A.P.E. – Art. 29 C.C.N.L.

(Testo accordo di rinnovo del CCNL del 1/7/2014)

Sono istituiti a favore degli operai particolari benefici connessi all’anzianità professionale edile.

Le condizioni,  i termini e le modalità per la maturazione e l’erogazione (a decorrere dalla prestazione di maggio 2016) di tali benefici sono previsti nella regolamentazione di cui ai successivi commi, che diverranno parte integrante del presente contratto.

 Il contributo è computato sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 24 per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività di cui all’art. 17.

A decorrere dal 1 ottobre 2014, è istituito il Fondo nazionale anzianità professionale edile (FNAPE) che opererà secondo le modalità indicate nell’ allegato A ai presenti articoli.

La prestazione APE relativa al maggio 2015 verrà erogata dalle Casse Edili in base alla regolamentazione di cui all’art. 29 e all’allegato C del C.C.N.L.19 aprile 2010.

 Le parti concordano di costituire entro il 15 settembre 2014, una Commissione paritetica che, entro il mese di ottobre 2014 formuli alle parti sociali nazionali una specifica regolamentazione che conterrà necessariamente i seguenti criteri:

  • le riserve APE rimangono al territorio e saranno utilizzate esclusivamente ai fini APE;
  • le riserve afferenti altri istituti, potranno essere utilizzate ai fini APE;
  • i versamenti al FNAPE saranno effettuati dalle Casse Edili con cadenza trimestrale;
  • i dati APE vengono esaminati e gestiti direttamente dal FNAPE;

 rimane inalterato l’attuale meccanismo per il raggiungimento delle ore per la maturazione del requisito per avere diritto alla prestazione APE.

La regolamentazione dovrà anche indicare che agli operai che hanno raggiunto la 2, 4, 5, 6 e 8 erogazione, nell’anno successivo, la prestazione sarà calcolata sulla base degli importi già percepiti. Nell’anno successivo a tale “congelamento”, gli stessi operai avranno la prestazione APE calcolata normalmente sugli importi previsti per la fascia “successiva”;

Integrazione aggiuntiva APELe imprese che nella denuncia mensile dichiarino un numero di ore utili ai fini APE inferiore a 100 130, dovranno effettuare una “integrazione aggiuntiva APE”.Integrazione aggiuntiva APE

Alla Commissione è altresì assegnato il compito di monitorare l’andamento del FNAPE anche ai fini dell’individuazione di un contributo APE unico e di formulare alle parti sociali nazionali ipotesi di eventuali correttivi alla regolamentazione di cui sopra.

Considerata la fase sperimentale del nuovo Istituto, le parti sociali sottoscritte, nei casi in cui dall’analisi dell’andamento APE emerga una situazione di eccedenza o di carenza nelle entrate, si impegnano ad aprire un tavolo di confronto al fine di individuare, entro gennaio di ciascun anno, i conseguenti correttivi, in relazione alle esigenze della gestione con l’obiettivo di coniugare il diritto al vincolo di sostenibilità economica.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla  disciplina dell’anzianità professionale edile si provvede con un contributo, a carico dei datori di lavoro, nella misura stabilita dalle parti sociali nazionali, per ciascuna circoscrizione territoriale dall’allegato A ai presenti articoli.