Congedo matrimoniale – Art. 28 C.C.N.L.

Per il congedo matrimoniale valgono le norme di cui all’accordo interconfederale stipulato il 31 maggio 1941.

Peraltro, all’operaio non in prova, in occasione del matrimonio, viene concesso un periodo di congedo della durata di quindici giorni consecutivi di calendario con diritto al trattamento economico di cui al punto 3) dell’articolo 24 per 104 ore.

L’impresa deve anticipare la somma corrispondente alle giornate di congedo, subordinatamente agli adempimenti da parte dell’operaio richiesti dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ed ha diritto di trattenere quanto l’Istituto medesimo è tenuto a corrispondere all’operaio per lo stesso titolo.