Fermo restando quanto già previsto dai Contratti Nazionali, si stabilisce quanto segue:
- L’autista deve collaborare a che le operazioni di carico e scarico dell’automezzo affidatogli siano effettuate correttamente;
- L’autista è responsabile del veicolo affidatogli e di tutto il materiale e delle merci che riceve in consegna, rispondendo degli eventuali smarrimenti e danni che siano a lui imputabili, esclusi i casi fortuiti o di forza maggiore.
E’ a carico del datore di lavoro, l’onere di provare:
- la gravità delle responsabilità del lavoratore;
- l’ammontare definitivo dei danni subiti a lui imputabili.
Agli effetti della responsabilità del lavoratore è rilevante l’osservanza delle norme sulla sicurezza della circolazione, fermo restando l’obbligo per il datore di garantire le condizioni di piena efficienza dei veicoli. A tale scopo, il lavoratore è tenuto a comunicare tempestivamente difetti e anomalie da lui riscontrate.
- L’autista è responsabile per le contravvenzioni a lui imputabili per negligenza;
- Quando le due parti – azienda e lavoratore – siano d’accordo a produrre opposizione a provvedimento contravvenzionale, l’onere relativo – compreso quello dell’assistenza legale – è a carico dell’azienda;
- A declino di ogni responsabilità, il conducente, prima di iniziare il servizio, deve in ogni caso assicurarsi che il veicolo stesso sia in perfetto stato di funzionamento e non manchi del necessario; in caso contrario, deve darne immediatamente avviso all’azienda, la quale ha l’obbligo di predisporre le condizioni affinché tali verifiche possano essere effettuate;
- Prima di interrompere il servizio per i periodi di riposo il conducente deve mettere in opera le strumentazioni fornite dall’azienda e adottare tutte le misure necessarie per prevenire furti e danni al veicolo e alle merci;
- L’autista al quale, per motivi che non comportino il licenziamento in tronco, venga dall’Autorità ritirata la patente per condurre autoveicoli, avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo di sei mesi senza percepire retribuzione alcuna. L’autista, durante questo periodo, potrà essere adibito ad altri lavori, e in questo caso percepirà la retribuzione del livello nel quale viene a prestare servizio;