Agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio in appresso elencate vanno corrisposte, in aggiunta alla retribuzione, le indennità percentuali sotto indicate da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 24 e, per gli operai lavoranti a cottimo, anche sul minimo contrattuale di cottimo:
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Il glossario dei contratti (CCNL e CCPL)
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