Autisti – disciplina – Art. 21 C.C.P.L.

Fermo restando quanto già previsto dai Contratti Nazionali, si stabilisce quanto segue:

  • L’autista deve collaborare a che le operazioni di carico e scarico dell’automezzo affidatogli siano effettuate correttamente;
  • L’autista è responsabile del veicolo affidatogli e di tutto il materiale e delle merci che riceve in consegna, rispondendo degli eventuali smarrimenti e danni che siano a lui imputabili, esclusi i casi fortuiti o di forza maggiore.

E’ a carico del datore di lavoro, l’onere di provare:

  • la gravità delle responsabilità del lavoratore;
  • l’ammontare definitivo dei danni subiti a lui imputabili.

Agli effetti della responsabilità del lavoratore è rilevante l’osservanza delle norme sulla sicurezza della circolazione, fermo restando l’obbligo per il datore di garantire le condizioni di piena efficienza dei veicoli. A tale scopo, il lavoratore è tenuto a comunicare tempestivamente difetti e anomalie da lui riscontrate.

  • L’autista è responsabile per le contravvenzioni a lui imputabili per negligenza;
  • Quando le due parti – azienda e lavoratore – siano d’accordo a produrre opposizione a provvedimento contravvenzionale, l’onere relativo – compreso quello dell’assistenza legale – è a carico dell’azienda;
  • A declino di ogni responsabilità, il conducente, prima di iniziare il servizio, deve in ogni caso assicurarsi che il veicolo stesso sia in perfetto stato di funzionamento e non manchi del necessario; in caso contrario, deve darne immediatamente avviso all’azienda, la quale ha l’obbligo di predisporre le condizioni affinché tali verifiche possano essere effettuate;
  • Prima di interrompere il servizio per i periodi di riposo il conducente deve mettere in opera le strumentazioni fornite dall’azienda e adottare tutte le misure necessarie per prevenire furti e danni al veicolo e alle merci;
  • L’autista al quale, per motivi che non comportino il licenziamento in tronco, venga dall’Autorità ritirata la patente per condurre autoveicoli, avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo di sei mesi senza percepire retribuzione alcuna. L’autista, durante questo periodo, potrà essere adibito ad altri lavori, e in questo caso percepirà la retribuzione del livello nel quale viene a prestare servizio;

Nelle aziende che occupano fino a 6 dipendenti il datore di lavoro provvederà ad assicurare a sue spese l’autista contro il rischio del ritiro della patente per un massimo di 6 mesi.

Nelle aziende che occupano più di 6 dipendenti, oltre alla conservazione del posto di cui sopra, l’azienda dovrà adibire l’autista a qualsiasi altro lavoro, corrispondendogli la retribuzione propria del livello al quale viene adibito.

  • Qualora il ritiro della patente si prolungasse oltre i termini suddetti, oppure l’autista non accettasse di essere adibito al lavoro cui l’azienda lo destina, si fa luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro. In tal caso all’autista verrà corrisposto il trattamento di fine rapporto secondo la retribuzione percepita nel livello cui il dipendente apparteneva prima del ritiro della patente;
  • Il conducente deve curare la piccola manutenzione del veicolo intesa a conservare lo stesso in buono stato di funzionamento e nella dovuta pulizia. Dette operazioni rientrano nell’orario normale di lavoro. Qualora siano effettuate oltre l’orario normale di lavoro, saranno considerate come prestazioni straordinarie.