Ferme restando le norme di legge, si conviene che nei cantieri nei quali l’impresa occupi oltre 8 dipendenti e quando abbiano una prevedibile durata superiore a 4 mesi e abbiano una precisa localizzazione, l’impresa deve mettere a disposizione i seguenti locali:
Data la particolare natura dell’attività edilizia, tali misure potranno essere attuate anche con baracche coibentate, metalliche o di legno fisse o mobili, ovvero con altri elementi provvisionali e, per i piccoli cantieri, potranno avere sede in un unico locale o monoblocco prefabbricato purché diviso.
I cantieri nei quali ricorrono le condizioni di cui sopra, devono essere dotati di servizi igienico-sanitari, acqua corrente e attrezzature atte a consentire ai lavoratori di riscaldare le vivande.
Ove risulti necessario e ne sussistano le condizioni in relazione alla localizzazione dei cantieri, le disposizioni di cui al presente articolo potranno trovare attuazione con la predisposizione di servizi comuni a più imprese.