Indennità in caso di morte – Art. 34 C.C.N.L.

In caso di morte dell’operaio, il trattamento economico di cui all’art. 33 e l’indennità sostitutiva del preavviso devono essere corrisposte, a norma dell’art. 2122 del codice civile, al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico dell’operaio, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo grado.

La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo fra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno.

E’ nullo ogni patto anteriore alla morte dell’operaio circa l’attribuzione e la ripartizione della indennità.