualifica del precedente rapporto di lavoro, sempreché quest’ultimo non sia stato risolto da oltre 3 anni.
Il periodo di prova sarà utilmente considerato agli effetti del computo dell’anzianità dell’operaio confermato.
La malattia sospende il periodo di prova e l’operaio sarà ammesso a continuare il periodo di prova medesimo qualora la malattia non abbia durata superiore al periodo di prova stesso.