Con riferimento alle disposizioni di legge e contrattuali relative alla nomina, in ciascuna impresa, di un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, e alla facoltà, nelle imprese che occupino sino a quindici dipendenti, di individuare tale rappresentante per più aziende in ambito territoriale, le Parti confermano l’istituzione della figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (R.L.S.T.), incaricato di esercitare le attribuzioni indicate nell’art 87 del CCNL e nell’ all.12 dell’Accordo Nazionale 19 aprile 2010.
Il R.L.S.T. è a disposizione dei lavoratori dipendenti da imprese edili ove non sia stato nominato un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, che occupino sino a quindici dipendenti e operanti in provincia di Savona.
Alla copertura degli oneri derivanti dall’esercizio di tale funzione si provvede mediante un apposito autonomo fondo alimentato da un contributo pari allo 0,60% da versare alla Cassa Edile, da calcolare sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell’articolo 24 del C.C.N.L. 20 maggio 2004 compreso l’E.D.R., ad esclusivo carico delle imprese con non più di 15 dipendenti al cui interno non sia stato nominato il R.L.S.
Il funzionamento del servizio R.L.S.T. é regolato da specifica intesa raggiunta ta le Parti stipulanti il presente Contratto integrativo.
Con riferimento alle disposizioni di legge e contrattuali relative alla nomina, in ciascuna impresa, di un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, e alla facoltà, nelle imprese che occupino sino a quindici dipendenti, di individuare tale rappresentante per più aziende in ambito territoriale, le Parti confermano l’istituzione della figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (R.L.S.T.), incaricato di esercitare le attribuzioni indicate nell’art 87 del CCNL e nell’ all.12 dell’Accordo Nazionale 19 aprile 2010.
Il R.L.S.T. è a disposizione dei lavoratori dipendenti da imprese edili ove non sia stato nominato un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, che occupino sino a quindici dipendenti e operanti in provincia di Savona.
Alla copertura degli oneri derivanti dall’esercizio di tale funzione si provvede mediante un apposito autonomo fondo alimentato da un contributo pari allo 0,60% da versare alla Cassa Edile, da calcolare sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell’articolo 24 del C.C.N.L. 20 maggio 2004 compreso l’E.D.R., ad esclusivo carico delle imprese con non più di 15 dipendenti al cui interno non sia stato nominato il R.L.S.